In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile voltura permesso di costruire Word e PDF editabile da scaricare e compilare.
Si tratta di un modello che può essere utilizzato come esempio per scrivere una richiesta di voltura di concessione edilizia.
Voltura di Concessione Edilizia
Qualora vi sia la necessità interventi di tipo urbanistico o edilizio, il Comune, nel caso in cui sussistano determinati requisiti, rilascia il permesso di costruire.
L’articolo 10 del TUE, ovverosia del Testo Unico Edilizia, D.p.r. numero 380 del 2001, stabilisce che per le nuove costruzioni, oltre che per le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche definite pesanti, occorre un’autorizzazione apposita rappresentata dal già citato permesso di costruire.
Sono le Regioni a valutare quali sono le variazioni d’uso soggette a tale autorizzazione o avviso certificato di avvio attività. Esse hanno, altresì, la facoltà di decidere per quali tipologie di interventi è necessario farsi rilasciare il permesso in esame.
Ma a chi viene rilasciato il permesso di costruire? Secondo l’articolo 11 del TUE, titolato a domandare l’autorizzazione è sia il proprietario del bene immobile, sia la persona che ne ha, appunto, il titolo. Per fare alcuni esempi concreti è possibile citare l’usufruttuario, il curatore, il tutore e via dicendo.
Trattasi di un atto che può essere trasferito insieme all’immobile o al fondo al quale è collegato.
Tuttavia per il trasferimento occorre un provvedimento di voltura, che verrà emesso previa domanda da parte nel nuovo titolato, in modo tale che il Comune abbia la possibilità di verificare il subentro di tale soggetto. Il tutto naturalmente dopo un’attenta valutazione, da parte del Comune stesso, dell’esistenza dei dovuti presupposti.
In altre parole, la voltura non genera un titolo ad abitare ex novo, né tantomeno richiede un ulteriore esame circa la conciliabilità del progetto con le statuizioni di tipo urbanistico e edilizio. A conferma di ciò vi è consolidata giurisprudenza in materia, la quale sancisce che, qualora mutasse l’assetto delle norme in materia urbanistica e edilizia, e se questo avvenisse in un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione a costruire, il Comune non potrebbe respingere la domanda di voltura per un mero contrasto con le sopracitate disposizioni.
Posto quanto appena enunciato, la voltura è volta unicamente ad assodare il mutamento dell’intestazione di un titolo che comunque già vige. Essa, pertanto, non ha in alcun modo lo scopo di intaccare il contenuto dell’atto amministrativo, che resta lo stesso al pari dei termini di cosiddetta decadenza per porre in essere le opere soggette ad autorizzazione.
Per ottenere la voltura è, inoltre, necessario fare specifica domanda al Comune e prestare attenzione a rispettare i requisiti stabiliti dalle norme del luogo in materia di marche da bollo, pagamento diritti di segreteria e via dicendo.
Senza voltura, nel caso in cui le opera realizzate dal nuovo acquirente, seppur conformi all’atto edilizio d’origine, sono considerate abusive se mancano del permesso di costruire. In simili circostanze si applicherà, pertanto, la sanzione della demolizione sancita dall’art. 31 TUE.
L’articolo 13 del TUE precisa, infine, che ha la competenza a rilasciare il permesso di costruire il dirigente oppure l’organo stabilito dall’amministrazione delle varie Regioni.
I termini stabiliti dalla normativa sono i seguenti: quello per iniziare i lavori non può superare un anno; quello per concluderli non deve invece oltrepassare i tre anni.
Ciò nonostante, è possibile comunque chiedere una proroga per ragioni soggettive, oppure, nel caso in cui i lavori siano posti in essere da una Pubblica Amministrazione, anche per cause di tipo finanziario.
Spirati tali termini, il permesso di costruire cade e occorrerà fare domanda per un altro titolo. L’alternativa è la presentazione di una SCIA.
