In questa pagina mettiamo a disposizione un modello opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis Word e PDF da compilare e stampare.
Come Compilare il Modello Opposizione a Pignoramento Presso Terzi ex Art. 72 Bis
Il pignoramento presso terzi, disciplinato dall’articolo 72 bis del D.P.R. 602/1973, rappresenta il metodo più utilizzato nell’ambito delle esecuzioni forzate. Questa procedura si configura come particolarmente incisiva poiché consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di imporre a un soggetto terzo, quale può essere il datore di lavoro o un istituto bancario, il versamento diretto delle somme dovute dal debitore. Tale pagamento deve avvenire entro un termine di 60 giorni e può essere eseguito in un’unica soluzione o attraverso rate. La formalità essenziale di questa procedura è la notifica dell’atto sia al terzo detentore dei fondi che al debitore stesso.
Analizzando le differenze tra il pignoramento presso terzi nella forma ordinaria e quello effettuato secondo l’articolo 72 bis, emergono sostanziali distinzioni. Nel pignoramento ordinario, il terzo è incaricato di mettere da parte le somme di denaro oggetto dell’esecuzione. Solo dopo un’attenta valutazione sulla legittimità della richiesta e sul corretto svolgimento della procedura, il Giudice dell’Esecuzione darà disposizioni sull’assegnazione delle somme. Al contrario, nell’ambito del pignoramento ex art. 72 bis, non esiste un mandato di accantonamento, ma si impone un pagamento immediato che permette all’Agenzia delle Entrate Riscossione di accedere direttamente alle somme dovute senza l’intervento del Giudice dell’Esecuzione a vigilare sulla regolarità dell’operazione.
La presentazione di un ricorso contro il pignoramento deve essere indirizzata e strutturata in maniera specifica a seconda delle circostanze che si vogliono contestare.
Per situazioni in cui si intende impugnare il pignoramento a causa di eventi che si sono verificati successivamente all’emissione del titolo esecutivo, come per esempio la prescrizione avvenuta dopo la notifica della cartella di pagamento, sarà necessario proporre un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile. Questo tipo di ricorso va presentato al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale competente.
Quando invece l’oggetto del contendere è la correttezza formale del procedimento di pignoramento, si dovrà procedere con un’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile, rivolgendo il ricorso sempre al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale.
Nel caso in cui si contesti la sostanza stessa della pretesa creditoria, per esempio non avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento, bisogna prima individuare la natura del credito che ha dato luogo al pignoramento. Se si tratta di un credito di natura tributaria, sarà necessario presentare un ricorso alla Commissione Tributaria. Se, invece, il credito è di natura previdenziale o deriva da una sanzione amministrativa, si dovrà proporre un ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. al Giudice dell’Esecuzione presso il tribunale. Contestualmente, si potrà richiedere la sospensione dell’esecuzione e ottenere un termine per avviare un giudizio di merito di fronte al giudice competente per materia, che potrà essere il Giudice del Lavoro del Tribunale o il Giudice di Pace, a seconda dei casi.
La tempistica per presentare un ricorso dipende dal tipo di procedura e dalle specificità del caso:
Il ricorso alla Commissione Tributaria deve essere notificato entro 60 giorni dal momento in cui si è ricevuta la notifica del pignoramento. È fondamentale rispettare questa scadenza per non perdere il diritto di contestare la pretesa tributaria.
L’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’articolo 617 del codice di procedura civile, richiede che il ricorso sia presentato entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. La puntualità è essenziale, in quanto questo lasso temporale è decisamente più breve rispetto agli altri ricorsi.
Per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, il termine è di 60 giorni nel caso in cui il pignoramento si concretizzi in un pagamento unico da parte del terzo. Se invece il pignoramento avviene mediante pagamenti rateali, si ha la possibilità di presentare ricorso fino a quando non sia stata pignorata e pagata l’intera somma dovuta.
In situazioni dove il terzo non effettua il pagamento, la possibilità di presentare opposizione decade dopo il sessantesimo giorno dalla notifica del pignoramento. Oltre questa soglia temporale, il pignoramento perde di efficacia e l’eventuale opposizione sarebbe considerata irricevibile.
In ogni caso, è consigliabile agire il più rapidamente possibile e, se necessario, consultare un legale per assicurarsi di rispettare correttamente tutte le scadenze e le procedure previste dalla legge.
Fac Simile Modello Opposizione a Pignoramento Presso Terzi ex Art. 72 Bis Word e PDF
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