In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF di scrittura privata per concedere gratuitamente in comodato un terreno agricolo. Il fac simile permette di identificare le parti e il fondo, stabilire la durata, precisare l’uso consentito e disciplinare custodia, spese e restituzione.
Il comodato deve rimanere effettivamente gratuito: se il proprietario riceve un vero corrispettivo per il godimento del terreno, il rapporto può assumere natura diversa e, in ambito agricolo, richiedere una verifica della disciplina dell’affitto agrario. Se il contratto è redatto per iscritto, deve inoltre essere registrato nei termini previsti.
Modello Scrittura Privata Comodato d’Uso Gratuito Terreno Word
La versione Word può essere modificata inserendo dati catastali, superficie, durata, colture consentite, eventuali fabbricati o pertinenze compresi nel comodato e condizioni per la restituzione.
Fac Simile Scrittura Privata Comodato d’Uso Gratuito Terreno PDF Editabile
Il PDF può essere utilizzato come schema per predisporre l’accordo tra comodante e comodatario. Prima della firma è opportuno verificare che descrizione del terreno, durata e obblighi previsti corrispondano alla situazione concreta.

Quando utilizzare il comodato di un terreno agricolo
L’articolo 1803 del Codice civile definisce il comodato come il contratto con cui una parte consegna gratuitamente all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il modello può quindi essere utilizzato quando il proprietario vuole permettere a un’altra persona di utilizzare gratuitamente un fondo, per esempio per coltivarlo, curarlo o svolgervi una determinata attività agricola, senza ricevere un canone.
La gratuità è un elemento essenziale. È possibile porre a carico del comodatario determinati obblighi o spese connesse all’uso del terreno, ma questi non devono trasformarsi nel corrispettivo dovuto per ottenere il godimento del fondo. Se è previsto un vero canone o una controprestazione economicamente equivalente, occorre verificare se il rapporto debba essere qualificato diversamente.
Comodato e affitto agrario non sono la stessa cosa
Il comodato di un fondo rustico non coincide con l’affitto di terreno agricolo. Nell’affitto il godimento del fondo viene concesso dietro corrispettivo e trovano applicazione le specifiche norme sui contratti agrari.
La Corte di Cassazione ha ribadito anche nel 2024 che un effettivo comodato di fondo rustico non è un contratto agrario soltanto perché il comodatario coltiva il terreno o vi svolge un’attività produttiva. Tuttavia, ciò che conta è il contenuto reale dell’accordo: chiamare il contratto “comodato” non impedisce una diversa qualificazione quando gli obblighi assunti dal comodatario costituiscono in concreto il corrispettivo per l’utilizzo del fondo.
Cosa indicare nella scrittura privata
Per identificare correttamente il terreno e ridurre il rischio di contestazioni è opportuno indicare:
- nome, cognome, codice fiscale e residenza di comodante e comodatario;
- titolo in base al quale il comodante può concedere il terreno;
- Comune, foglio, particella e altri riferimenti catastali;
- superficie del fondo;
- eventuali fabbricati rurali, pozzi, impianti, recinzioni o altre pertinenze comprese;
- stato del terreno al momento della consegna;
- destinazione e attività consentite;
- data di consegna e durata del rapporto;
- obblighi di manutenzione e custodia;
- regole relative a migliorie, impianti e nuove colture;
- eventuali spese poste a carico del comodatario;
- divieto di concedere a terzi il godimento senza consenso;
- condizioni e modalità di restituzione.
Una planimetria catastale o una mappa può essere utile come allegato soprattutto quando il comodato riguarda soltanto una parte di una particella o quando i confini materiali non sono immediatamente riconoscibili.
Durata del comodato e restituzione del terreno
Le parti possono indicare una data precisa di scadenza oppure collegare la durata a uno specifico utilizzo. L’articolo 1809 del Codice civile prevede che il comodatario restituisca il bene alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di una data, quando se ne sia servito in conformità all’uso per il quale era stato consegnato.
Se durante il rapporto sopravviene al comodante un urgente e impreveduto bisogno del bene, lo stesso articolo gli consente di esigerne la restituzione immediata anche prima della scadenza.
Quando invece non è stato stabilito alcun termine e questo non può essere ricavato dall’uso concordato, si applica l’articolo 1810: il comodatario deve restituire il terreno non appena il comodante lo richiede.
Se occorre formalizzare la cessazione del rapporto è disponibile anche il fac simile di risoluzione del contratto di comodato.
Custodia, uso e concessione a terzi
Ai sensi dell’articolo 1804 del Codice civile, il comodatario deve custodire e conservare il terreno con diligenza e non può utilizzarlo per una finalità diversa da quella stabilita nel contratto o derivante dalla natura del bene.