Per ciò che concerne i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, essi sono contenuti nell’articolo 12 del TUE e fondamentalmente riguardano la corrispondenza dell’intervento “alle previsioni degli strumenti urbanistici” del Comune e, in ogni caso, alle disposizioni attinenti al territorio.
Comunque sia, uno dei presupposti imprescindibili per il rilascio del permesso di costruire è la sussistenza di “opere di realizzazione primaria”, le quali potranno poi essere attuate dallo stesso titolare dell’autorizzazione.
Come già anticipato, legittimato a richiedere il permesso è il proprietario e il soggetto portatore di determinati diritti. Per fare un ulteriore esempio: colui che è titolare del cosiddetto diritto di servitù di passaggio, lo è anche di richiedere il permesso di costruire.
Trascorsi dieci giorni, lo sportello unico dà comunicazione al richiedente circa il nome del responsabile della procedura. Nell’arco temporale di sessanta giorni, invece, detto responsabile dovrà occuparsi delle domande e formulare una “proposta di provvedimento”. Tale proposta dovrà contenere al suo interno una relazione molto curata e comprensiva della quantificazione “tecnico-giuridico” del tipo di intervento.
Il responsabile ha, altresì, la facoltà di chiedere che vengano effettuate delle piccole modifiche, proprio ai fini della concessione del permesso di costruire.
Conclusi i sessanta giorni, lo sportello unico dovrà trasmettere all’interessato il provvedimento conclusivo (redatto dal responsabile o dal dirigente nel termine di trenta giorni).
Qualora i trenta giorni spirassero senza diniego e senza l’emissione del provvedimento conclusivo, il richiedente potrà far valere il “silenzio-assenso” e ottenere l’autorizzazione desiderata.
L’articolo 22, settimo comma, del TUE detta il termine entro il quale deve essere rilasciata l’autorizzazione a costruire per i cosiddetti interventi “in alternativa a SCIA”. Esso, infatti, secondo la normativa vigente, è di 75 giorni dal momento in cui viene presentata la domanda da parte dell’avente diritto.
Rimane fermo quanto sancito dalle attuali disposizioni in materia di adempimenti “di competenza delle amministrazioni”, nonché ciò che è stabilito all’interno delle singole leggi di ciascuna Regione.
Per quanto riguarda gli oneri inerenti al permesso di costruire, l’articolo 16 del TUE parla di costi “di urbanizzazione” e di costi di costruzione. In altre parole, si tratterebbe della modalità con cui il privato partecipa alle spese necessarie per dar vita alle opere “di urbanizzazione”.
Tutto ciò è dovuto alla grande quantità di opere a cui l’amministrazione deve far fronte. Trattasi, infatti, di una prestazione di tipo patrimoniale anziché di genere tributario, la quale dovrà pertanto essere versata indipendentemente dalle opere “di urbanizzazione” realizzate.
Dette opere hanno infatti carattere indivisibile, ed è proprio questo il motivo per cui l’amministrazione non chiede di pagare gli oneri di un singolo permesso di costruire ma si rivolge alla fiscalità “generale”.
Per ciò che invece concerne l’impatto degli oneri “di urbanizzazione” secondaria, nonché primaria, questo è definito dal un organo specifico, ovverosia il Consiglio comunale. Tutto ciò avviene mediante tabelle che stabiliscono i parametri regionali, a seconda di varie caratteristiche. Tra queste troviamo: l’andamento della popolazione, alla morfologia geografica dei singoli comuni e via dicendo.
I costi di costruzione sono stabiliti in via periodica dalle varie Regioni, sulla base degli oneri massimi relativi all’edilizia di tipo agevolato. Sono costi cosiddetti tributari, giacché prescindono dalle urbanizzazioni ed escludono in maniera categorica rapporti di genere sinallagmatico tra i titolari del permesso di costruire ed i singoli Comuni.
