In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile verbale di consegna attrezzature di lavoro Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere un verbale consegna di attrezzatura lavorativa al dipendente.
Cosa Sono le Attrezzature Lavorative
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, si occupa di disciplinare con attenzione i compiti e le derivanti responsabilità di tutte le parti coinvolte nella consegna di attrezzatura lavorativa, tra i quali figurano chiunque conceda in uso o noleggi l’attrezzatura stessa. L’obiettivo primario è quello di tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Prima di entrare nel merito della vicenda e comprendere quali siano gli obblighi gravanti in materia di consegna di attrezzatura lavorativa, vediamo di spiegare meglio i punti cardine della materia.
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi utensile, apparecchio, macchina o impianto, inteso come l’insieme di attrezzature, di macchine e di componenti utili allo svolgimento di una attività o al compimento di un processo produttivo, finalizzato ad essere utilizzato durante il lavoro. Quando si parla di uso dell’attrezzatura di lavoro si intende ogni operazione lavorativa collegata ad una attrezzatura lavorativa, come il trasporto, l’impiego, la messa in servizio, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, la pulizia, lo smontaggio e il montaggio.
L’utilizzo delle attrezzature lavorative è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008, dagli artt. 69 e ss.; lo stesso rimanda poi ad ulteriori allegati, quali: Allegato V (concernente i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro); Allegato VI (riguardante le istruzione relative all’uso delle attrezzature); e l’Allegato VII (con specifica attenzione alle verifiche sulle attrezzature).
Le attrezzature di lavoro, rese disponibili ai lavoratori, dovranno essere
-conformi a quanto previsto dai regolamenti ricettivi delle direttive comunitarie e dalle disposizioni legislative nazionali
-conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V, qualora non ci siano disposizioni legislative e comunitarie in materia.
In generale, sono considerate conformi tutte le attrezzature di lavoro che siano state costruite in base a quanto previsto dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. 626/1994 e dell’art. 395, D.P.R. n. 547/1955, ossia in attuazione delle direttive rilasciate dalla Comunità Europea in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori delle attrezzature conformi ai requisiti sopra rappresentati, che risultino adeguate al lavoro da effettuare, idonee in materia di sicurezza e di salute e adattate ai suddetti scopi in modo conforme a quanto previsto dall’Unione Europea e alle disposizioni legislative.
Nel momento della scelta delle attrezzature lavorative, il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione diversi fattori, quali
-le caratteristiche e le condizioni proprie del lavoro da porre in essere
-i rischi sussistenti nell’ambiente lavorativo
-i rischi conseguenti all’uso delle medesime attrezzature
-i rischi connessi alle interferenze derivanti dalle ulteriori attrezzature in uso.
Il datore di lavoro ha il compito di adottare idonee misure organizzative e tecniche, di cui all’Allegato VI, così da diminuire al minimo i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature lavorative ed evitare che tali attrezzature vengano utilizzate con condizioni e per operazioni non adeguate.
Il datore di lavoro, in tale ottica, avrà l’onere di adottare le misure utili affinché le attrezzature lavorative siano
-usate e installate conformemente alle istruzioni d’uso
-idoneamente manutenute così da garantire la permanenza dei requisiti di salute e sicurezza, nonché corredate di libretto di manutenzione e istruzioni d’uso
-assoggettate a tutte le necessarie misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza
-previste nel registro di controllo delle attrezzature lavorative
-usate in postazioni e in posti di lavoro che abbiano requisiti di sicurezza.
Nel caso in cui le attrezzature richiedano per il loro utilizzo responsabilità specifiche e conoscenze, il datore di lavoro avrà l’onere di prendere le necessarie misure per fare in modo che
-l’utilizzo dell’attrezzatura lavorativa sia esclusivamente riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un adeguato addestramento e formazione
-qualora ci sia manutenzione, trasformazione e riparazione, i lavoratori siano qualificati per svolgere tali compiti.
Relativamente agli interventi di controllo, il datore di lavoro, relativamente alle attrezzature lavorative, dovrà provvedere a
-un intervento iniziale di controllo (a seguito di installazione ma prima dell’attivazione)
-un intervento successivo di controllo (a seguito di nuovo montaggio), per assicurare il buon funzionamento e l’installazione corretta.
Le attrezzature che possono provocare deterioramenti idonei a originare situazioni pericolose dovranno essere sottoposte a controlli
-periodici, in base a quanto stabilito dai fabbricanti, ossia dalle norme di buona prassi;
-straordinari, così da garantire il mantenimento di ottime condizioni di sicurezza, anche dinnanzi a eventi eccezionali.
