In questa pagina mettiamo a disposizione un modello notifica interrogatorio formale convenuto Word e PDF da scaricare.
Come Avviene la Notifica di un Interrogatorio Formale
L’interrogatorio formale rappresenta un mezzo di prova mirato a ottenere la confessione giudiziale, che secondo la normativa vigente, costituisce prova certa contro chi la formula. Tale procedimento può essere avviato solo dalla controparte e non può essere iniziato autonomamente dal giudice.
Nella prassi, chi desidera interrogare la controparte deve presentare domande precise, organizzate in articoli distinti e dettagliati. Alcuni esperti di diritto ritengono che queste domande possano riguardare anche circostanze che inizialmente non sono chiare se saranno a favore di chi le pone o di chi risponde. Però, l’opinione dominante è che l’obiettivo dell’interrogatorio formale sia strettamente legato alla ricerca della confessione. La dottrina prevalente sostiene che si può richiedere l’interrogatorio anche su eventi di cui il soggetto ha avuto conoscenza indiretta o venuti alla luce dopo il loro accadimento, magari grazie a indagini successive.
La decisione di procedere con l’interrogatorio formale spetta al giudice istruttore. Se la richiesta è ritenuta valida e pertinente, viene accolta. Durante l’interrogatorio, il giudice non può deviare dalle domande proposte, a meno che non vi sia un accordo tra le parti e una chiara utilità nell’indagare ulteriormente. Anche se il giudice non può introdurre domande esterne, può chiedere ulteriori spiegazioni sulle risposte fornite. È fondamentale sottolineare che la parte interrogata deve rispondere di persona. Se manca o si rifiuta di rispondere senza una ragione valida, il giudice può considerare come veritiere le affermazioni proposte nell’interrogatorio. Infine, è vietato per la parte rispondente utilizzare documenti precompilati. Però, se necessario, come nel caso di nomi o cifre, il giudice può permettere di consultare appunti o annotazioni.
L’interrogatorio formale è un mezzo di prova ideato per esporre le contraddizioni di una parte, spingendola verso una confessione piena. Questo strumento può essere richiesto legittimamente dalla controparte, ovvero chi ha interesse a ottenere una testimonianza favorevole a sé e sfavorevole per chi sta rendendo l’interrogatorio. Detto ciò, la tendenza giurisprudenziale dominante sostiene che la parte che ha richiesto l’interrogatorio formale della controparte possa decidere di rinunciarvi in qualsiasi fase, senza necessità di ottenere il consenso della parte da interrogare e del giudice. Tale posizione emerge dalla riflessione che, allo stesso modo, una parte non può richiedere di sottoporsi a un proprio interrogatorio formale, come stabilito da molteplici decisioni giurisprudenziali, tra cui quella della Cassazione civile, sezione II, con l’ordinanza n. 2956 del 7 febbraio 2018.
L’interrogatorio formale viene ammesso dal giudice istruttore attraverso un’ordinanza, come previsto dall’articolo 176 c.p.c. Se tutte le parti sono costituite e l’ordinanza viene redatta durante l’udienza istruttoria, si presume che le parti, presenti o assenti ma tenute a partecipare, siano al corrente della richiesta di interrogatorio formale. Però, nel caso in cui l’ordinanza venga stilata fuori dall’udienza, la notifica deve avvenire seguendo le regole comuni e sarà compito del cancelliere eseguirla entro i successivi tre giorni.