La Regione, pertanto, grazie al medesimo provvedimento, ha la possibilità di identificare quelle che vengono definite “classi di edifici” aventi delle caratteristiche più elevate rispetto a quelle facenti parti della normativa relativa all’edilizia “agevolata” (per le quali, tra l’altro, sono previste maggiorazioni dei costi che non superino il cinquanta per cento).
A ciò si aggiunge che i costi di costruzione, di anno in anno e in un periodo antecedente all’assunzione delle varie “determinazioni regionali”, vengono adeguati sulla base delle modifiche dei costi verificate dall’ISTAT. Il contributo relativo all’autorizzazione di costruire è parte del citato costo, ed è stabilito dalla singola Regione sulla base del tipo di costruzione, delle caratteristiche, del luogo in cui si trova e della specifica destinazione.
Parlando invece di interventi riguardanti immobili che già esistono, i costi di costruzione vengono definiti con riferimento alla spesa di detti interventi, identificati dai vari Comuni. A questo proposito occorre specificare che, qualora si tratti di interventi di “ristrutturazione edilizia leggera”, il Comune può stabilire che tali oneri non superino la cifra stanziata per la nuova tipologia di costruzione.
Quanto all’articolo 17 del TUE, esso disciplina i casi in cui è possibile ottenere un esonero oppure una diminuzione del costo di costruzione. Il primo comma di detto articolo, sancisce infatti che nelle ipotesi di edilizia “abitativa convenzionata”, valevole anche per immobili che già preesistono, gli oneri per l’ottenimento del permesso di costruire sono diminuiti dei costi di urbanizzazione qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione prenda l’impegno di applicare “prezzi di vendita e canoni di locazione calmierati.” Più nello specifico, disposizioni favorevoli sono stabilite, ad esempio, per le prime case.
Riguardo invece all’esonero sul contributo di costruzione, esso è previsto: per le opere cosiddette ex novo, i lavori, gli impianti in materia di fonti “rinnovabili” di energia, nonché per tutto ciò che concerne il risparmio; per quelle tipologie di interventi da porre in essere nelle aree agricole; per quelli inerenti alla ristrutturazione di immobili cosiddetti unifamiliari; per gli interventi dovuti e conseguenti a calamità; per opere pubbliche effettuate da enti.
Parlando invece degli interventi da porre in essere su edifici di cui lo Stato è proprietario, oltre a quelli considerati di manutenzione di tipo straordinario, se generano un aumento del “carico urbanistico”, il costo di costruzione andrà in base all’impatto delle opere cosiddette di urbanizzazione, a patto che ciò comporti un ampliamento dell’area calpestabile.
Gli oneri di urbanizzazione sono diminuiti di circa il venti per cento rispetto a nuove opere, per le ristrutturazioni di tutti quegli stabili considerati dismessi.
L’articolo 19 del TUE sancisce altresì la disciplina del costo di costruzione per gli immobili non ad uso residenziale, bensì volto alla realizzazione di edifici commerciali, artigianali e via dicendo. In particolare, in simili ipotesi il contributo sarà uguale all’incidenza delle “opere di urbanizzazione”.
Detta incidenza è definita dal Consiglio comunale tramite apposita delibera.
Infine, il permesso di costruire per immobili ad uso turistico o destinati all’effettuazione di servizi, genera l’obbligatorio versamento di un costo equiparabile all’incidenza delle “opere di urbanizzazione”, pari ad oltre il dieci per cento dell’onore di costruzione.
Qualora, nei successivi dieci anni, la destinazione delle opere elencate agli articoli 17 e 19 del TUE dovesse subire una variazione, il costo di costruzione verrà rideterminato sulla base del nuovo uso delle stesse.
Modello Voltura Concessione Edilizia Word
Il fac simile voltura di concessione edilizia Word può essere scaricato e compilato con i dati mancanti seguendo le indicazioni fornite in precedenza.
Modello Voltura Permesso di Costruire PDF Editabile
In questa sezione è possibile trovare un modello voltura permesso di costruire PDF editabile da scaricare e compilare.