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Fac Simile POS Semplificato

Aggiornato il 29/09/2026

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In questa pagina sono disponibili un modello POS semplificato in formato Word e un PDF editabile da utilizzare per predisporre il Piano Operativo di Sicurezza relativo a uno specifico cantiere. Il modello segue la struttura prevista per il POS semplificato dal decreto interministeriale 9 settembre 2014.

Modello POS Semplificato Word

Il file Word è indicato quando occorre modificare o ampliare le sezioni del piano in funzione delle caratteristiche dell’impresa e delle lavorazioni previste. I campi possono essere adattati alla situazione concreta, aggiungendo lo spazio necessario per descrizioni, procedure e misure di sicurezza.

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Fac Simile POS Semplificato Word
1 file(s)

POS Semplificato PDF Editabile

Il PDF consente di compilare il modello mantenendo la struttura predisposta per il POS semplificato. Prima dell’utilizzo occorre verificare che siano state completate tutte le sezioni applicabili al cantiere e che le informazioni riportate corrispondano alle lavorazioni realmente eseguite.

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Modulo POS Semplificato PDF Editabile
1 file(s)
Modulo POS Semplificato Word e PDF da Scaricare
Modulo POS Semplificato Word e PDF da Scaricare

Cos’è il POS semplificato

Il Piano Operativo di Sicurezza è definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige con riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti minimi sono individuati dall’Allegato XV del decreto.

Con il decreto interministeriale 9 settembre 2014 è stato introdotto un modello semplificato di riferimento. Il decreto consente ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici di predisporre il POS utilizzando il modello contenuto nell’Allegato I, ferma restando l’integrale applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Non è quindi corretto collegare la possibilità di utilizzare il POS semplificato esclusivamente a cantieri piccoli, lavori di breve durata o attività considerate poco rischiose. Il modello semplificato è una modalità di redazione del piano, non un’esenzione o una riduzione dei contenuti sostanziali richiesti dalla normativa.

Chi deve redigere il POS

L’articolo 96 del D.Lgs. 81/2008 pone l’obbligo di redazione del POS a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. L’obbligo opera anche quando nel cantiere è presente una sola impresa, compresa un’impresa familiare o con meno di dieci addetti.

È prevista una specifica esclusione per le imprese che effettuano esclusivamente mere forniture di materiali o attrezzature, ferme restando le altre disposizioni sulla sicurezza applicabili. Anche il singolo lavoratore autonomo non redige un POS in qualità di impresa esecutrice, pur essendo soggetto agli obblighi specifici previsti per la propria attività.

Il POS deve essere riferito a ogni singolo cantiere. Non è quindi sufficiente utilizzare lo stesso documento per cantieri diversi cambiando soltanto l’indirizzo o il nominativo del committente.

Come compilare il POS semplificato

La prima parte del modello identifica l’opera, il committente, l’eventuale responsabile dei lavori e l’indirizzo del cantiere. Deve essere inserita anche una descrizione sintetica delle attività che l’impresa svolgerà effettivamente.

Occorre quindi riportare i dati dell’impresa e indicare se opera come affidataria, affidataria ed esecutrice oppure esecutrice in subappalto. Devono essere identificati il datore di lavoro e, quando presenti o previsti, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente e RLS o RLST.

Il modello richiede inoltre informazioni sull’organizzazione delle emergenze e del primo soccorso, sul numero e sulla qualifica dei lavoratori impiegati e sugli eventuali lavoratori autonomi che operano per conto dell’impresa. Devono essere riportate le informazioni relative alla formazione e all’addestramento pertinenti alle attività svolte.

Particolare attenzione va riservata alla parte dedicata alle singole lavorazioni. Per ogni attività devono essere indicate le modalità operative, i rischi concretamente presenti, le misure preventive e protettive, i DPI necessari, le macchine e gli impianti utilizzati, le eventuali opere provvisionali e le sostanze o preparati pericolosi impiegati. Il modello comprende inoltre una sezione relativa all’esito della valutazione dell’esposizione al rumore.

Quando vengono utilizzate sostanze o miscele pericolose devono essere considerate anche le relative schede di sicurezza. Eventuali elaborati grafici, procedure o altri documenti richiamati nel POS devono essere coerenti con quanto effettivamente predisposto nel cantiere.

POS semplificato e PSC

POS e Piano di Sicurezza e Coordinamento svolgono funzioni diverse. Il POS riguarda l’organizzazione e i rischi specifici della singola impresa, mentre il PSC, quando previsto, disciplina anche i rischi derivanti dalla presenza e dall’interazione tra più imprese e lavorazioni.

Quando esiste un PSC, il POS deve essere coerente con le sue prescrizioni. L’impresa deve quindi considerare le misure e le procedure di coordinamento stabilite per il cantiere e riportare nel proprio piano le modalità operative di competenza. Per gli adempimenti collegati può essere utile consultare anche il fac simile di dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC.

Quando e a chi trasmettere il POS

Il POS deve essere predisposto prima dell’inizio delle lavorazioni dell’impresa. Nei cantieri nei quali sono presenti un’impresa affidataria e il Coordinatore per l’Esecuzione, l’articolo 101 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce una precisa procedura di trasmissione.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria. Quest’ultima ne verifica la congruenza rispetto al proprio piano e lo trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione. Le lavorazioni possono iniziare dopo l’esito positivo delle verifiche, che devono essere effettuate tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione.

Quando non esistono soggetti distinti con questi ruoli, come può avvenire in un cantiere con una sola impresa e senza Coordinatore per l’Esecuzione, resta fermo l’obbligo dell’impresa di predisporre il proprio POS quando previsto dalla legge, ma non si applica automaticamente la stessa catena di trasmissione.

Firme e verifiche del modello

Il modello disponibile prevede la sottoscrizione del datore di lavoro dell’impresa e appositi spazi per documentare la consultazione del RLS o RLST. In caso di subappalto è inoltre previsto lo spazio relativo alla verifica di congruenza da parte dell’impresa affidataria e, quando è presente il CSE, quello relativo alla verifica di coerenza con il PSC.

La firma non sostituisce la verifica sostanziale del contenuto. Un POS nel quale manchino lavorazioni, rischi, misure di sicurezza o altri elementi obbligatori non diventa adeguato per il solo fatto di essere stato sottoscritto.

Nel corso del cantiere il piano deve rimanere coerente con l’organizzazione effettiva dei lavori. L’ingresso di nuove lavorazioni, l’impiego di attrezzature o sostanze diverse, modifiche alle procedure operative o altre variazioni che incidano sui rischi possono rendere necessario aggiornarlo. Anche le verifiche svolte dal coordinatore possono evidenziare la necessità di integrazioni; per documentare i controlli effettuati in cantiere è disponibile anche il fac simile di verbale di visita del Coordinatore per la Sicurezza.

Errori da evitare

Il POS semplificato non deve essere trattato come un questionario da compilare con formule standard. Indicazioni generiche come “utilizzo dei DPI previsti” o “rispetto delle norme di sicurezza” non sono sufficienti quando non permettono di comprendere quali rischi siano presenti e quali misure debbano essere adottate durante una determinata lavorazione.

È inoltre errato considerare il modello semplificato un documento alternativo agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il testo vigente del D.Lgs. 81/2008 prevede specifiche sanzioni per l’omessa redazione del POS e per il piano privo degli elementi richiesti dall’Allegato XV. Prima dell’avvio dei lavori è quindi necessario controllare che il documento descriva realmente il cantiere e le attività che l’impresa dovrà svolgere.

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