In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile lettera di comunicazione esclusione socio cooperativa editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di lettera di comunicazione esclusione socio cooperativa.
Comunicazione Esclusione Socio Cooperativa
La cooperativa, per sua natura, si regge su un vincolo mutualistico che richiede ai soci un comportamento conforme all’interesse collettivo. Quando tale regola è violata, l’articolo 2533 del codice civile consente di allontanare il socio attraverso l’esclusione, ma impone un percorso garantito: indicazione tassativa delle cause, decisione motivata degli organi sociali, termini rigorosi per l’impugnazione e rimborso della partecipazione. La causa di esclusione dev’essere una grave inadempienza degli obblighi imposti da legge, statuto o regolamenti. Possono integrare tali inadempienze la morosità nei versamenti dovuti, il mancato conferimento di lavoro o beni, la lesione dell’onore della cooperativa o ogni altra condotta che renda impossibile lo scopo mutualistico, purché la relativa clausola statutaria non renda l’allontanamento automatico ma lasci spazio a una valutazione concreta.
La procedura inizia con l’istruttoria del consiglio di amministrazione, che raccoglie prove delle violazioni, convoca il socio per il contraddittorio e delibera con motivazione puntuale. Copia della deliberazione viene spedita al socio con raccomandata o PEC. Dal ricevimento decorre un unico termine di sessanta giorni, fissato dall’articolo 2533, entro il quale il socio può presentare opposizione. Se lo statuto prevede un ricorso interno, il socio chiede che l’assemblea riesamini la delibera; l’adunanza, convocata tempestivamente, decide in via definitiva. Se il ricorso assembleare non è previsto o risulta infruttuoso, il socio ha sempre sessanta giorni, contati dalla comunicazione originaria o dalla deliberazione assembleare, per impugnare davanti al tribunale competente con rito camerale. Durante la pendenza dell’impugnazione il socio resta sospeso nell’esercizio dei diritti sociali ma resta obbligato ai conferimenti dovuti.
L’esclusione diventa definitiva trascorso il termine per l’opposizione oppure una volta decisa l’assemblea o il tribunale. Da quel momento sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota: la cooperativa deve rimborsare il capitale effettivamente versato, depurato delle perdite, entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale l’esclusione è divenuta definitiva. Restano indivisibili le riserve non distribuibili per legge, mentre quelle statutarie distribuite concorrono alla somma dovuta, secondo i criteri di riparto interni.
Particolare attenzione va al socio lavoratore regolato dalla legge 142/2001. L’esclusione normalmente comporta il licenziamento, ma i due provvedimenti restano autonomi: il socio può impugnare l’esclusione chiedendone l’annullamento e, separatamente, contestare il licenziamento. Se l’esclusione è annullata, il rapporto di lavoro può riprendere. Se invece il licenziamento è dichiarato illegittimo, il socio potrebbe ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ma non necessariamente la riammissione nella compagine, salvo decisione del giudice che colleghi le due vicende.
Nelle cooperative edilizie l’esclusione comporta la perdita del diritto di assegnazione dell’alloggio. Il socio ha diritto alla restituzione delle somme versate per la realizzazione dell’abitazione, ma i criteri di valutazione della detrazione per l’uso goduto sono rimessi allo statuto o, in mancanza, alla valutazione equitativa del giudice. Nelle cooperative a mutualità prevalente l’esclusione rientra anche nei controlli ispettivi biennali di cui al decreto legislativo 220/2002: l’ispettore può annullare ex officio le esclusioni illegittime.
Sul piano processuale la mancata osservanza del termine unico di sessanta giorni rende intempestiva l’opposizione, con conseguente inammissibilità del ricorso e stabilità dell’esclusione. La cooperativa, tuttavia, non può abusare della propria discrezionalità: se l’esclusione è strumentale a eliminare un socio scomodo, il giudice può dichiarare la delibera nulla per violazione del principio di buona fede contrattuale, riconosciuto dalle sezioni unite della Cassazione come criterio d’interpretazione dei rapporti associativi.
La disciplina penale affianca quella civile: l’amministratore che certifichi fatti non veri nella delibera o nelle comunicazioni può rispondere di falsità ideologica; il socio escluso che continui a operare spacciandosi per rappresentante della cooperativa rischia imputazioni per truffa o esercizio abusivo di attività.

Fac Simile Lettera Esclusione Socio Cooperativa Word
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