I risultati dei controlli dovranno essere riportati per iscritto e conservati, nonché messi a disposizione degli organi di vigilanza. Nel caso in cui le attrezzature lavorative soggette a tali controlli vengano utilizzate fuori dall’unità produttiva dovranno essere accompagnate da un documento che riporti l’esito positivo dell’ultimo controllo.
Il datore di lavoro sottopone le proprie attrezzature lavorative di cui all’Allegato VII a verifiche periodiche, finalizzate a valutare lo stato di efficienza e conservazione ai fini di sicurezza.
Per la prima verifica il datore di lavoro si affiderà all’INAIL, il quale, entro 45 giorni dalla richiesta, provvederà in tal senso. Nel caso in cui non dia un riscontro entro 45 giorni, il datore di lavoro potrà interrogare, discrezionalmente, altri soggetti privati abilitati o pubblici.
Per quanto attiene alle successive verifiche, il datore di lavoro potrà effettuarle su libera scelta dalle ASL o dall’ARPA, ma anche da soggetti privati abilitati o pubblici. L’INAIL, per effettuare le verifiche, potrà avvalersi del supporto di soggetti privati abilitati o pubblici. I verbali redatti dovranno sempre essere tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza e conservati. Le ASL e l’ISPESL, al fine di effettuare tali verifiche, potranno avvalersi del supporto di soggetti privati abilitati o pubblici, i quali diventano incaricati di pubblico servizio.
Chiunque conceda in uso, noleggi, venda apparecchi, macchine o utensili costruiti al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, co. 1 dovrà obbligatoriamente attestare che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V, ciò al momento della ricezione in uso, dell’acquisto o del noleggio.
Chiunque conceda in uso o noleggi attrezzature lavorative senza conduttore, al momento della cessione, dovrà attestarne il buono stato di manutenzione, conservazione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà, inoltre, conservare e acquisire agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che presenti l’indicazione dei lavoratori incaricati all’uso per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati ai sensi di legge.
Il datore di lavoro, al fine di garantire una corretta messa a disposizione delle attrezzature lavorative, provvede a fornire ai lavoratori incaricati ogni necessaria istruzione e informazione, nonché un idoneo addestramento relativamente alle situazioni prevedibili anormali e alle condizioni di utilizzo delle attrezzature.
Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai propri lavoratori istruzioni e informazioni comprensibili
-sui rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature lavorative
-sulle attrezzature lavorative sussistenti nell’ambiente, anche se non direttamente utilizzate
-sulle eventuali modifiche di tali attrezzature.
Ai lavoratori incaricati di utilizzare attrezzature per cui siano richieste conoscenze specifiche sarà garantita, da parte del datore di lavoro, addestramento e formazione adeguati, al fine di permetterne l’utilizzo sicuro e idoneo, anche relativamente ai rischi causati da terzi.
Come Scrivere il Verbale di Consegna di Attrezzatura di Lavoro
Da quanto spiegato, risulta evidente l’importanza, in materia di sicurezza, della redazione di un verbale da cui risulti attestata la consegna dell’attrezzatura lavorativa al dipendente. Tale verbale, per essere considerato valido, dovrà contenere alcuni requisiti fondamentali.
Prima di tutto, dovranno essere indicate le generalità delle parti. Iniziando dal lavoratore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscali. Lo stesso dovrà dichiarare di aver ricevuto l’attrezzatura lavorativa; a questo punto sarà necessario precisare nel dettaglio quali strumenti lavorativi gli saranno consegnati e da quale soggetto verranno ricevuti, ossia il datore di lavoro. Anche per quest’ultimo sarà obbligatoria la descrizione delle proprie generalità, al fine di poterlo identificare nel modo più completo possibile.
Infine, sempre il lavoratore, dovrà dichiarare, a seguito della consegna della suddetta attrezzatura lavorativa, le seguenti precisazioni
-che si assumerà l’integrale responsabilità del buon mantenimento e della custodia dei beni forniti
-che utilizzerà l’attrezzatura ricevuta personalmente
-che il materiale fornito è perfettamente funzionante
-che ha ricevuto una adeguata istruzione
-che è l’unico responsabile qualora si riscontrino furti o distruzioni dei beni consegnati
-che l’attrezzatura verrà riconsegnata nel medesimo stato in cui è stata fornita alla fine dell’attività lavorativa o a seguito di richiesta del datore di lavoro.
Il verbale dovrà essere datato e sottoscritto da entrambe le parti.
Fac Simile Consegna Attrezzatura di Lavoro Word
Il fac simile verbale consegna di attrezzatura lavorativa Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Modulo Consegna Attrezzatura di Lavoro PDF Editabile
In questa sezione è possibile trovare un modulo consegna attrezzatura di lavoro PDF editabile da compilare.