Non può inoltre concedere a un terzo il godimento del fondo senza il consenso del comodante. Per un terreno agricolo è quindi utile precisare se il comodatario possa avvalersi di familiari, collaboratori, contoterzisti o altre persone per le lavorazioni, distinguendo tali attività dalla vera e propria concessione del terreno a un soggetto diverso.
Migliorie, colture e trasformazioni
Quando il terreno viene destinato alla coltivazione è opportuno stabilire in anticipo quali interventi siano consentiti. Possono assumere rilievo, per esempio, l’impianto di colture pluriennali, la realizzazione di recinzioni, impianti irrigui, serre, sistemazioni del terreno o altre opere destinate a rimanere sul fondo.
Il contratto dovrebbe precisare quali interventi richiedono il consenso preventivo del proprietario e cosa accadrà alle opere o alle colture alla fine del comodato. È preferibile evitare una generica autorizzazione a qualsiasi trasformazione quando le parti non hanno definito le conseguenze economiche e le condizioni di restituzione.
Spese sostenute dal comodatario
La disciplina delle spese è contenuta nell’articolo 1808 del Codice civile. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Ha invece diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene quando siano state necessarie e urgenti.
Nel contratto può essere utile precisare quali costi ordinari legati alla coltivazione, alla pulizia, all’irrigazione o all’utilizzo del fondo restano a carico del comodatario, senza trasformarli in un corrispettivo per il godimento del terreno.
Registrazione del comodato scritto
Se il comodato di un bene immobile, compreso un terreno, viene redatto per iscritto, la registrazione è obbligatoria e deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data dell’atto. Il precedente termine di 20 giorni non è più vigente.
L’imposta di registro per il comodato è in misura fissa, pari a 200 euro. Per l’atto scritto è inoltre dovuta l’imposta di bollo secondo le regole applicabili, normalmente 16 euro ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe.
La registrazione può essere effettuata anche tramite il servizio telematico Registrazione Atti Privati – RAP dell’Agenzia delle Entrate. La procedura consente di trasmettere il contratto e gli allegati e calcola le imposte dovute.
Se il comodato di un immobile è concluso soltanto verbalmente, non è soggetto alla registrazione in termine fisso per il solo fatto di esistere; l’obbligo può tuttavia sorgere, tra gli altri casi, quando il contratto verbale viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione. Per pratiche agricole, agevolazioni o procedimenti amministrativi può inoltre essere necessario disporre di un titolo documentato e registrato secondo le regole della specifica procedura.
Serve il notaio o la presenza di testimoni?
Per un normale comodato di terreno non è richiesta, ai fini della validità del contratto, la stipula davanti a un notaio né la presenza di testimoni. Le parti possono sottoscrivere direttamente la scrittura privata.
L’intervento di un professionista può essere opportuno quando l’accordo contiene clausole particolari, riguarda terreni di notevole valore, comprende fabbricati o impianti importanti oppure esistono dubbi sulla natura effettivamente gratuita del rapporto.
Comodato e prelazione agraria
Il semplice comodatario di un fondo agricolo non acquista, per il solo comodato, il diritto di prelazione agraria riconosciuto dalla legge alle categorie specificamente previste. La Cassazione ha confermato che il comodato non può essere equiparato automaticamente a un affitto agrario ai fini della prelazione.
Neppure la presenza di un comodatario sul terreno consente però di trarre automaticamente conclusioni sul diritto di prelazione di un eventuale proprietario confinante. I requisiti devono essere verificati separatamente in base agli articoli 8 della Legge n. 590/1965 e 7 della Legge n. 817/1971 e alla situazione concreta dei fondi e dei coltivatori interessati.
Quando il proprietario intende vendere il terreno può quindi essere necessario verificare preventivamente l’esistenza di aventi diritto e, se ricorrono i relativi presupposti, utilizzare una lettera ai confinanti per la vendita del terreno agricolo.
Adempimenti agricoli collegati all’utilizzo del fondo
La scrittura privata documenta il rapporto tra proprietario e utilizzatore, ma non sostituisce gli eventuali adempimenti richiesti per attività agricole, fascicolo aziendale, contributi, carburante agricolo agevolato o altre procedure di settore.
I requisiti documentali possono dipendere dalla Regione, dall’organismo pagatore e dalla specifica agevolazione richiesta. Prima di utilizzare il comodato come titolo di disponibilità del fondo in una pratica amministrativa è quindi opportuno verificare quali caratteristiche, durata e registrazione siano richieste dalla procedura interessata.