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Fac Simile Recesso Socio Cooperativa Word e PDF

Aggiornato il 18/06/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile recesso socio cooperativa Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di recesso socio cooperativa.

Recesso del Socio di Cooperativa

Il recesso del socio cooperatore è uno degli istituti che, più di altri, rende evidente la distanza tra la logica personalistica delle società di persone e l’assetto speciale, d’ispirazione costituzionale, che caratterizza la cooperazione. Coglierne le coordinate significa muoversi lungo un tracciato in cui si intrecciano libertà individuale, interesse collettivo e tutela del mercato; un tracciato nel quale, a partire dalla riforma organica del 2003, il legislatore ha innestato una serie di cautele procedurali destinate a evitare che l’uscita, talora repentina, di un socio possa compromettere l’equilibrio mutualistico, ma senza trasformare il diritto di recesso in un miraggio.

Occorre prendere le mosse dal terreno di confronto più immediato: le società di persone. Nella società semplice, come pure nelle snc e nelle sas in forza del rinvio analogico accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l’articolo 2285 del codice civile riconosce a ogni socio la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal contratto quando l’impresa sia stata costituita a tempo indeterminato o per tutta la vita dei soci. In tali ipotesi il recesso è definito ad nutum: non occorre addurre motivazioni né dimostrare circostanze di fatto, bastando una dichiarazione comunicata con il preavviso minimo di tre mesi, salvo diversa pattuizione. La struttura è quella del negozio unilaterale recettizio pieno: l’atto produce effetto fin dal momento in cui perviene agli altri soci o alla sede sociale; nessun organo interno esercita funzioni di filtro. Se la validità materiale o formale di quella dichiarazione viene contestata, sarà il giudice, oppure l’arbitro, quando lo statuto preveda una clausola compromissoria, a decidere, ma nel frattempo il socio è già sciolto dal vincolo e la società deve avviare le operazioni di liquidazione della sua quota. La rapidità dell’effetto riflette l’impostazione personalistica del tipo societario, fondato sull’affectio tra i contraenti più che sulla stabilità organizzativa.

La scena cambia radicalmente allorché si passa alle società cooperative. Qui il riferimento normativo cardine è l’articolo 2532, riscritto dal decreto legislativo 6 del 2003. Vale subito chiarire che la disposizione interamente riguarda i soli soci cooperatori, cioè coloro che partecipano agli scambi mutualistici; gli eventuali soci finanziatori, sovventori o titolari di azioni di partecipazione, infatti, soggiacciono alla disciplina delle società di capitali (articoli 2437 o 2473, a seconda che la cooperativa superi o meno i limiti quantitativi previsti dall’articolo 2519). Con questa scelta il legislatore ha inteso calibrare diversi livelli di tutela secondo la diversa intensità del legame con la funzione mutualistica.

Il primo comma dell’articolo 2532 stabilisce che il socio cooperatore può recedere soltanto nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo, vietando espressamente il recesso parziale. Il risultato è l’esclusione di qualunque facoltà ad nutum e la riduzione delle cause di recesso a un numerus clausus: quelle fissate dal codice (sostanzialmente mutuate, per rinvio, dagli articoli 2437 e 2473) e quelle eventualmente aggiunte dallo statuto. Quest’ultimo, però, non può restringere né aggravare le ipotesi legali; può solo ampliarle, in coerenza con il principio di autonomia contrattuale che opera in senso integrativo ma non ablativo. In questo modo si garantisce una barriera minima di protezione al patrimonio cooperativo, lasciando però spazio a esigenze particolari, talvolta legate alla specifica filiera produttiva o ai cicli di lavorazione.

La vera cesura rispetto alle società di persone non sta tanto nell’elenco delle cause, quanto nel procedimento introdotto dal secondo comma dello stesso articolo. Il socio che intenda recedere deve inviare la sua dichiarazione alla società per raccomandata o tramite altro mezzo con idonea prova della ricezione. Da quel momento scatta un termine di sessanta giorni, entro i quali il consiglio di amministrazione è tenuto a verificare se i presupposti di legge o statutari sussistono. La norma non si limita a prescrivere l’intervento degli amministratori: impone che, qualora il responso sia negativo, essi ne diano immediata comunicazione al socio, per fare in modo che questi, e solo se lo ritiene opportuno, possa proporre opposizione al tribunale nel termine, anch’esso di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento del diniego. Se la risposta è positiva, il legislatore, pur non menzionando espressamente un obbligo di comunicazione, la rende di fatto indispensabile, perché è proprio quella comunicazione a far scattare l’efficacia del recesso ai sensi del comma 3. La buona fede contrattuale e il principio di correttezza impongono, dunque, un dovere di notiziare anche l’accoglimento, pena la frustrazione stessa del diritto.

Il terzo comma è la tessera che completa il mosaico: stabilisce che il recesso “ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda”. L’atto unilaterale, pertanto, resta sospeso sino al termine della verifica; la sua efficacia è condizionata dal “via libera” degli amministratori o, in caso di contestazione, dal provvedimento giudiziale che accerti la spettanza del diritto. Si tratta, tecnicamente, di una condizione di efficacia la cui mancata realizzazione può essere colmata, in presenza di inerzia ingiustificata della società, attraverso lo strumento offerto dall’articolo 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata se la parte obbligata ne ostacola dolosamente o colposamente il verificarsi.

La medesima disposizione, proseguendo, sancisce un differimento ulteriore per i rapporti mutualistici: salvo diversa previsione di legge o di statuto, gli effetti decorrono con la chiusura dell’esercizio in cui il recesso è stato comunicato, purché la comunicazione sia avvenuta almeno tre mesi prima; se ciò non avviene, l’efficacia slitta alla chiusura dell’esercizio successivo. In tal modo si riconosce alla cooperativa il tempo necessario per riorganizzare il flusso di conferimenti o approvvigionamenti che potrebbe essere compromesso dall’uscita del socio. La giurisprudenza più recente ha ritenuto possibile, ma non obbligatorio, che lo statuto accorci o allunghi quel lasso temporale, qualificandolo come disposizione a tutela dell’ente piuttosto che dei terzi, e quindi derogabile finché non si leda l’interesse dei creditori.

Il meccanismo fa emergere due questioni interpretative controverse. La prima riguarda la natura del termine di sessanta giorni concesso agli amministratori per concludere il controllo: deve considerarsi perentorio o ordinatorio? Se fosse perentorio, l’inerzia determinerebbe l’accoglimento implicito della domanda, silenzio assenso, se fosse ordinatorio, il socio dovrebbe adire il giudice per sostituire l’omessa pronuncia. Una parte importante della dottrina e alcuni arresti di merito propendono per la prima soluzione, valorizzando l’esigenza di certezza e la simmetria con il termine concesso al socio per l’opposizione. Altri orientamenti, temendo un’eccessiva automazione degli effetti, insistono sulla necessità dell’intervento giudiziale, soprattutto quando il recesso incide su equilibri finanziari significativi. In assenza di un arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, la prudenza suggerisce di adottare clausole statutarie che delimitino chiaramente tempi e modalità di comunicazione, prevedendo magari un obbligo di risposta espressa sotto pena di decadenza, così da evitare stalli interpretativi.

La seconda questione concerne la compatibilità dell’intero procedimento con le clausole compromissorie che devolvono le controversie a un collegio arbitrale. L’articolo 2532, nel testo vigente, consente al socio di proporre opposizione “innanzi il tribunale”. La lettera potrebbe far pensare a una competenza inderogabile del giudice statale; nondimeno, parte della dottrina, e talune decisioni arbitrali, ha sostenuto che la devoluzione all’arbitrato rimane valida se lo statuto lo prevede in modo chiaro e se la clausola assicura un grado di tutela pari a quello offerto dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di effettività. Anche qui, l’incertezza spinge a suggerire ai redattori degli atti costitutivi di precisare se la clausola compromissoria abbracci o escluda specificamente le impugnazioni di recesso e di indicare procedure rapide di nomina degli arbitri, per non vanificare la ratio acceleratoria dell’articolo 2532.

La comparazione con il modello delle società di capitali consente di cogliere un ulteriore profilo di equilibrio perseguito dal legislatore. Rispetto a s.p.a. e s.r.l., dove il recesso è ammesso solo in presenza di decisioni societarie di portata straordinaria, mutamento dell’oggetto, trasformazioni, trasferimento della sede all’estero, revoca dello stato di liquidazione, modifiche delle clausole sulla circolazione delle azioni o delle quote, la cooperativa offre una gamma di cause potenzialmente più ampia, potendo lo statuto ampliarle. In tal senso il socio cooperatore si trova in posizione intermedia: meno libero dell’accomandatario di una sas, più tutelato dell’azionista di una s.p.a. La procedimentalizzazione del recesso attenua l’incisività dell’uscita, ma lascia comunque aperti varchi significativi di libertà, coerenti con la funzione promozionale che l’articolo 47 della Costituzione riconosce alla cooperazione.

Sul piano pratico, l’esperienza insegna che la maggior parte dei contenziosi nasce dalla scarsa diligenza formale: lettere di recesso prive di data certa, recapiti inidonei, verbali del consiglio incompleti, mancate comunicazioni di accoglimento o rigetto. Una politica documentale rigorosa è, di conseguenza, il miglior antidoto alle liti: protocollare la domanda, inserirla all’ordine del giorno della prima riunione utile, deliberare con motivazione analitica, comunicare l’esito per raccomandata, archiviare la documentazione. Se la verifica è positiva, la cooperativa potrà sin d’ora avviare la stima della quota e pianificare l’eventuale rimborso; se è negativa, la motivazione circostanziata ridurrà i margini di impugnazione e, qualora l’opposizione venga comunque proposta, offrirà al giudice un quadro chiaro. In tale contesto, l’adozione di un regolamento interno che definisca criteri oggettivi di valutazione dei conferimenti e dei ristorni consente di prevenire discussioni sul quantum dovuto al socio uscente.

Fac Simile Recesso Socio Cooperativa
Fac Simile Recesso Socio Cooperativa

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