L’articolo 292 del Codice di Procedura Civile stabilisce le regole per la notificazione personale degli atti al contumace, ossia la parte che non si è costituita in giudizio. L’espressione personalmente contenuta nella norma si riferisce alla necessità di notificare gli atti secondo le regole generali stabilite dagli articoli 137-151 del c.p.c., garantendo così che il contumace sia informato degli atti rilevanti per il processo. Il termine per effettuare la notificazione, stabilito dal giudice istruttore tramite ordinanza, non ha natura perentoria. Questo significa che l’eventuale omissione di tale indicazione non comporta effetti invalidanti sul procedimento. La norma mira a bilanciare la tutela delle parti: da un lato, assicura che al contumace siano notificati solo gli atti di maggiore rilevanza per la decisione; dall’altro, evita di gravare eccessivamente la parte costituita con l’obbligo di informare il contumace di ogni istanza o provvedimento del giudice. L’elenco degli atti indicati nel primo comma della norma è generalmente considerato tassativo. Però, parte della dottrina ha proposto un’interpretazione più flessibile, ammettendo la notificazione personale in tutti quei casi in cui risulti necessaria per rispettare il principio del contraddittorio, anche se non espressamente previsti dalla legge.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la notificazione delle ordinanze che dispongono l’interrogatorio o il giuramento. La legge richiede la notificazione personale di questi atti al contumace, in quanto gli effetti che ne derivano possono essere particolarmente pregiudizievoli per la parte non costituita. Tale obbligo di notificazione non ammette equipollenti, e la sua omissione non può essere sanata con una conoscenza extra legale. L’obbligo sussiste solo se l’interrogatorio o il giuramento sono stati rivolti direttamente al contumace e non quando siano stati richiesti nei confronti delle parti costituite. Alcuni studiosi hanno criticato la norma, sostenendo che non vi sia una giustificazione logica nel richiedere la notificazione di alcuni mezzi istruttori e non di altri, poiché tali mezzi non alterano l’oggetto della lite, rispetto alla quale il contumace ha deciso di non difendersi, accettando il rischio di un’eventuale soccombenza.
Un’altra eccezione all’obbligo di notificazione riguarda le ordinanze che dispongono la comparizione personale delle parti per il loro interrogatorio libero. Questo tipo di ordinanza è considerato un provvedimento discrezionale del giudice e non implica un’attività richiesta dalle parti, motivo per cui non è generalmente soggetto a notificazione. In questo caso, una parte della dottrina ha espresso pareri favorevoli all’estensione di tale obbligo anche a questo tipo di provvedimenti. La notificazione personale è obbligatoria anche per le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, poiché queste comportano un ampliamento dell’oggetto del giudizio e mirano a conseguire un bene diverso da quello già richiesto. La notificazione sarà necessaria solo quando tali domande siano rivolte alla parte non costituita. Se il convenuto contumace non riceve la notificazione di tali domande, potrà, costituendosi, dichiarare di non accettare il contraddittorio su di esse alla prima udienza successiva alla sua costituzione, poiché non avrebbe potuto conoscerle legalmente prima di quella fase. Un’altra eccezione all’obbligo di notificazione riguarda gli atti di riassunzione del processo dopo un’interruzione o sospensione, in quanto la riassunzione non introduce nuovi elementi nel procedimento ma si limita a riprendere lo stato del giudizio precedente. Se però l’atto di riassunzione comporta un mutamento radicale della situazione processuale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, questo dovrà essere notificato personalmente al contumace. La norma è stata inoltre integrata da pronunce della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 292 per non aver previsto la notificazione personale al contumace dei verbali che documentano la produzione di scritture private non indicate in precedenza. La dottrina ha criticato tali interventi, ritenendo che la Corte abbia posto eccessiva enfasi sulla tutela del diritto di difesa del contumace, con un conseguente aggravio per la parte costituita.
L’ultimo comma dell’articolo stabilisce che le sentenze che concludono il giudizio in contumacia devono essere notificate personalmente al contumace, affinché inizi a decorrere il termine breve per l’impugnazione, come previsto dall’art. 325 del c.p.c. Ulteriori atti soggetti alla notificazione personale includono l’ordinanza che dispone il mutamento di rito ai sensi dell’art. 426 del c.p.c., nonché l’atto di ratifica del falsus procurator e il decreto relativo alla divisione delle comunioni, come previsto dall’art. 789 del c.p.c.
Infine, l’inosservanza delle regole relative alla notificazione personale al contumace comporta la nullità dell’atto, ma tale nullità è considerata di carattere relativo. Solo il contumace può far valere tale vizio, se dimostra di averne interesse.
Fac Simile Notifica Interrogatorio Formale Convenuto Word
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