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Modello Lettera Silenzio Assenso

Aggiornato il 17/09/2026

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  4. Modello Lettera Silenzio Assenso

In questa pagina è disponibile un modello Word relativo al silenzio assenso nei procedimenti amministrativi. Il fac simile può essere adattato per comunicare con l’amministrazione e, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 20 della Legge n. 241/1990, per chiedere l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.

La lettera non è necessaria per far sorgere il silenzio assenso: nei procedimenti ai quali si applica, l’accoglimento si forma per effetto del decorso del termine previsto dalla legge senza un diniego dell’amministrazione. Prima di utilizzare il modello è quindi indispensabile verificare il procedimento concreto, il relativo termine e l’assenza di una delle esclusioni previste dalla normativa.

Modello Lettera Silenzio Assenso Word

Il modello Word può essere modificato inserendo l’amministrazione destinataria, gli estremi dell’istanza originaria, la data di ricevimento, il numero di protocollo, il termine previsto per il procedimento e la richiesta relativa all’avvenuta formazione del silenzio assenso.

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Modello lettera silenzio assenso Word
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Quando si forma il silenzio assenso

L’articolo 20 della Legge n. 241/1990 prevede, fatta salva l’applicazione della SCIA, che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivalga all’accoglimento della domanda quando, entro il termine previsto, non viene comunicato un provvedimento di diniego e non vengono attivate le procedure previste dalla stessa norma.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione. Non è quindi la successiva lettera del cittadino a trasformare il silenzio in assenso.

Per verificare se il meccanismo si è effettivamente formato occorre conoscere il termine applicabile allo specifico procedimento. Il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 2 rappresenta il termine residuale per i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali quando non sia stabilito un termine diverso. Possono però essere previsti termini specifici dalla legge o dalla disciplina del singolo procedimento.

Non è quindi corretto presumere automaticamente che qualsiasi domanda presentata a un Comune, a una Regione o a un’altra amministrazione sia accolta dopo 30 giorni.

Quando il silenzio assenso non si applica

L’articolo 20 contiene esclusioni importanti. La regola generale del silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti:

  • patrimonio culturale e paesaggistico;
  • ambiente;
  • tutela dal rischio idrogeologico;
  • difesa nazionale;
  • pubblica sicurezza;
  • immigrazione;
  • asilo e cittadinanza;
  • salute e pubblica incolumità;
  • casi nei quali il diritto dell’Unione europea richiede un provvedimento amministrativo espresso;
  • casi nei quali una norma attribuisce al silenzio il significato di rigetto;
  • altri procedimenti espressamente esclusi secondo quanto previsto dalla legge.

Per questo motivo il semplice decorso del tempo non deve essere interpretato come un’autorizzazione prima di avere verificato la disciplina della pratica concreta.

Il termine di 90 giorni delle amministrazioni sensibili

Il termine di 90 giorni previsto per determinati assensi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute riguarda in particolare il diverso istituto disciplinato dall’articolo 17-bis della Legge n. 241/1990, relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni.

Non deve essere utilizzato come regola generale per affermare che, nelle materie sensibili, una domanda presentata direttamente dal cittadino diventa automaticamente accolta dopo 90 giorni. Nei rapporti tra privato e amministrazione opera invece l’articolo 20, che per molte di queste materie prevede espressamente l’esclusione dal silenzio assenso.

Come chiedere l’attestazione del silenzio assenso

Quando il silenzio assenso si è effettivamente formato, il comma 2-bis dell’articolo 20 consente al privato di chiedere all’amministrazione un’attestazione del decorso dei termini e dell’intervenuto accoglimento della domanda.

L’amministrazione deve rilasciare l’attestazione in via telematica entro 10 giorni dalla richiesta. La comunicazione può quindi indicare:

  • dati del richiedente;
  • amministrazione e ufficio competente;
  • oggetto dell’istanza originaria;
  • data di presentazione o ricevimento;
  • numero di protocollo, se disponibile;
  • norma che disciplina il procedimento;
  • termine previsto per la conclusione;
  • richiesta dell’attestazione prevista dall’articolo 20, comma 2-bis.

È consigliabile allegare copia dell’istanza originaria e la prova della sua ricezione, soprattutto quando dalla documentazione non risulta immediatamente la data dalla quale decorre il termine.

Cosa succede se l’amministrazione non rilascia l’attestazione

Se trascorrono inutilmente 10 giorni dalla richiesta di attestazione, l’articolo 20, comma 2-bis, prevede che questa possa essere sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva non crea però un silenzio assenso che non si sia già formato. Il privato deve quindi essere in grado di dichiarare correttamente il decorso del termine e la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Una dichiarazione non veritiera espone alle conseguenze previste per le dichiarazioni false o mendaci.

Per predisporre questa dichiarazione può essere utilizzato, adattandolo allo specifico contenuto richiesto dall’articolo 20, il modello di autocertificazione generica.

Come inviare la richiesta

La richiesta dovrebbe essere trasmessa attraverso un canale che permetta di documentare la ricezione da parte dell’amministrazione, per esempio PEC, protocollo telematico o altro servizio online previsto dall’ente. Se l’amministrazione dispone di una procedura specifica per la pratica, è preferibile utilizzare quella.

È utile conservare la ricevuta della domanda originaria, il numero di protocollo, le eventuali richieste di integrazione, le comunicazioni dell’amministrazione e la prova dell’invio della richiesta di attestazione. Questi documenti permettono di ricostruire correttamente il decorso dei termini.

Richieste di integrazione e altre comunicazioni della PA

Prima di concludere che il termine sia decorso è necessario controllare se durante il procedimento siano intervenuti atti in grado di incidere sulla sua decorrenza, come richieste istruttorie, integrazioni documentali o una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nei casi previsti dalla legge.

Il semplice calcolo dei giorni dalla presentazione della domanda può quindi non essere sufficiente. Occorre ricostruire l’intero procedimento e verificare la disciplina specifica applicabile.

Il silenzio assenso può essere successivamente annullato

La formazione del silenzio assenso produce gli effetti di un provvedimento di accoglimento, ma non rende il titolo definitivamente immune da ogni successivo intervento dell’amministrazione.

L’articolo 20 richiama infatti i poteri di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990. L’amministrazione può quindi intervenire nei casi, nei termini e alle condizioni stabiliti dalla legge. Non è pertanto corretto considerare qualsiasi provvedimento successivo alla formazione del silenzio assenso automaticamente privo di effetti senza esaminare il potere esercitato e i relativi presupposti.

Se il silenzio assenso non è previsto

Quando la disciplina del procedimento non attribuisce al silenzio il valore di accoglimento, il decorso del termine non autorizza il cittadino a comportarsi come se la domanda fosse stata accettata.

In questa situazione può essere più appropriato chiedere formalmente la conclusione della pratica utilizzando una lettera di sollecito per la definizione della pratica, verificando inoltre gli eventuali rimedi previsti contro l’inerzia dell’amministrazione.

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