In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di diffida per chiedere la rimozione o la regolazione di telecamere che riprendono spazi di propria pertinenza o che si ritiene siano utilizzate in modo non conforme alla normativa applicabile.
Prima dell’invio è importante verificare concretamente cosa inquadra la telecamera: la sua semplice presenza, infatti, non rende automaticamente illecito l’impianto. A seconda del caso può essere più appropriato chiedere di modificare l’angolo di ripresa anziché pretendere la completa rimozione del dispositivo.
Fac Simile Diffida Rimozione Telecamere Word
Il modello Word può essere modificato per descrivere la posizione della telecamera, gli spazi interessati dalle riprese, le eventuali richieste già formulate e l’intervento richiesto al destinatario.
Fac Simile Diffida Rimozione Telecamere PDF
Di seguito è disponibile anche il fac simile in formato PDF. Il testo deve essere adattato al caso concreto, evitando di indicare come certe violazioni normative che non siano state effettivamente verificate.

Quando Può Essere Utilizzata la Diffida
La diffida può essere utile quando una telecamera installata da un vicino, da un condomino o da un altro soggetto sembra riprendere spazi di propria esclusiva pertinenza, come l’interno dell’abitazione, un giardino privato o altre aree nelle quali può essere coinvolta la riservatezza delle persone.
Nel caso di sistemi utilizzati da una persona fisica per finalità esclusivamente personali o domestiche, il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che l’angolo visuale deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza. Le indicazioni aggiornate possono essere consultate nelle FAQ sulla videosorveglianza del Garante Privacy.
Una telecamera orientata verso aree comuni, proprietà di terzi o spazi pubblici richiede quindi una valutazione diversa rispetto a un dispositivo che riprende esclusivamente la proprietà di chi lo utilizza. L’estensione delle riprese oltre l’ambito strettamente domestico può inoltre comportare l’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali. Non è corretto presumere automaticamente che ogni telecamera visibile dal proprio immobile sia abusiva.
Telecamere Private e Videosorveglianza Condominiale
È importante distinguere l’impianto installato dal singolo condomino per proprie finalità da quello installato dal condominio per sorvegliare le parti comuni.
L’articolo 1122-ter del Codice civile disciplina le deliberazioni relative all’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio. In questo caso la decisione deve essere adottata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile. Per la videosorveglianza condominiale trovano inoltre applicazione gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, compresa l’informativa agli interessati.
Questa disciplina non deve essere confusa con il caso della telecamera installata dal singolo per controllare esclusivamente la propria proprietà. In quest’ultima situazione occorre valutare soprattutto l’effettivo campo di ripresa e l’eventuale coinvolgimento di spazi comuni, pubblici o appartenenti a terzi.
Come Compilare la Diffida
Per rendere la comunicazione utile è opportuno descrivere fatti verificabili, evitando affermazioni generiche. Nel documento possono essere indicati:
- nome, cognome e indirizzo del mittente e del destinatario;
- ubicazione della telecamera o delle telecamere contestate;
- spazi che, per quanto è possibile accertare, risultano interessati dalle riprese;
- eventuali precedenti richieste rivolte al proprietario dell’impianto;
- le ragioni per cui si ritiene che le riprese incidano sulla propria riservatezza;
- la richiesta concreta di riorientare, limitare o, quando necessario, rimuovere la telecamera;
- un termine ragionevole entro il quale si chiede un riscontro;
- data e firma.
Nel modello PDF è previsto un termine di 15 giorni. Questo periodo può essere utilizzato come termine assegnato dal mittente per ottenere un riscontro, ma non costituisce un termine generale imposto dalla legge per tutte le controversie relative alle telecamere. Deve quindi essere valutato e, se necessario, adattato alla situazione concreta.
Allo stesso modo, non è opportuno fondare automaticamente la contestazione sulla mancanza del consenso dell’interessato. Nell’ambito della protezione dei dati il consenso non rappresenta l’unica possibile base giuridica del trattamento. La contestazione dovrebbe concentrarsi sui fatti, sull’estensione delle riprese e sulle concrete ragioni per cui si ritiene che il sistema non rispetti i limiti applicabili.
Come Inviare la Diffida
Quando è importante dimostrare la data di ricezione, la comunicazione può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, se il destinatario dispone di un indirizzo PEC utilizzabile. È opportuno conservare una copia della diffida e la documentazione relativa alla consegna.
Possono essere conservati anche fotografie della posizione esterna delle telecamere, precedenti comunicazioni e altri elementi utili a ricostruire la situazione. È però opportuno evitare comportamenti invasivi o attività dirette ad accedere abusivamente all’impianto o alle registrazioni.
Cosa Fare se la Situazione non Viene Risolta
La diffida è una richiesta stragiudiziale e il suo invio non determina automaticamente la rimozione dell’impianto. Se la situazione prosegue, le iniziative successive dipendono dalla natura della contestazione.
Quando ricorrono i presupposti per una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, l’interessato può valutare la presentazione di un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. La procedura e le modalità aggiornate sono indicate nella pagina ufficiale dedicata al reclamo al Garante Privacy.
In situazioni più gravi possono assumere rilievo anche norme civili o penali. L’articolo 615-bis del Codice penale disciplina, in presenza dei relativi presupposti, le interferenze illecite nella vita privata realizzate mediante strumenti di ripresa visiva o sonora. Non ogni ripresa contestata integra però automaticamente questo reato e non è corretto ricondurre in via generale le controversie sulle telecamere al reato di molestia previsto dall’articolo 660 del Codice penale.
Quando non è possibile stabilire con certezza l’area effettivamente ripresa, quando sono coinvolti spazi comuni o pubblici, oppure quando si intende intraprendere un’azione giudiziaria, può essere opportuno richiedere una valutazione professionale prima di formulare contestazioni penali o richieste di risarcimento.