In questa pagina sono disponibili un modello Word e un fac simile PDF per documentare il sopralluogo effettuato in cantiere dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE. Il verbale consente di registrare le verifiche svolte, le imprese e i soggetti presenti, le eventuali non conformità rilevate e le misure richieste per il loro superamento.
La normativa attribuisce al CSE specifici obblighi di coordinamento e controllo, ma non stabilisce un modello nazionale obbligatorio di verbale per ogni sopralluogo. Il documento deve quindi essere adattato al PSC, alla fase dei lavori e alle circostanze effettivamente riscontrate.
Fac Simile Verbale Visita in Cantiere del Coordinatore della Sicurezza Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del cantiere, del CSE, delle imprese presenti, le verifiche effettuate e le eventuali disposizioni impartite durante il sopralluogo.
Fac Simile Verbale Visita in Cantiere del Coordinatore della Sicurezza PDF
In questa sezione è disponibile il modello in formato PDF editabile da compilare con le informazioni relative alla visita effettuata in cantiere.

A cosa serve il verbale di sopralluogo del CSE
Il verbale permette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di documentare le attività di controllo e coordinamento svolte durante una visita in cantiere. Può riportare lo stato delle lavorazioni, le imprese presenti, le verifiche effettuate rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento, le criticità riscontrate e le misure correttive richieste.
L’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 impone al CSE, durante la realizzazione dell’opera, di verificare mediante opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni pertinenti del PSC, quando previsto, e delle relative procedure di lavoro. Il coordinatore verifica inoltre l’idoneità dei POS, organizza la cooperazione tra i soggetti interessati e interviene in presenza delle inosservanze indicate dalla norma.
Il verbale è quindi uno strumento utile per lasciare una traccia delle attività concretamente svolte, ma la sua compilazione non sostituisce l’effettivo esercizio dei compiti attribuiti al coordinatore. Allo stesso modo, il D.Lgs. 81/2008 non prevede una sanzione autonoma per la semplice assenza di uno specifico modello di verbale di sopralluogo: assumono rilievo gli eventuali inadempimenti agli obblighi sostanziali del CSE.
Quando deve essere nominato il Coordinatore per l’Esecuzione
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, l’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori designi il CSE prima dell’affidamento dei lavori. L’obbligo si applica anche quando inizialmente i lavori sono affidati a una sola impresa e successivamente l’esecuzione, o una parte di essa, viene affidata a ulteriori imprese.
Per il Coordinatore per la Progettazione esiste una disciplina parzialmente diversa. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro opera l’eccezione prevista dall’articolo 90, comma 11: in questo caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione.
Il coordinatore deve possedere i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 98. Il committente o il responsabile dei lavori possono svolgere personalmente le funzioni di coordinatore soltanto se possiedono tali requisiti. Anche un professionista che svolge l’incarico di direttore dei lavori può essere nominato CSE se possiede i requisiti richiesti e non ricorre una causa di incompatibilità.
In particolare, l’articolo 89 prevede che il CSE non possa essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, un suo dipendente oppure il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato, salvo l’eccezione espressamente prevista quando vi sia coincidenza tra committente e impresa esecutrice.
Cosa inserire nel verbale di visita in cantiere
Il contenuto deve riflettere ciò che è stato effettivamente verificato durante il sopralluogo. In genere è utile riportare:
- numero progressivo del verbale;
- data e orario del sopralluogo;
- identificazione e indirizzo del cantiere;
- nome del CSE;
- imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti;
- nominativi e ruoli delle persone che hanno partecipato al sopralluogo;
- lavorazioni in corso al momento della visita;
- verifiche effettuate rispetto al PSC e alle procedure di sicurezza applicabili;
- eventuali non conformità o situazioni di rischio rilevate;
- misure richieste alle imprese interessate;
- termine eventualmente assegnato per l’adeguamento;
- eventuale necessità di aggiornare PSC o POS;
- eventuali fotografie o altri documenti allegati;
- esito delle verifiche relative a precedenti prescrizioni;
- firma del CSE ed eventuali firme degli altri soggetti presenti.
