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Verbale di Conciliazione CTU
La mediazione ha visto un cambiamento significativo nel suo utilizzo a partire dal 2005. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 35 del marzo 2006, i Tribunali hanno iniziato a richiedere frequentemente un intervento preventivo del CTU in tale ambito. Questa normativa permette al giudice di convocare l’esperto per esprimere una valutazione tecnica, specialmente quando si tratta di crediti legati al risarcimento di danni, sia derivanti da illeciti extracontrattuali che da danni causati da illeciti contrattuali. L’art. 696 bis c.p.c. ha introdotto la consulenza tecnica preventiva come strumento per promuovere la conciliazione tra le parti interessate. Questa consulenza può essere sollecitata anche in assenza di specifiche condizioni delineate dall’art. 696 bis c.p.c. In molti casi, prima di avanzare una richiesta ai sensi dell’art. 696 c.p.c., le parti coinvolte consultano i loro esperti per valutare l’opportunità di tale iniziativa, considerando vari aspetti come quelli tecnici, pratici ed economici, nonché le ragioni che sottolineano l’urgenza della richiesta. Bisogna sottolineare che un CTU competente dovrebbe, preliminarmente e se presenti le condizioni, cercare di mediare tra le parti per prevenire eventuali contenziosi. Molto spesso, tali contenziosi possono essere evitati, e quando si raggiunge un accordo, sia le parti coinvolte che il giudice ne traggono beneficio, considerando l’enorme mole di cause che potrebbero essere risolte attraverso la mediazione.
L’utilizzo della consulenza tecnica preventiva ha un chiaro obiettivo: ridurre il numero di cause in tribunale, facilitando la risoluzione bonaria delle controversie tra le parti attraverso l’intervento del CTU. Un altro contesto in cui si applica tale disposizione riguarda le dispute legate al pagamento di somme di denaro derivanti da illeciti, sia contrattuali che extracontrattuali. In questo caso, la consulenza permette di verificare sia la fondatezza che l’entità del diritto fatto valere dalla parte richiedente. La richiesta di consulenza tecnica preventiva si presenta direttamente al giudice che avrebbe giurisdizione sulla causa, qualora si dovesse arrivare a tale estremo. L’obiettivo principale del CTU è cercare di conciliare le parti in disputa.
Un elemento fondamentale per attivare questa procedura è la volontà genuina di trovare un accordo. Se tale intenzione manca, la conciliazione diventa inammissibile. Una sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto ha chiarito questo aspetto, sottolineando che il ricorso è inammissibile quando le questioni da esaminare dal CTU sono di natura complessa e non inclini alla conciliazione. Il principio alla base della consulenza tecnica preventiva è proprio quello della conciliazione. Pertanto, un requisito essenziale per attivare il ricorso ai sensi dell’art. 696bis c.p.c. è che le parti non abbiano già avviato un procedimento legale riguardante la stessa questione o una correlata, presso le autorità competenti. Questa procedura, infatti, mira a prevenire l’instaurarsi di un lungo e oneroso processo giudiziario.
Per attivare la procedura di consulenza tecnica preventiva, è essenziale che l’unico elemento di disaccordo tra le parti possa essere risolto attraverso una consulenza tecnica in un’eventuale causa. Questa condizione rafforza la natura preventiva dell’istituto, che, in presenza dei giusti presupposti e intenzioni, può anche concludersi definitivamente con un accordo. Quando il CTU riesce a mediare un accordo tra le parti, è fondamentale stilare un documento formale denominato processo verbale della conciliazione, come previsto dall’articolo 696bis, comma 2, del codice di procedura civile. Questo documento, una volta firmato, assume un valore legale: infatti, con un decreto del giudice, esso viene elevato a titolo esecutivo. È importante notare che il processo verbale è esentato dal pagamento dell’imposta di registro.
Se per qualsiasi motivo non si raggiunge una conciliazione, non tutto è perso. Ogni parte, infatti, ha il diritto di richiedere che la relazione stilata dal CTU venga allegata e fatta parte integrante del successivo procedimento giuridico. In assenza di un accordo soddisfacente per entrambe le parti, il passo successivo è la redazione di una perizia specifica. Questa ha lo scopo di verificare e quantificare eventuali crediti risultanti dalla mancata esecuzione o dalla realizzazione imprecisa di obbligazioni contrattuali, o derivanti da atti illeciti. La perizia diventa quindi un mezzo per stabilire le responsabilità e definire i risarcimenti dovuti.
Dopo la fase iniziale, durante la quale si stila il verbale di apertura dei lavori, il CTU agisce come mediatore, con il compito di ascoltare entrambe le parti, anche in momenti separati, mantenendo sempre la riservatezza su ciò che viene condiviso da ogni parte. L’obiettivo della mediazione è facilitare un dialogo tra le parti affinché, attraverso proposte e discussioni, si possa raggiungere un accordo condiviso. Però, se una parte si dimostra intransigente, il mediatore ha margini ridotti per influenzare una modifica della sua posizione. In certi momenti, il CTU può evidenziare agli interessati gli aspetti della disputa che potrebbero non essere stati chiaramente compresi, come i costi elevati e prolungati di un contenzioso rispetto a soluzioni più economiche. È un dato di fatto che molte dispute potrebbero essere risolte senza ricorrere alle vie legali, evitando così costi inaspettati e onerosi. Per questo, il CTU ha un ruolo essenziale nell’illustrare alle parti tutte le spese legate al contenzioso, dagli onorari legali alle spese giudiziarie. Questo compito di mediazione va oltre le semplici competenze tecniche. Molte volte, il CTU deve identificare le vere ragioni alla base del disaccordo. Se la mediazione ha successo, spesso gli avvocati delle parti non partecipano alle udienze successive, poiché il giudizio viene considerato risolto, soprattutto se il giudice viene informato dell’accordo raggiunto attraverso il CTU. La complessità di tale compito sottolinea l’importanza e la responsabilità che ricade sul CTU durante la procedura di conciliazione.
Una volta intervenuta la conciliazione, è necessario redigere un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti coinvolte e dal consulente tecnico. Questo verbale viene poi inserito nel fascicolo di ufficio. Dal punto di vista giuridico, il verbale di conciliazione ha natura di scrittura privata non autenticata, poiché il consulente non ha la facoltà di autenticare le firme delle parti.
Fac Simile Verbale di Conciliazione CTU Word
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Fac Simile Verbale di Conciliazione CTU PDF
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