In questa pagina proponiamo un fac simile di lettera di richiesta risarcimento danni causati da prodotto difettoso Word e PDF da compilare e stampare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere una lettera di richiesta risarcimento danni causati da prodotto difettoso.
Lettera Richiesta Risarcimento Danni Causati da Prodotto Difettoso
Un prodotto, inteso come ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa anche l’elettricità, sarà considerato difettoso nel momento in cui manchi di presentare la sicurezza che sarebbe legittimo attendersi da questo, tenuto conto sia delle modalità con le quali il prodotto è stato immesso sul mercato, ne siano state presentate le caratteristiche, con le relative avvertenze ed istruzioni, ai consumatori, che dell’uso a cui il prodotto è normalmente destinato ed i relativi comportamenti che siano normalmente prevedibili da parte dei consumatori, che del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Un prodotto sarà inoltre considerato difettoso nel momento in cui non presenti la stessa sicurezza che possano offrire normalmente altri esemplari della stessa serie di prodotti. Non sarà tuttavia possibile considerare non sicuro un prodotto soltanto perché ne sia stato immesso in commercio, in qualunque tempo, uno perfezionato rispetto a quello preso in considerazione.
Dei danni provocati da difetti di un prodotto è responsabile il produttore dello stesso, inteso come colui che abbia realizzato il prodotto finito o una sua componente, il produttore della materia prima utilizzata per la realizzazione dello stesso, oltre che, l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore, rispettivamente nel caso dei prodotti agricoli del suolo e dell’allevamento, della pesca e della caccia. Nel caso in cui non sia individuato il produttore, o il fornitore che ha provveduto, nello svolgimento di una attività commerciale, a distribuire il prodotto non ne abbia comunicato identità e domicilio, entro il termine di tre mesi dalla richiesta effettuata dal danneggiato, sarà il fornitore stesso ad essere soggetto e sottoposto alle responsabilità prevista a carico del produttore dall’art.115 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 205 Codice del Consumo. La richiesta dovrà essere effettuata per scritto da parte del danneggiato e dovrà contenere indicazioni del prodotto che ha causato il danno e, ove fosse eventualmente possibile, la disponibilità a farne prendere visione, oltre al luogo e data, anche approssimativa, dell’acquisto. Il fornitore convenuto in giudizio, nel caso in cui non abbia ricevuto tale richiesta precedentemente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, avrà possibilità di comunicare identità e domicilio del produttore entro i successivi tre mesi, oppure nella eventualità in cui il giudice lo ritenga opportuno a seguito di istanza presentata dal fornitore, entro un ulteriore termine di tre mesi dalla data della prima udienza.
Nel momento in cui il terzo che sia stato chiamato in giudizio come produttore, o precedente fornitore, si presenti in giudizio senza opporre contestazione a tale indicazione, il fornitore inizialmente convocato potrà essere estromesso dal giudizio e, nella ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 115 del D.lgs. 6 Settembre 2005, n. 205 Codice del Consumo, potrà chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese che sia stato costretto a sostenere a causa della chiamata in giudizio. Tale disciplina sarà inoltre da applicarsi ai prodotti importati all’interno della Unione Europea, nel caso in cui sebbene sia noto il produttore non sia individuato l’importatore del prodotto.
Il Codice del Consumo ha previsto in alcuni casi, espressamente indicati dall’art.108 del D.lgs. 6 Settembre 2005, n.205, che debba essere esclusa la responsabilità del produttore per danni che siano stati causati da prodotti da questi realizzati. In particolare il produttore sarà esonerato da tali responsabilità nel caso in cui non abbia messo in circolazione il prodotto, non lo abbia fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale, se il prodotto non sia stato realizzato per essere destinato alla vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, oppure il difetto che ha provocato i danni non era presente nel momento in cui il prodotto sia stato messo in commercio o se, in base allo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento della messa in circolazione del prodotto, lo stesso non poteva essere considerato difettoso.
Nel caso di prodotti realizzati con più parti componenti o materie prime, qualora il difetto che ha causato il danno sia dovuto esclusivamente alla concezione, al modo cioè in cui il prodotto sia stato concepito nel suo insieme, e non alla specifica parte o materia prima, il produttore o il fornitore di una singola parte componente o materia prima sarà esonerato dalla responsabilità per danni causati dal prodotto difettoso.
Sarà da considerarsi tuttavia nullo, in ogni caso, qualsiasi patto o accordo tra le parti che, preventivamente, preveda esclusioni o limiti alla responsabilità nei confronti del soggetto che abbia subito danno causato da un prodotto difettoso.
In base ai presupposti precedentemente analizzati, saranno risarcibili i danni causati da lesioni personali, la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, sempre che si tratti di prodotto normalmente destinato all’uso o consumo privato e come tale sia utilizzata principalmente dal danneggiato. Per il danno arrecato alle cose è previsto il risarcimento del danno esclusivamente nella misura eccedente l’importo di trecento ottantasette euro.
Sarà a carico del danneggiato l’onere di provare il difetto del prodotto, il danno da tale difetto causato e la connessione causale tra difetto del prodotto e danno causato, mentre il produttore sarà tenuto a provare i fatti che ne possono escludere la responsabilità in merito. Il giudice, qualora ritenga verosimile che il danno possa essere stato causato da un difetto del prodotto, potrà ordinare che le spese della consulenza tecnica vengano anticipate dal produttore. Qualora si riscontrino essere responsabili dello stesso danno più soggetti, tutti saranno responsabili in solido al risarcimento nei confronti del danneggiato, la parte tra questi che abbia risarcito il danno avrà diritto di regresso nei confronti delle altre parti responsabili nella misura determinata dal rischio riferibile ed imputabile a ciascuna di esse, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Qualora ciò fosse impossibile da quantificare o vi siano dubbi in merito si provvederà a stimare in parti uguali la ripartizione.
Nel caso in cui si riscontri concorso del fatto colposo da parte del danneggiato si provvederà alla valutazione del risarcimento del danno secondo quanto previsto in merito dall’art. 1227 del Codice Civile, mentre non sarà dovuto risarcimento nel caso in cui il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che da ciò derivava e ciò nonostante vi si sia esposto volontariamente.
Il diritto al risarcimento si prescrive entro il termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile degli stessi. Tale prescrizione tuttavia, nel caso di danni aggravati, inizierà a decorrere dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averne, di un danno sufficientemente grave da giustificarne l’esercizio di un’azione giudiziaria per ottenerne il risarcimento. Il diritto al risarcimento del danno si estingue in ogni caso decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui il produttore, o l’importatore che lo abbia introdotto nella Unione Europea, abbia messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno. Quanto previsto in materia di responsabilità per risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi tuttavia non esclude o pone limitazione ai diritti che siano attribuiti da altre leggi al danneggiato.
Modello di Lettera Richiesta Risarcimento Danni Causati da Prodotto Difettoso Word e PDF
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