In questa pagina sono disponibili un fac simile di proposta transattiva in formato Word e la relativa versione PDF. Il modello è strutturato, in particolare, come proposta di saldo e stralcio formulata dal debitore: permette di offrire al creditore il pagamento di un importo inferiore rispetto alla somma richiesta, chiedendo che il versamento estingua definitivamente la posizione debitoria.
Si tratta di un fac simile libero e non di un modulo ufficiale. La proposta inviata da una sola parte non costituisce ancora un accordo transattivo: perché la transazione produca gli effetti concordati è necessario che la controparte accetti la proposta. Se l’esistenza, l’importo o la prescrizione del debito sono contestati, il modello deve essere utilizzato con particolare cautela perché alcune formulazioni possono assumere valore di riconoscimento del debito.
Fac Simile Proposta Transattiva Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, il riferimento alla posizione debitoria, l’importo proposto a saldo e stralcio e il termine entro il quale effettuare il pagamento.
Fac Simile Lettera Proposta Transattiva PDF
Di seguito è disponibile anche il fac simile in formato PDF. Il documento è impostato come richiesta del debitore al creditore di accettare un pagamento ridotto a definizione della posizione indicata.

Che cosa si intende per proposta transattiva
L’articolo 1965 del Codice Civile definisce la transazione come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata oppure prevengono una controversia che potrebbe sorgere tra loro.
La proposta transattiva è invece il passaggio che può precedere il contratto: una parte formula determinate condizioni e le sottopone all’altra. Soltanto dopo l’accettazione si forma l’accordo, purché sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Non è necessario che la proposta provenga da un giudice. Debitore e creditore, imprese, privati e rispettivi professionisti possono formulare direttamente una proposta transattiva anche prima dell’inizio di una causa o durante una controversia già pendente.
Diversa è la proposta conciliativa o transattiva che il giudice può formulare nell’ambito di un processo civile ai sensi dell’articolo 185-bis del Codice di procedura civile. Questa possibilità riguarda un giudizio già instaurato e non deve essere confusa con una proposta stragiudiziale predisposta autonomamente da una delle parti.
Quando utilizzare il modello disponibile
Il fac simile presente in questa pagina è adatto soprattutto al caso in cui un debitore intenda proporre al creditore il pagamento di una somma inferiore rispetto all’importo richiesto, chiedendo che il pagamento venga considerato definitivo e liberatorio.
È quindi strettamente collegato al saldo e stralcio. Può essere utilizzato, per esempio, per formulare una proposta relativa a un debito contrattuale o a una posizione rimasta insoluta, sempre che il diritto interessato sia disponibile e possa essere oggetto di transazione.
L’articolo 1966 del Codice Civile stabilisce infatti che le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite e che non è possibile transigere sui diritti sottratti alla loro disponibilità per natura o per espressa previsione di legge.
Il modello non è invece appropriato quando si vuole soltanto contestare integralmente la pretesa del creditore, quando occorre disciplinare una controversia complessa con numerose obbligazioni reciproche oppure quando la transazione riguarda diritti immobiliari o altri rapporti soggetti a particolari requisiti di forma. In questi casi è opportuno predisporre un accordo specifico.
Come compilare una proposta di saldo e stralcio
La proposta dovrebbe permettere al destinatario di individuare con precisione la posizione e comprendere senza ambiguità le condizioni offerte. È opportuno indicare:
- nome o denominazione del proponente e del destinatario;
- riferimento al contratto, finanziamento, fattura, pratica o altro rapporto da definire;
- importo richiesto dal creditore, quando non contestato;
- somma proposta per la definizione della posizione;
- modalità di pagamento;
- eventuale suddivisione in rate e relative scadenze;
- termine entro il quale la proposta deve essere accettata;
- condizione secondo cui, a seguito dell’integrale pagamento dell’importo concordato, nulla sarà più dovuto per la posizione definita;
- eventuali conseguenze del mancato o tardivo pagamento;
- data e firma del proponente.
