• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Documenti Utili

Modelli - Fac Simile e Documenti da Stampare

  • Casa
  • Lavoro
  • Imprese
  • Cittadini e PA
  • Fisco e banche
  • Consumatori
  • Tutela
  • Rapporti privati
  • Tipi di documento
  • Show Search
Hide Search

Fac Simile Richiesta di Risarcimento Danni all’Avvocato

Aggiornato il 07/08/2025

  1. Home
  2. Uncategorized
  3. Fac Simile Richiesta di Risarcimento Danni all’Avvocato

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile richiesta di risarcimento danni all’avvocato editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di lettera di richiesta di risarcimento danni all’avvocato.

Richiesta di Risarcimento Danni all’Avvocato

Affidare la propria controversia giudiziaria a un avvocato significa stipulare un contratto d’opera intellettuale regolato dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile: un accordo in cui il professionista assume l’obbligo di svolgere con diligenza, perizia e lealtà tutte le attività necessarie alla miglior difesa possibile del cliente. L’impegno che ne deriva è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come obbligazione di mezzi e non di risultato, perché l’avvocato non può garantire la vittoria della causa; ciò che deve garantire è l’impiego della diligenza qualificata prevista dall’articolo 1176, secondo comma, del codice civile per chi esercita professioni tecniche. Proprio da questa natura discende la regola essenziale: la semplice sconfitta processuale non basta a fondare un’azione di responsabilità. Per ottenere un risarcimento il cliente deve provare che il legale ha violato i doveri specifici della professione, quindi ha commesso un errore tecnico, di negligenza o di imprudenza, che senza quell’errore l’esito del giudizio sarebbe stato ragionevolmente diverso e che da tale condotta è derivato un danno concreto, attuale e quantificabile.

La Corte di Cassazione ha scandito questi requisiti con grande chiarezza, tra le altre, nella sentenza 7309 del 23 marzo 2017. Il cliente, ricorda la Corte, non è dispensato dall’onere di dimostrare tre elementi in una logica di processo nel processo. Primo: il fatto colposo del difensore, quale la decadenza da un termine perentorio, il deposito tardivo di un atto, l’omessa produzione di un documento decisivo o la redazione di un appello inammissibile. Secondo, il nesso causale ipotetico, vale a dire la probabilità concreta che, senza quella condotta, il giudice avrebbe pronunciato una decisione più favorevole al cliente. Terzo: il danno patrimoniale (o, nei casi consentiti, non patrimoniale) patito a causa della negligenza. Solo il concorso di questi tre presupposti consente di condannare l’avvocato al risarcimento; la mancanza di uno solo comporta il rigetto della domanda.

Ricostruire l’errore tecnico è di norma il passaggio più agevole: bastano gli atti di causa e la decisione sfavorevole. Più complesso è dimostrare che, senza quella svista, la lite sarebbe stata vinta. La giurisprudenza richiede al cliente di fornire elementi idonei a far apparire verosimile un esito diverso; non basta una generica affermazione, occorre ripercorrere il diritto sostanziale e il quadro probatorio che sarebbe stato disponibile al giudice se l’avvocato avesse agito diligentemente. Nei giudizi dove l’esito dipende da valutazioni discrezionali del magistrato, la perdita di chance è ammessa, ma solo se la probabilità di vittoria risulta apprezzabile e non meramente astratta. Infine, il danno va tradotto in cifre: spese di lite che il cliente ha dovuto rifondere alla controparte, valore economico della pretesa sostanziale sfumata, onorari già corrisposti, costi per affidare la pratica a un nuovo legale, talvolta pregiudizi non patrimoniali come lo stress patito o il danno all’immagine, purché collegati a un diritto costituzionalmente protetto.

Sul piano dell’inquadramento giuridico, la responsabilità dell’avvocato è contrattuale: l’azione si prescrive in dieci anni a norma dell’articolo 2946 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui il cliente ha avuto conoscenza del danno e della sua riferibilità alla condotta professionale. Ciò significa che non è indispensabile agire subito dopo la sentenza: il termine decorre, per esempio, dalla definitiva impossibilità di impugnare quando l’avvocato abbia lasciato decorrere il termine di appello; oppure dal momento in cui la Corte d’appello dichiari inammissibile il gravame. L’atto introduttivo dell’azione è la citazione dinanzi al tribunale ordinario del luogo dove il professionista ha eseguito la prestazione, foro che il codice di procedura civile individua quale luogo di adempimento dell’obbligazione.

Prima di intraprendere il giudizio, tuttavia, è buona prassi tentare la strada stragiudiziale. La legge professionale forense, articolo 12 della legge 247/2012, impone a tutti gli avvocati l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività; un obbligo attuato dal D.M. 22 settembre 2016, che ne definisce le condizioni minime e i massimali in relazione al volume d’affari. Le coperture sono strutturate in forma claims made, la compagnia risponde dei sinistri denunciati dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza, purché relativi a fatti compiuti dopo una certa data di retroattività, spesso coincidente con l’inizio dell’attività. La conseguenza pratica è che l’assicuratore interviene solo se il professionista comunica il sinistro; il cliente non può rivolgersi direttamente alla compagnia, salvo che ottenga un titolo esecutivo o una transazione sottoscritta anche dal legale. Ecco perché molte contestazioni vengono risolte con un accordo: l’avvocato, riconosciuta la negligenza, denuncia il sinistro alla compagnia, che liquida il danno entro i limiti del massimale, evitando al cliente un nuovo processo. Quando invece la compagnia, dopo istruttoria, contesti l’esistenza della responsabilità, il cliente dovrà avviare la causa. Il nuovo difensore, spesso di un foro diverso, per ragioni di opportunità, dovrà reperire tutti gli atti del processo andato male, individuare i profili di colpa e predisporre una citazione dettagliata, con capitoli di prova e richiesta di consulenza tecnica se necessaria. Il tribunale esaminerà in via preliminare la fondatezza apparente: se reputa l’azione temeraria, può applicare la condanna alle spese aggravata di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile. Occorre quindi massima attenzione nella valutazione preliminare: agire solo quando l’errore sia di immediata evidenza, come una prescrizione non eccepita, oppure quando la mancata produzione di un documento decisivo abbia verosimilmente precluso una pronuncia favorevole.

