In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF di opposizione a un pignoramento presso terzi eseguito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.
È importante precisare che i file scaricabili non costituiscono un modello universale per qualsiasi opposizione: sono impostati come ricorso al Tribunale per opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relativo a un pignoramento per crediti tributari, e contengono anche una richiesta di sospensione dell’esecuzione. Il rimedio, il giudice competente e i termini cambiano in base al vizio che si intende contestare. Il documento è strutturato come atto giudiziario, presuppone l’intervento del difensore e deve essere verificato e adattato da un professionista prima del deposito.
Modello Opposizione a Pignoramento ex Art. 72-bis Word
Il modello Word può essere modificato inserendo il Tribunale competente, i dati del debitore, del terzo pignorato e dell’Agenzia delle entrate Riscossione, gli estremi dell’atto ricevuto, i motivi specifici dell’opposizione e gli elementi posti a fondamento dell’eventuale richiesta di sospensione.
Modello Opposizione a Pignoramento ex Art. 72-bis PDF
Il PDF contiene lo stesso schema di ricorso, denominato “Opposizione a pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 per recupero di crediti tributari”. Il modello qualifica espressamente l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e chiede anche la sospensione del procedimento esecutivo.
Il file è quindi utilizzabile come traccia soltanto quando questa qualificazione corrisponde effettivamente al motivo di opposizione. Non è appropriato utilizzarlo automaticamente per contestare la mancata notifica della cartella, la prescrizione, l’avvenuto pagamento o qualsiasi altra causa di inesistenza del credito senza avere prima individuato il rimedio e la giurisdizione corretti.
Come Funziona il Pignoramento ex Art. 72-bis
L’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione, nei casi previsti dalla norma, di inserire nell’atto di pignoramento l’ordine rivolto al terzo di pagare direttamente le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito azionato, senza la preventiva ordinanza di assegnazione tipica del pignoramento presso terzi ordinario.
Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 72-bis riguarda il pagamento che il terzo deve eseguire per le somme il cui diritto alla percezione era già maturato prima della notifica del pignoramento. Per le altre somme il pagamento deve invece avvenire alle rispettive scadenze. Non si tratta quindi di un termine generale di 60 giorni concesso al debitore per presentare opposizione e non si tratta di una normale rateizzazione.
La procedura non si applica con queste modalità ai crediti pensionistici e devono inoltre essere rispettati i limiti di pignorabilità previsti dal Codice di procedura civile e dall’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, in particolare quando vengono colpite somme derivanti da stipendio, salario o altre indennità connesse al rapporto di lavoro.
Se il terzo non rispetta l’ordine di pagamento, il semplice decorso dei 60 giorni non determina automaticamente l’inefficacia del pignoramento. Il comma 2 dell’art. 72-bis rinvia, in caso di inottemperanza, alla procedura prevista dall’art. 72, comma 2.
Quale Opposizione Presentare
La scelta dipende dal motivo concreto della contestazione. Non è sufficiente che l’atto ricevuto sia denominato “pignoramento ex art. 72-bis”. Occorre individuare quale vizio si vuole far valere e, soprattutto per i crediti tributari, distinguere tra questioni appartenenti alla fase della riscossione e vizi dell’esecuzione forzata già iniziata.
| Problema contestato | Rimedio da valutare | Utilizzo del fac simile |
|---|---|---|
| Vizio proprio o irregolarità dell’atto esecutivo | Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando rientra nella giurisdizione ordinaria | Il modello può essere pertinente |
| Contestazione del diritto di procedere all’esecuzione per fatti successivi alla valida notifica degli atti della riscossione, come un pagamento o altra causa estintiva sopravvenuta | Può rilevare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. | Il modello ex art. 617 non va utilizzato automaticamente |
| Omessa o invalida notifica di cartella o altro atto presupposto relativo a un credito tributario | Può essere competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado, secondo il riparto di giurisdizione applicabile | Il modello destinato al Tribunale può essere inadeguato |
La distinzione è particolarmente importante quando il pignoramento rappresenta il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. La giurisprudenza distingue questa situazione dalla contestazione di vizi propri dell’esecuzione successiva a cartelle o altri atti della riscossione già regolarmente notificati.