Le osservazioni dovrebbero essere concrete. È preferibile indicare il luogo, la lavorazione e la situazione effettivamente riscontrata invece di utilizzare formule generiche come “mancato rispetto della sicurezza”. Se viene richiesta una correzione, è utile specificare quale soggetto deve provvedere e, quando necessario, entro quale momento.
Non conformità, contestazioni e sospensione delle lavorazioni
Il verbale ordinario di sopralluogo deve essere distinto dagli atti che il CSE è tenuto ad adottare quando ricorrono le situazioni previste dall’articolo 92.
In presenza delle inosservanze indicate dall’articolo 92, comma 1, lettera e), il coordinatore deve procedere alla preventiva contestazione scritta nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi interessati e segnalare le inosservanze al committente o al responsabile dei lavori, proponendo, quando previsto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo oppure la risoluzione del contratto.
Quando invece il CSE riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, l’articolo 92, comma 1, lettera f), gli impone di sospendere le singole lavorazioni interessate fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. In questa situazione il verbale deve rappresentare con precisione il pericolo accertato, la lavorazione sospesa e le condizioni richieste per la ripresa.
Ogni quanto deve essere effettuato il sopralluogo
Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce un intervallo fisso, come un sopralluogo ogni settimana o ogni determinato numero di giorni. Frequenza e momento delle visite devono essere coerenti con le attività di coordinamento e controllo richieste dall’articolo 92 e con l’effettiva evoluzione del cantiere.
Il CSE deve quindi programmare la propria attività considerando andamento dei lavori, imprese presenti, lavorazioni interferenti, fasi particolarmente rischiose, modifiche organizzative e criticità già rilevate. Possono rendersi necessari ulteriori sopralluoghi in occasione dell’ingresso di nuove imprese, dell’avvio di lavorazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza, dopo modifiche al PSC o per verificare l’eliminazione di una non conformità.
Il verbale non dovrebbe pertanto essere compilato secondo una periodicità puramente formale, ma in corrispondenza di visite e controlli realmente effettuati.
Firma e trasmissione del verbale
Il documento dovrebbe essere datato e sottoscritto dal CSE. Quando sono presenti responsabili delle imprese, preposti o altri soggetti interessati, può essere richiesta anche la loro firma per attestare la consegna o la presa visione delle disposizioni riportate.
È opportuno chiarire il significato attribuito alla firma. Una firma per presa visione non equivale necessariamente all’accettazione delle valutazioni contenute nel verbale. Se un soggetto presente rifiuta di firmare, il CSE può annotare la circostanza e trasmettere comunque il documento con modalità che consentano di dimostrarne l’invio e la ricezione.
Quando il verbale contiene indicazioni che richiedono modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, l’impresa deve provvedere secondo quanto richiesto e il CSE deve verificare, nei casi previsti, l’adeguamento del POS. Su DocumentiUtili.com sono disponibili anche il fac simile di POS semplificato e il fac simile di dichiarazione di presa visione del PSC.
Come conservare i verbali
I verbali dovrebbero essere numerati o comunque organizzati cronologicamente e conservati insieme alla documentazione di coordinamento del cantiere. È utile mantenere collegati al verbale anche fotografie, comunicazioni, contestazioni, risposte delle imprese ed eventuali documenti che attestano il successivo adeguamento.
Non esiste nel D.Lgs. 81/2008 un unico termine specifico di conservazione previsto esclusivamente per il verbale di sopralluogo del CSE. La documentazione deve quindi essere gestita in coerenza con gli obblighi relativi al cantiere, con il PSC e il fascicolo dell’opera, con gli eventuali rapporti contrattuali e con la necessità di poter ricostruire le attività di coordinamento e controllo effettivamente svolte.