Un capitolo riguarda la responsabilità disciplinare. Il Codice deontologico forense impone all’avvocato una serie di doveri verso la parte assistita: informare con tempestività, mantenere il segreto professionale, non abbandonare la difesa senza preavviso, aggiornarsi costantemente, evitare conflitti d’interessi. L’inosservanza di tali doveri integra illecito disciplinare punibile dal Consiglio dell’Ordine con sanzioni che vanno dal semplice avvertimento alla sospensione e, nei casi più gravi, alla radiazione. Il cliente che ritenga il legale responsabile di violazioni può presentare un esposto all’Ordine; l’azione disciplinare è autonoma rispetto al risarcimento, ma può rappresentare un forte incentivo alla soluzione conciliativa e, comunque, assolve a una funzione di tutela pubblica dell’affidamento nella professione forense. Non di rado le sentenze civili che accertano la responsabilità dell’avvocato vengono poi trasmesse all’Ordine per l’apertura del fascicolo disciplinare.

In alcune situazioni la condotta del difensore integra reato: il patrocinio infedele previsto dall’articolo 381 del codice penale punisce l’avvocato che, infedele ai doveri di lealtà, danneggi volontariamente il cliente; ma possono configurarsi anche appropriazione indebita e, se il professionista riveste funzioni pubbliche (ad esempio nella procedura esecutiva), perfino peculato. Il cliente può sporgere querela; tuttavia, la via penale non sostituisce quella civile. Il risarcimento va chiesto, preferibilmente, nel giudizio civile, dove la quantificazione del danno è più rapida e precisa, salvo costituirsi parte civile nel processo penale quando esso venga celebrato.

Quanto alla liquidazione concreta, le voci riconosciute dai tribunali comprendono le spese processuali pagate in favore della controparte, gli onorari versati al legale inadempiente, il valore della pretesa sostanziale perduta, per esempio l’importo che sarebbe stato verosimilmente riconosciuto a titolo di risarcimento nel giudizio principale, e, nei casi appropriati, la perdita di chance parametrata a una percentuale di probabilità di successo. Gli interessi e la rivalutazione monetaria completano il risarcimento. Se il danno supera il massimale di polizza, l’avvocato risponde con il proprio patrimonio personale; d’altronde la Cassazione ha escluso la possibilità di limitare preventivamente la responsabilità con clausole contrattuali, perché tali patti contrasterebbero con l’articolo 1229 del codice civile.

Va infine ricordato che il cliente, nella misura in cui abbia contribuito con colpa all’evento, subisce una riduzione del risarcimento secondo l’articolo 1227 del codice civile. È l’ipotesi, per esempio, di chi non fornisca al difensore un documento essenziale entro i termini di decadenza o ignori le insistenti richieste di chiarimenti. La responsabilità si valuta in concreto, ma l’eventuale concorso di colpa, oltre a diminuire il ristoro, può rendere antieconomica l’azione.

Alla luce di tutto ciò, intraprendere una causa contro un avvocato richiede ponderazione e solide basi fattuali. Prima di muovere, è opportuno raccogliere il fascicolo completo, affidarsi a un nuovo professionista estraneo a rapporti di colleganza col precedente, ottenere un parere tecnico di fattibilità e, se possibile, sollecitare la via transattiva attraverso la polizza. Solo quando l’analisi conferma l’esistenza di un errore tecnico grave, di un nesso causale probabile e di un danno concreto, la via giudiziale appare razionale e, anzi, necessaria. Diversamente, si rischia di aggiungere una seconda sconfitta alla prima, aggravata da spese e ulteriori frustrazioni.

Richiesta di Risarcimento Danni all'Avvocato
Richiesta di Risarcimento Danni all’Avvocato

Fac Simile Lettera di Richiesta di Risarcimento Danni all’Avvocato Word

Il fac simile lettera di incarico per trasferta dipendente Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.

Icona
Fac Simile Lettera di Richiesta di Risarcimento Danni all'Avvocato Word
1 file(s)

Articoli simili

  1. Fac Simile Richiesta Risarcimento Danni a Commercialista
  2. Fac Simile Richiesta Risarcimento Danni Generica Word e PDF
  3. Fac Simile Richiesta di Risarcimento Danni per Lavori di Ristrutturazione Word e PDF
  4. Fac Simile Lettera Richiesta Risarcimento Danni Causati da Prodotto Difettoso Word e PDF

Filed Under: Uncategorized

Primary Sidebar

Cerca

Esplora per argomento

  • Casa e immobili
  • Lavoro
  • Imprese e professionisti
  • Cittadini e Pubblica Amministrazione
  • Fisco, banche e assicurazioni
  • Consumatori e servizi
  • Tutela e controversie
  • Rapporti tra privati
  • Quotidianità

Trova il modello giusto

Consulta i documenti in base alla loro funzione, come contratti, lettere, deleghe, dichiarazioni, verbali, reclami e ricevute.

Esplora tutti i tipi di documento

  • Tipi di documento
  • Quotidianità
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie Policy