Se il pagamento deve avvenire in più rate è particolarmente importante precisare cosa succede in caso di mancato versamento di una rata. L’accordo dovrebbe chiarire se viene meno il beneficio del saldo e stralcio, se torna esigibile il credito originario oppure se rimane dovuto soltanto il residuo dell’importo transatto. Non è opportuno lasciare questo aspetto implicito.
La proposta deve essere accettata dal creditore
La sola firma del debitore rende il documento una proposta, non un accordo già concluso. Prima di effettuare il pagamento è quindi prudente ottenere dal creditore un’accettazione scritta e inequivocabile delle condizioni proposte, soprattutto dell’importo, delle scadenze e dell’effetto liberatorio del pagamento.
Se il creditore accetta solo modificando l’importo, i termini o altre condizioni essenziali, non si tratta normalmente dell’accettazione della proposta originaria, ma di condizioni diverse sulle quali occorre raggiungere un nuovo accordo.
Quando le parti vogliono predisporre direttamente un documento sottoscritto da entrambe che disciplini in maniera completa obblighi, rinunce e conseguenze dell’inadempimento, può essere più adatto un fac simile di atto di transazione.
Forma scritta della transazione
L’articolo 1967 del Codice Civile stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto. È pertanto opportuno conservare sia la proposta sia l’accettazione e gli eventuali documenti relativi all’esecuzione dell’accordo.
Per le transazioni che riguardano rapporti per i quali l’articolo 1350 del Codice Civile richiede la forma scritta a pena di nullità, la forma assume requisiti ulteriori. Non è quindi corretto ritenere che una transazione relativa a beni immobili possa essere gestita in ogni caso con il semplice fac simile presente in questa pagina o che sia sufficiente una generica “registrazione dal notaio”. La forma necessaria dipende dai diritti interessati e dagli effetti che l’accordo deve produrre.
Attenzione al riconoscimento del debito e alla prescrizione
Il modello scaricabile contiene espressioni che fanno riferimento a un importo riconosciuto e a un debito da pagare parzialmente. Queste formulazioni sono coerenti quando il debitore non contesta l’esistenza del debito e vuole soltanto ottenere una riduzione dell’importo da versare.
Se invece il debitore contesta il credito, il suo ammontare o ritiene che possa essere intervenuta la prescrizione, non dovrebbe utilizzare automaticamente tali dichiarazioni. L’articolo 2944 del Codice Civile prevede infatti che la prescrizione sia interrotta dal riconoscimento del diritto effettuato dal soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere.
Non è inoltre corretto applicare a tutte le controversie una regola generale secondo cui i debiti contrattuali si prescrivono sempre in dieci anni, quelli professionali in tre e tutti gli altri in cinque. Il termine varia in base alla natura del diritto e alla disciplina applicabile; alcune prescrizioni triennali sono inoltre prescrizioni presuntive, con caratteristiche diverse dalla prescrizione estintiva ordinaria.
Quando la prescrizione è un elemento rilevante della trattativa, prima di formulare una proposta che contenga riconoscimenti espressi del credito è quindi opportuno verificare il rapporto concreto e gli eventuali atti interruttivi già intervenuti.
Quali effetti produce l’accordo transattivo
Una volta conclusa, la transazione definisce la controversia nei limiti delle questioni e delle pretese comprese nell’accordo. Per questo motivo è importante descrivere con precisione quale rapporto viene definito e quali rinunce assumono le parti.
Non è corretto affermare in termini generali che, dopo una transazione, le parti non possano mai più rivolgersi al giudice. Possono sorgere controversie, per esempio, sull’interpretazione o sull’esecuzione dell’accordo, sul suo eventuale inadempimento o sulla sua validità. Inoltre l’effetto transattivo riguarda ciò che le parti hanno effettivamente compreso nell’accordo e non automaticamente qualsiasi rapporto esistente tra loro. Nel saldo e stralcio è quindi particolarmente utile prevedere che, dopo il pagamento integrale dell’importo concordato, il creditore consideri definitivamente estinta la specifica posizione e non abbia ulteriori somme da richiedere in relazione ad essa. Una volta effettuato il pagamento, è inoltre opportuno conservare la relativa prova e l’eventuale dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore.