In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile lettera di diffida utilizzo marchio Word editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di lettera di diffida utilizzo marchio.
Lettera di Diffida Utilizzo Marchio
Nel panorama italiano della tutela dei segni distintivi la lettera di diffida per uso illecito di marchio continua a rappresentare la prima, concreta linea di difesa che il titolare, o il licenziatario esclusivo espressamente autorizzato, mette in campo per fermare una contraffazione o un uso non autorizzato prima ancora di aprire un contenzioso. Non si tratta di un atto meramente rituale: la diffida è, di fatto, la piattaforma sulla quale si costruiscono l’urgenza di eventuali misure cautelari e la prova della malafede dell’utilizzatore indebito, oltre a interrompere il decorso della prescrizione quinquennale che, per l’illecito e quindi anche per la violazione del marchio, è stabilita dall’articolo 2947 del codice civile. Sottovalutare la sua redazione può dunque significare compromettere l’efficacia di ogni successivo rimedio giudiziale.
Il quadro normativo di riferimento è duplice. Sul versante interno valgono il Codice della Proprietà Industriale e, in particolare, gli articoli 20 e 21 che delimitano l’ambito del diritto sul marchio e individuano le eccezioni di uso descrittivo; sul versante sovranazionale è determinante il regolamento (UE) 2017/1001 sui marchi dell’Unione. Dal 17 febbraio 2024, poi, le comunicazioni per la rimozione di contenuti illeciti online devono fare i conti con il Digital Services Act: l’articolo 16 impone che ogni notifica diretta a una piattaforma digitale contenga informazioni sufficientemente precise e adeguate per consentire l’esame repentino della violazione; l’articolo 17 obbliga il provider a motivare il rigetto e ad approntare un sistema di reclamo interno. Una diffida che voglia estendere la propria efficacia anche ai mercati virtuali deve quindi integrare questi elementi minimi: identificazione certa del mittente, chiara descrizione del marchio registrato, rappresentazioni visive del segno sui prodotti contraffatti, indicazione univoca degli URL o degli ID dei post da rimuovere e, naturalmente, la pretesa di cessazione immediata.
La legittimazione ad agire con diffida spetta al titolare formale del marchio, ma anche al licenziatario esclusivo se il contratto gli attribuisce questa facoltà: l’articolo 122-bis CPI, introdotto dal d.lgs. 15/2019, riconosce infatti a tale licenziatario un vero e proprio diritto autonomo all’azione qualora il titolare, pur sollecitato, non intervenga in tempi ragionevoli. Nei rapporti digitali, poi, la figura del “trusted flagger” prevista dal DSA consente a soggetti altamente attendibili di notificare violazioni con corsia preferenziale: è buona regola, tuttavia, che il trusted flagger agisca in nome e per conto del titolare mediante procura, così da non trasformare la segnalazione in un mero messaggio di cortesia privo di effetti interruttivi della prescrizione.
Il contenuto della diffida dev’essere calibrato con precisione. In apertura conviene richiamare i dati anagrafici completi del marchio: numero di deposito, data di registrazione, classi di Nizza e, se disponibile, certificato estratto dalla banca dati UIBM o EUIPO. Segue la descrizione dei fatti: occorre illustrare dove e come il segno viene impiegato, allegando screenshot di marketplace, fotografie di fiera, fatture di vendita, campioni fisici o rapporti investigativi. Più la narrazione è documentata, più difficile sarà per il destinatario sostenere di non aver compreso la portata della violazione. La richiesta di cessazione deve essere inequivoca, accompagnata da un termine per adempiere che, in prassi, oscilla fra dieci e quindici giorni nei casi di vendita on-line e può ridursi a quarantotto ore quando si tratta di inserzioni social facilmente rimovibili. Va poi indicata la sanzione in caso di mancata ottemperanza: avvio di azione di merito e, se necessario, di cautelare ante causam, con richiesta di sequestro, descrizione dei beni e risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 125 CPI, comprensivo della royalty ragionevole aumentata laddove il comportamento post-diffida dimostri dolo specifico.
