In questa pagina mettiamo a disposizione fac simile di cessione del credito pro soluto e pro solvendo in formato Word e PDF editabile. I modelli servono a formalizzare l’accordo con cui il creditore, detto cedente, trasferisce il proprio credito a un altro soggetto, detto cessionario.
I documenti disponibili sono fac simile generici e non moduli ufficiali. Prima di utilizzarli è importante scegliere correttamente tra cessione pro soluto e pro solvendo e verificare se la particolare tipologia di credito è soggetta a regole o formalità specifiche.
Modelli Cessione del Credito Pro Soluto e Pro Solvendo
Cessione pro soluto: è adatta quando il cedente non assume la garanzia della solvibilità del debitore. Resta distinta la garanzia relativa all’esistenza del credito prevista, per la cessione a titolo oneroso, dall’art. 1266 del Codice civile.
Cessione pro solvendo: è adatta quando il cedente assume anche la garanzia della solvibilità del debitore nei limiti previsti dall’art. 1267 del Codice civile.
Modelli Word
Modelli PDF editabili
Come funziona la cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile. In base all’art. 1260 del Codice civile, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti del rapporto sono quindi:
- cedente, il creditore che trasferisce il credito;
- cessionario, il soggetto che acquista il credito;
- debitore ceduto, il soggetto tenuto al pagamento.
Il debitore non diventa parte del contratto di cessione e, nella disciplina generale, il suo consenso non è necessario per il trasferimento del credito. Questo distingue la cessione del credito dalla cessione di un intero contratto, nella quale vengono trasferiti anche obblighi contrattuali.
Se invece l’obiettivo è fare assumere un debito a un altro soggetto e non trasferire il diritto a ricevere un pagamento, il documento da valutare è il fac simile di accollo del debito.

Pro soluto e pro solvendo: quale modello scegliere
La differenza riguarda principalmente il rischio che il debitore non sia in grado di pagare.
Nella cessione pro soluto il cedente non garantisce la solvibilità del debitore. Se il credito esiste ma il debitore diventa insolvente o comunque non paga, il relativo rischio grava normalmente sul cessionario.
Questo non significa che il cedente non abbia alcuna responsabilità. In una cessione a titolo oneroso, l’art. 1266 del Codice civile prevede infatti, come regola generale, la garanzia dell’esistenza del credito al momento della cessione, salva la possibilità di escluderla nei limiti consentiti dalla stessa norma.
Nella cessione pro solvendo, invece, il cedente assume la garanzia della solvibilità del debitore. L’art. 1267 stabilisce che, quando questa garanzia è stata assunta, la responsabilità del cedente è soggetta a specifici limiti: non è quindi corretto considerare il pro solvendo come un obbligo illimitato del cedente di pagare semplicemente l’intero credito al posto del debitore.
Come compilare il contratto di cessione del credito
Il credito deve essere descritto in modo sufficientemente preciso da permetterne l’identificazione. Nel fac simile è opportuno indicare:
- dati completi del cedente e del cessionario;
- dati del debitore ceduto;
- origine del credito, per esempio contratto, fattura, prestito o altro rapporto;
- importo nominale del credito ed eventuali somme già pagate;
- data di scadenza del credito;
- eventuali interessi, garanzie e altri accessori;
- prezzo della cessione e modalità di pagamento, se la cessione è a titolo oneroso;
- indicazione espressa della cessione pro soluto o pro solvendo;
- modalità con cui il debitore sarà informato della cessione;
- data e firma delle parti.
Il cedente deve inoltre consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso, come previsto dall’art. 1262 del Codice civile. Possono quindi essere rilevanti fatture, contratti, ordini, riconoscimenti di debito, corrispondenza e altra documentazione relativa al rapporto da cui nasce il credito.
Comunicazione della cessione al debitore
La pagina precedente indicava la comunicazione al debitore come requisito obbligatorio per la validità della cessione. La regola è più precisa: la cessione è valida tra cedente e cessionario senza il consenso del debitore, mentre l’art. 1264 disciplina il momento in cui essa produce effetti nei confronti del debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei suoi confronti quando il debitore l’ha accettata oppure quando gli è stata notificata. Se, prima della notificazione, il debitore paga il precedente creditore, il pagamento è normalmente liberatorio; non lo è se il cessionario dimostra che il debitore era già a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Per questo motivo è opportuno comunicare tempestivamente la cessione indicando almeno il credito interessato, l’identità del nuovo creditore e le nuove modalità di pagamento. Quando è importante poter dimostrare la ricezione della comunicazione, possono essere utilizzati strumenti tracciabili come PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
Quali crediti possono essere ceduti
Non è corretto considerare genericamente non cedibili, per esempio, tutti i crediti di un dipendente verso il datore di lavoro. L’art. 1260 stabilisce invece la regola generale secondo cui il credito può essere trasferito, salvo che abbia carattere strettamente personale o che la cessione sia vietata dalla legge.
Le parti del rapporto originario possono inoltre avere concordato un divieto di cessione. Il Codice civile precisa però che tale patto non è opponibile al cessionario se non viene provato che quest’ultimo ne era a conoscenza al momento della cessione.
Esistono poi categorie di crediti soggette a discipline specifiche, per esempio determinati crediti verso Pubbliche Amministrazioni, crediti fiscali o altre situazioni regolate da norme speciali. In questi casi il fac simile generico presente in questa pagina può non essere sufficiente e devono essere verificate le formalità previste per quella particolare cessione.
Cessione del credito e factoring
La cessione dei crediti può essere utilizzata anche nell’ambito di operazioni più articolate. Un esempio è il contratto di factoring, attraverso il quale un’impresa può cedere crediti commerciali a un factor nell’ambito di un rapporto che può comprendere anche gestione, incasso, finanziamento e altri servizi.
Anche nel factoring la ripartizione del rischio di insolvenza può assumere configurazioni pro soluto o pro solvendo, ma il relativo contratto contiene normalmente clausole e obblighi più articolati rispetto a una semplice cessione occasionale di un singolo credito.
Se il credito ha importo rilevante, è contestato, è assistito da particolari garanzie oppure appartiene a una categoria regolata da norme speciali, è opportuno verificare il contratto e le formalità applicabili prima di utilizzare un fac simile generico.