In questa pagina proponiamo un modello di lettera di intenti in formato Word e PDF editabile. Il documento può essere utilizzato per riepilogare lo stato di una trattativa e definire i punti sui quali le parti hanno già raggiunto un’intesa, quelli ancora da negoziare e le eventuali regole da rispettare prima del contratto definitivo.
Si tratta di un fac simile generale e non di un modulo ufficiale. La lettera di intenti, detta anche Letter of Intent o LOI, può essere totalmente non vincolante oppure contenere singole clausole immediatamente obbligatorie. Per questo motivo il testo deve essere adattato con particolare attenzione alla trattativa concreta.
Modello Lettera di Intenti Word
Il modello Word può essere modificato prima della firma, eliminando le clausole non pertinenti e precisando quali parti devono essere vincolanti e quali rappresentano soltanto lo stato della negoziazione.
Modello Lettera di Intenti PDF
Il PDF editabile disponibile di seguito contiene la stessa impostazione generale di una lettera di intenti relativa a una futura transazione.
A cosa serve la lettera di intenti
La lettera di intenti viene utilizzata soprattutto quando una trattativa è sufficientemente avanzata da rendere utile fissare per iscritto quanto discusso, ma le parti non sono ancora pronte a stipulare il contratto definitivo.
Può essere utilizzata, per esempio, per una collaborazione commerciale, un’acquisizione aziendale, una compravendita, un investimento o un’altra operazione che richiede una fase di negoziazione. Per situazioni specifiche sono disponibili anche il modello di lettera di intenti per assunzione e il fac simile di lettera di intenti per collaborazione commerciale.
La lettera di intenti non costituisce una figura contrattuale con una disciplina unica e il suo effetto dipende dal contenuto concreto. Non è quindi sufficiente inserire nel titolo o in una clausola le parole “non vincolante” per escludere qualsiasi conseguenza giuridica se, nel resto del documento, le parti assumono obblighi specifici o formulano un accordo con caratteristiche diverse.

Lettera di intenti vincolante e non vincolante
Una lettera di intenti può limitarsi a registrare lo stato delle trattative e la volontà di proseguirle senza obbligare le parti a concludere l’operazione. In questo caso è opportuno indicare espressamente che i punti economici e contrattuali riportati sono ancora soggetti alla conclusione e sottoscrizione dell’accordo definitivo.
È però possibile rendere immediatamente vincolanti soltanto alcune clausole, pur mantenendo non vincolante la futura operazione principale. Nella pratica possono riguardare, per esempio:
- riservatezza delle informazioni scambiate;
- eventuale esclusiva nelle trattative;
- durata del periodo di negoziazione;
- ripartizione delle spese sostenute durante le trattative;
- restituzione dei documenti e delle informazioni ricevute;
- legge applicabile e modalità di risoluzione delle controversie, quando pertinenti.
Se la riservatezza rappresenta un elemento centrale della negoziazione può essere preferibile stipulare separatamente un accordo di riservatezza, definendo con precisione quali informazioni sono protette e per quanto tempo.
Come compilare la lettera di intenti
Il contenuto deve essere proporzionato all’operazione. In un modello generale è normalmente utile specificare:
- dati e recapiti delle parti;
- operazione o progetto oggetto della trattativa;
- stato delle negoziazioni;
- punti sui quali è stata raggiunta un’intesa preliminare;
- questioni ancora da negoziare;
- eventuali condizioni necessarie per proseguire o concludere l’operazione;
- termine entro il quale proseguire le trattative o sottoscrivere il contratto definitivo;
- eventuali obblighi di riservatezza o esclusiva;
- eventuali clausole che si vogliono rendere immediatamente vincolanti;
- eventuali somme versate e relativa funzione, evitando definizioni generiche come “caparra” se non se ne sono valutati gli effetti;
- data e sottoscrizione delle parti.
È particolarmente importante distinguere chiaramente le clausole che hanno valore immediatamente obbligatorio dai punti che rappresentano soltanto un’intesa provvisoria o una base per la futura negoziazione.
Differenza tra lettera di intenti e contratto preliminare
La lettera di intenti non deve essere confusa con il contratto preliminare. Con quest’ultimo le parti assumono l’obbligo di stipulare successivamente il contratto definitivo. L’articolo 1351 del Codice Civile stabilisce inoltre che il preliminare deve rispettare la stessa forma prevista dalla legge per il contratto definitivo.
Se il documento contiene tutti gli elementi dell’operazione e un vero impegno reciproco a concludere il futuro contratto, chiamarlo “lettera di intenti” non è sufficiente a garantire che rimanga una semplice dichiarazione non vincolante. Quando si vuole assumere un vero obbligo di futura stipulazione è quindi più appropriato valutare il modello di contratto preliminare.
Questa distinzione è particolarmente importante nelle operazioni immobiliari, nelle quali forma, contenuto e conseguenze dell’accordo possono avere effetti rilevanti. Per trattative di valore significativo è opportuno fare verificare il documento da un professionista prima della sottoscrizione.
Buona fede durante le trattative
Anche quando le parti non si sono ancora obbligate a concludere il contratto, la fase delle trattative non è priva di regole. L’articolo 1337 del Codice Civile impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Ciò non significa che una trattativa debba necessariamente concludersi con un contratto. La libertà di non raggiungere l’accordo rimane, ma deve essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza che caratterizzano la fase precontrattuale. Per questo una clausola che dichiara la lettera “non vincolante” non deve essere interpretata come un’autorizzazione a comportarsi liberamente senza considerare la buona fede nelle negoziazioni.
Firma e scambio della lettera di intenti
Una volta definito il testo, è opportuno che ciascuna parte conservi una copia completa della lettera sottoscritta. Il documento può essere firmato su carta oppure scambiato con modalità elettroniche adeguate alle esigenze della trattativa.
Per operazioni di particolare valore o quando è importante dimostrare con precisione data, contenuto e provenienza del documento, è preferibile utilizzare modalità che consentano di conservare una prova affidabile dello scambio e dell’accettazione. Prima della firma devono inoltre essere rimossi i campi non pertinenti e verificata la coerenza tra eventuali clausole di non vincolatività e gli obblighi effettivamente inseriti nel testo.