In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile Word di istanza di riesame ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., da utilizzare come traccia per impugnare un’ordinanza che dispone una misura cautelare personale coercitiva.
Il riesame non serve a contestare una sentenza di condanna e non richiede la sopravvenienza di nuovi fatti. È un mezzo di impugnazione cautelare utilizzabile dall’indagato o imputato, o dal suo difensore, nei casi previsti dalla legge. Il documento disponibile è un fac simile libero e non un modulo ufficiale e deve essere adattato al provvedimento concreto.
Modello Istanza di Riesame Word
Il modello può essere scaricato e modificato inserendo i dati del procedimento, gli estremi dell’ordinanza impugnata, la misura applicata e le ragioni sulle quali si fonda la richiesta di annullamento o riforma.

Quando si Può Chiedere il Riesame
L’articolo 309 del Codice di procedura penale disciplina il riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva personale. Il rimedio può quindi essere utilizzato, per esempio, contro l’ordinanza che applica la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari o un’altra misura coercitiva prevista dal codice.
Non è necessario che vi sia già stata una condanna. Le misure cautelari vengono normalmente applicate durante il procedimento penale proprio prima della decisione definitiva e il riesame consente di sottoporre rapidamente al Tribunale competente la legittimità e il merito dell’ordinanza cautelare.
La richiesta può riguardare, tra gli altri aspetti, la sussistenza dei gravi indizi, le esigenze cautelari, l’adeguatezza e la proporzionalità della misura oppure vizi dell’ordinanza. Il Tribunale del riesame può valutare la misura anche nel merito nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale.
Il testo aggiornato dell’articolo 309 c.p.p. può essere consultato nella banca dati normativa istituzionale.
Riesame, Appello Cautelare e Sequestro non Sono la Stessa Cosa
Il fac simile disponibile in questa pagina è riferito al riesame previsto dall’articolo 309 c.p.p. e non deve essere utilizzato automaticamente per qualsiasi provvedimento cautelare.
Contro le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, fuori dai casi contemplati dall’articolo 309, il rimedio è normalmente l’appello cautelare previsto dall’articolo 310 c.p.p.. Rientrano in questo diverso sistema di impugnazione anche le ordinanze riguardanti misure interdittive e numerosi provvedimenti successivi relativi alla modifica, sostituzione o revoca di una misura.
Anche le misure cautelari reali seguono una disciplina distinta. Il riesame di un sequestro preventivo è regolato dagli articoli 322 e 324 c.p.p., mentre per il sequestro probatorio trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dal codice. Non è quindi corretto utilizzare senza adattamenti un modello predisposto per una misura cautelare personale.
Termine di 10 Giorni per il Riesame
Il termine deve essere calcolato in base al soggetto che propone la richiesta. L’imputato può proporre il riesame entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo i casi particolari previsti dalla legge.
Per il difensore il termine di dieci giorni decorre invece dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza. Non si tratta quindi di dieci giorni dalla sentenza o dalla condanna.
Il rispetto del termine è essenziale. Nel compilare il modello è opportuno riportare con precisione la data dell’ordinanza, quella della sua esecuzione o notificazione e gli estremi del procedimento, così da consentire l’immediata individuazione del provvedimento impugnato.
A Quale Tribunale Presentare la Richiesta
La richiesta non deve essere indirizzata semplicemente al Tribunale che ha emesso l’ordinanza. Ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., decide in composizione collegiale il Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d’appello, o la relativa sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.
La richiesta è presentata alla cancelleria del Tribunale competente secondo le forme previste dalla disciplina processuale sulle impugnazioni. Per i difensori devono essere rispettate anche le regole vigenti sul deposito telematico degli atti penali. Poiché le modalità tecniche possono essere oggetto di aggiornamenti e provvedimenti relativi ai singoli uffici, prima del deposito è necessario verificare le indicazioni del Tribunale del riesame competente e del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
L’articolo 309 consente anche all’imputato di proporre personalmente la richiesta. Considerata però la natura dell’impugnazione e la necessità di individuare correttamente motivi, termini e provvedimento impugnabile, il fac simile deve essere coordinato con l’attività del difensore che segue il procedimento.
Cosa Indicare nell’Istanza
Nel modello è opportuno riportare:
- il Tribunale del riesame competente;
- il numero del procedimento penale e, quando disponibili, i numeri R.G.N.R. e R.G. GIP;
- i dati dell’indagato o imputato;
- i dati del difensore e gli estremi della nomina;
- il giudice che ha emesso l’ordinanza;
- la data e gli estremi del provvedimento;
- la misura cautelare applicata;
- la data dell’esecuzione, della notificazione o dell’avviso di deposito rilevante ai fini del termine;
- i motivi sui quali si fonda la richiesta;
- le conclusioni, specificando se viene chiesto l’annullamento o la riforma dell’ordinanza;
- gli eventuali documenti prodotti.
I motivi possono essere indicati già nella richiesta. L’articolo 309 consente inoltre a chi ha proposto il riesame di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
Come si Svolge il Procedimento di Riesame
Dopo la presentazione della richiesta, il presidente del Tribunale dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente. Quest’ultima deve trasmettere gli atti previsti dalla legge entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio. L’avviso della data fissata per l’udienza deve essere comunicato o notificato al pubblico ministero, all’imputato e al difensore almeno tre giorni prima. L’imputato che abbia formulato la richiesta prevista dall’articolo 309 ha diritto di comparire personalmente.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, salvo il differimento previsto dalla legge, il Tribunale decide sulla richiesta. Può dichiararla inammissibile oppure annullare, riformare o confermare l’ordinanza sottoposta a riesame.
La semplice presentazione della richiesta non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare. La misura resta efficace fino alla decisione o fino al verificarsi di una specifica causa di perdita di efficacia prevista dalla legge. L’articolo 309 stabilisce, tra l’altro, conseguenze precise qualora non siano rispettati determinati termini per la trasmissione degli atti, la decisione o il deposito dell’ordinanza del Tribunale.
Contro la decisione pronunciata sul riesame può essere proposto ricorso per Cassazione nei casi e nei termini previsti dall’articolo 311 c.p.p.