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Modello DDT Editabile- Fac Simile Excel, Word e PDF Scaricabile

Aggiornato il 12/08/2026

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In questa pagina sono disponibili tre fac simile di documento di trasporto (DDT) da scaricare e compilare in formato Word, Excel e PDF editabile. I modelli possono essere utilizzati per documentare consegne e movimentazioni di beni, indicando mittente, destinatario, causale, beni trasportati ed eventuale vettore.

Non esiste un modulo ufficiale unico da utilizzare obbligatoriamente: il DDT può avere forma libera, purché contenga le informazioni richieste dalla normativa quando viene utilizzato con rilevanza fiscale. Per merci soggette a discipline particolari, come alcuni prodotti sottoposti ad accisa o vigilanza fiscale, possono essere necessari documenti specifici.

Modello DDT Word

Il fac simile Word è indicato per chi vuole modificare liberamente il documento, aggiungere il logo aziendale o adattare i campi alle proprie esigenze.

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MODELLO DDT WORD COMPILABILE
1 file(s)

Modello DDT Excel Compilabile

Il modello Excel è utile quando i DDT vengono predisposti frequentemente e si preferisce gestire in un foglio di calcolo i dati relativi a destinatario, beni, quantità e trasporto.

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MODELLO DDT EXCEL COMPILABILE
1 file(s)

Modello DDT PDF Editabile

Il PDF editabile consente di inserire direttamente i dati nei campi predisposti. Il modello contiene gli spazi per mittente e destinatario, numero e data del documento, causale, luogo di destinazione, descrizione e quantità dei beni, modalità di trasporto, vettore e firme.

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Modello DDT PDF Editabile
1 file(s)

A cosa serve il documento di trasporto

Il DDT è stato introdotto nel quadro della semplificazione avviata con il DPR 14 agosto 1996, n. 472, che ha soppresso il precedente obbligo generalizzato della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

Non è quindi corretto affermare che ogni trasporto di merce debba necessariamente essere accompagnato da un DDT. Il documento assume particolare importanza quando si vuole utilizzare la fatturazione differita oppure documentare una movimentazione dei beni che non costituisce una vendita, per esempio un invio in conto lavorazione, riparazione, deposito, visione o reso.

Per le cessioni documentate tramite DDT o altro documento idoneo avente le caratteristiche previste dal DPR 472/1996, la disciplina IVA consente di emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In questo caso può essere utile il modello di fattura differita.

Modello DDT
Modello DDT

Come compilare il DDT

L’articolo 1 del DPR 472/1996 individua come dati essenziali del documento la data, le generalità del cedente e del cessionario, quelle dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto e la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni.

Nella pratica è opportuno compilare il modello indicando:

  • numero progressivo: consente di identificare e archiviare facilmente il DDT e di collegarlo alla relativa fattura;
  • data: deve riferirsi alla consegna o spedizione documentata;
  • mittente o cedente: denominazione o nome, indirizzo e dati fiscali;
  • destinatario o cessionario: denominazione o nome, indirizzo e dati fiscali;
  • luogo di destinazione: particolarmente importante quando è diverso dalla sede del destinatario;
  • descrizione dei beni: natura e qualità della merce in modo sufficientemente preciso;
  • quantità: numero, peso, volume o altra unità di misura appropriata;
  • causale del trasporto: vendita oppure la diversa ragione che giustifica lo spostamento dei beni;
  • vettore: dati dell’impresa incaricata quando il trasporto viene affidato a terzi.

Il prezzo dei beni non rientra tra i dati minimi richiesti al DDT. Può comunque essere inserito per esigenze gestionali. Anche informazioni come numero dei colli, peso, aspetto esteriore, riferimenti dell’ordine e annotazioni possono essere aggiunte quando utili o richieste dalle caratteristiche del trasporto.

Le firme presenti nel modello PDF possono essere utilizzate per documentare presa in carico e consegna della merce, ma non fanno parte dei dati minimi indicati dall’articolo 1 del DPR 472/1996 per il DDT ordinario.

Quale causale indicare nel DDT

La causale è particolarmente importante quando la movimentazione dei beni non comporta il trasferimento della proprietà. Permette di chiarire perché la merce viene trasferita e di collegare correttamente l’operazione alla successiva documentazione.

Tra le causali più comuni rientrano:

  • vendita: consegna di beni ceduti al cliente;
  • conto visione: beni inviati affinché il destinatario possa esaminarli prima di un’eventuale vendita;
  • conto deposito: merce trasferita presso un altro luogo senza immediata cessione;
  • conto lavorazione: beni inviati a un’impresa che deve eseguire una lavorazione e successivamente restituirli;
  • riparazione: bene inviato per essere riparato;
  • comodato o prestito d’uso: bene consegnato temporaneamente senza trasferimento della proprietà;
  • reso: restituzione della merce al fornitore.

Per una restituzione è disponibile anche uno specifico fac simile di bolla di reso. Per le vendite effettuate durante un giro di consegna può invece essere più pratico utilizzare il fac simile DDT per tentata vendita.

DDT e fatturazione differita

Una delle principali funzioni fiscali del DDT consiste nel documentare la consegna o spedizione dei beni ai fini della fatturazione differita. La normativa IVA vigente consente, quando ne ricorrono le condizioni, di raggruppare in un’unica fattura le operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso soggetto e documentate attraverso DDT o altra documentazione idonea.

La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. È quindi importante che i DDT siano numerati e archiviati in modo da permettere di ricostruire senza ambiguità le consegne comprese nella fattura.

Il DDT deve accompagnare fisicamente la merce?

Il DPR 472/1996 ha eliminato l’obbligo generalizzato della vecchia bolla di accompagnamento. Il DDT non deve quindi essere confuso con un documento che deve necessariamente trovarsi a bordo del mezzo in ogni trasporto.

Può essere gestito anche elettronicamente, purché il sistema adottato permetta di documentare correttamente l’operazione e di conservare il documento secondo le regole applicabili. Quando vengono utilizzati vettori o procedure logistiche specifiche possono inoltre essere richiesti altri documenti di trasporto o consegna.

Conservazione del documento

I DDT utilizzati a supporto delle operazioni fiscalmente rilevanti devono essere conservati insieme alla documentazione contabile in modo da consentire il collegamento con le relative fatture e la ricostruzione delle operazioni in caso di controllo.

Non è corretto ricavare automaticamente dall’articolo 2220 del Codice Civile un obbligo autonomo di conservazione decennale applicabile indistintamente a ogni DDT. Occorre invece rispettare i termini di conservazione previsti per la documentazione fiscale e contabile alla quale il documento è collegato.

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