Sul piano penale è corretto ricordare che la produzione o il commercio di beni con marchio contraffatto integra i delitti di cui agli articoli 473 e 474 c.p., perseguibili d’ufficio. Esplicitare tale profilo nella diffida è legittimo, ma occorre un linguaggio misurato: la recente sentenza Cass. 30016/2024 ha evidenziato che la minaccia di azioni penali, se sproporzionata e finalizzata a costringere la controparte a prestazioni patrimoniali non dovute, può sconfinare nell’estorsione. Molti professionisti sostituiscono allora la parola “querela” con l’espressione “segnalazione alle competenti autorità”, precisando che l’attivazione del pubblico ministero è doverosa in presenza di contraffazione continuata.
La forma dell’invio è fondamentale. La giurisprudenza di Cassazione (ordinanza 11808/2022) ha equiparato la PEC alla raccomandata ai fini della prova di ricezione, in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale. Dove il destinatario non disponga di PEC, la raccomandata internazionale con avviso di ricevimento resta la via maestra; nei mercati cui aderisce la Convenzione dell’Aia si può fare ricorso alla notificazione tramite autorità giudiziarie. Un aspetto spesso trascurato concerne il timing tra la diffida e la richiesta di misure cautelari. La riforma del processo civile ha accentuato la necessità di dimostrare il requisito dell’urgenza: un deposito cautelare presentato settimane dopo la diffida rischia di essere respinto per carenza di periculum. Per questo, negli ultimi anni, si diffonde la prassi di predisporre la diffida pochi giorni prima del ricorso o addirittura di allegarne copia al ricorso stesso, così da mostrare al giudice il tentativo bonario ma senza dare tempo al contraffattore di sottrarre prove.
La diffida produce effetti diretti anche sul quantum dei danni. L’articolo 125 CPI consente al giudice di liquidare una somma pari agli utili realizzati dal contraffattore ovvero una royalty ragionevole, tenendo conto della natura dolosa o colposa dell’illecito. Il protrarsi della violazione dopo la messa in mora documenta una intenzione di perseverare, indizio che giustifica l’applicazione dei criteri più penalizzanti per l’autore dell’abuso. Oltre a ciò, la diffida, se notificata con forma idonea, interrompe il termine di prescrizione quinquennale previsto per le obbligazioni da fatto illecito, tutelando a lungo il diritto al ristoro.
Non di rado la lettera di diffida serve anche come terreno per una composizione stragiudiziale: il mittente può, in chiusura, prospettare la firma di un accordo transattivo che preveda la cessazione dell’uso, la consegna o distruzione delle scorte, l’impegno al risarcimento forfettario e, talvolta, una licenza temporanea limitata allo smaltimento dei prodotti già fabbricati. Modellare tale clausola equivale a trasformare un periodo transitorio, inevitabile per ragioni logistiche, in un vero rapporto contrattuale, con canone simbolico ma pattuito, così da evitare che la tolleranza del titolare venga letta, in futuro, come rinuncia ai propri diritti.
La rilevanza della diffida si estende anche ai controlli doganali: nel sistema informatico “FALSTAFF” dell’Agenzia delle Dogane, il titolare del marchio può caricare le diffide e ogni altra documentazione, rafforzando la propria istanza di intervento ex regolamento (UE) 608/2013. Se le autorità intercettano merci sospette, la prova delle precedenti contestazioni diventa decisiva per dimostrare la sistematicità della violazione e ottenere la distruzione semplificata.
Infine, non bisogna dimenticare la copertura assicurativa: molte polizze IP richiedono la notifica tempestiva di qualsiasi circostanza che possa originare una lite. Inviare copia della diffida all’assicuratore, completa di allegati e stima preliminare del danno, preserva il diritto al rimborso delle spese legali e dei compensi di periti o investigatori.

Fac Simile Lettera di Diffida Utilizzo Marchio Word
Il fac simile lettera di diffida utilizzo marchio Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.