La denominazione “Commissione Tributaria” non è più quella attuale: gli organi di primo grado sono oggi denominati Corti di giustizia tributaria di primo grado.
Termini per l’Opposizione
I termini non sono uguali per tutte le contestazioni e non devono essere confusi con i 60 giorni concessi al terzo dall’art. 72-bis per il pagamento delle somme già maturate.
L’art. 617 c.p.c. prevede per l’opposizione agli atti esecutivi un termine perentorio di 20 giorni, la cui decorrenza dipende dall’atto contestato e dal momento rilevante previsto dalla norma. Poiché il modello scaricabile è impostato proprio come opposizione ex art. 617, la verifica tempestiva della decorrenza è essenziale.
Se la controversia appartiene invece alla giurisdizione tributaria, il processo tributario prevede in via generale un termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Quando il pignoramento è il primo atto attraverso il quale si manifesta una pretesa precedentemente non notificata, occorre però verificare esattamente quali atti vengono impugnati e da quando decorre il termine nel caso concreto.
Per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non esiste un termine generale di 60 giorni collegato al pagamento in unica soluzione da parte del terzo. L’art. 615 prevede invece specifici limiti alla proponibilità dell’opposizione dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma.
La possibilità di proporre opposizione ex art. 615 nell’esecuzione forzata tributaria successiva alla notificazione della cartella o dell’avviso previsto dall’art. 50 è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2018.
Come Compilare il Modello
Il ricorso disponibile richiede una personalizzazione sostanziale. In particolare devono essere verificati e completati:
- il Tribunale competente;
- i dati del debitore opponente e del difensore;
- i dati dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- l’identità del terzo al quale è stato notificato l’ordine di pagamento;
- data ed estremi dell’atto di pignoramento;
- natura e riferimenti dei crediti per i quali si procede;
- specifico vizio dell’atto che si intende contestare;
- pregiudizio concretamente derivante dall’irregolarità denunciata;
- ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione;
- documenti da produrre a sostegno delle contestazioni.
Non è sufficiente completare gli spazi vuoti. La parte in cui il modello afferma che il pignoramento è “viziato e illegittimo” deve essere sostituita con motivi giuridicamente pertinenti al caso concreto. Deve inoltre essere verificata la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al giudizio e la relativa notificazione.
Richiesta di Sospensione del Pignoramento
Il fac simile contiene anche una richiesta di sospensione del procedimento. La sospensione non consegue automaticamente alla presentazione dell’opposizione. Nell’ambito della giurisdizione ordinaria, l’art. 60 del D.P.R. 602/1973 consente al giudice dell’esecuzione di sospendere il processo quando ricorrono gravi motivi e vi è fondato pericolo di un grave e irreparabile danno.
Nel ricorso devono quindi essere indicati in modo concreto sia i motivi dell’opposizione sia il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell’esecuzione. Una formula generica non garantisce la sospensione delle somme pignorate.
Come Presentare il Ricorso
Il documento scaricabile non è una semplice comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate-Riscossione. È strutturato come ricorso giudiziale al Tribunale, con indicazione del difensore, procura e richiesta al giudice dell’esecuzione.
Prima di utilizzarlo devono pertanto essere verificati competenza, giurisdizione, rito, termine, modalità di deposito e notificazioni. Considerata la natura del procedimento e la possibile perdita del diritto di opposizione in caso di errore sul termine o sul giudice competente, il fac simile deve essere utilizzato come base di lavoro e non come ricorso da depositare autonomamente senza verifica professionale.
Se invece si è ricevuto un normale pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. e si sta cercando il documento che deve rendere il soggetto terzo, è disponibile il fac simile di dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.. Si tratta di un documento diverso dall’opposizione prevista in questa pagina.