In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di ricorso per decreto ingiuntivo da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio per scrivere un ricorso per decreto ingiuntivo.
Ricorso a Decreto Ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento previsto dal Codice di Procedura Civile per mezzo del quale un creditore può richiedere al giudice di imporre a un proprio debitore il pagamento, entro 40 giorni, di un debito.
Per fare in modo che il giudice possa ingiungere al debitore di pagare è necessario che il debito sia certo,
liquido e esigibile. Nel caso in cui il debitore, al termine dei 40 giorni fissati dal giudice per il pagamento, non provveda al pagamento, il decreto ingiuntivo avrà come conseguenza una procedura di esecuzione forzata. Diversamente, qualora il debitore ritenga sussistano delle valide ragioni per non effettuare il pagamento, dovrà opporsi al decreto ingiuntivo.
Lo scopo del decreto ingiuntivo è quello di fornire al creditore uno strumento giuridico che gli permetta di agire coattivamente sui beni del debitore, in tempi brevi.
Il decreto ingiuntivo è emanato in assenza di contraddittorio tra le parti all’esito della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
I diritti del debitore sono comunque tutelati, nonostante il provvedimento venga emesso d’urgenza e senza udire il debitore, visto che se questi decidesse di fare opposizione si instaurerebbe un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena.
Vediamo quando è possibile richiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’articolo 633 del Codice di Procedura Civile, si può dare luogo all’emissione di tale tipo di decreto solamente per i diritti di credito che abbiano un oggetto specifico e che siano liquidi. Se queste condizioni vengono rispettate, ovvero se i crediti per i quali si richiede l’emissione del decreto sono una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, e possiedono la caratteristica della liquidità, il giudice ingiungerà il pagamento o la consegna, sempre che venga data prova scritta.
Questa regola ha due eccezioni, non è necessario dare la prova scritta nel caso in cui i diritti di credito riguardino onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure a altri liberi professionisti, per i quali esiste una tariffa legalmente approvata, o nel caso i diritti di credito riguardino onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati, procuratori, o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo.
Vediamo cosa si intende per prova scritta. Ai sensi del successivo art. 634 del Codice di Procedura Civile, le prove scritte che vengono ritenute valide per l’emissione di un decreto ingiuntivo sono le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
La Cassazione, in questo senso, in tre differenti occasioni, ha spiegato che la prova scritta richiesta dalla legge è costituita da un qualsiasi documento proveniente dal debitore. Il documento può anche provenire da un terzo, per esempio le fatture commerciali, sempre che possieda intrinseca legalità.
Nel caso in cui il documento che costituisce la prova scritta del decreto ingiuntivo sia un titolo di credito, quindi una cambiale o un assegno, è possibile richiedere, ai sensi dall’art. 642 c.p.c., che il decreto ingiuntivo sia provvisto di provvisoria esecuzione, ovvero che si possa dare adito subito alla procedura esecutiva, senza attendere il decorso dei 40 giorni.
Ai sensi dell’art. 637 c.p.c., l’emissione del decreto ingiuntivo spetta al giudice di pace, o al tribunale in composizione monocratica competente per territorio. Questa regola ha due eccezioni, i liberi professionisti possono rivolgersi anche al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti mentre per i crediti che emergono da attività forense può essere lo stesso ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce ad emettere il decreto ingiuntivo.
La domanda per l’emissione di un decreto ingiuntivo si presenta alla cancelleria del giudice competente, sotto forma di ricorso, allegando allo stesso tutte le indicazioni relative e le prove documentali. Il giudice potrà richiedere ulteriore documentazione, rigettare la domanda o accoglierla. Il rigetto non preclude la possibilità di presentare nuovamente la domanda, anche in via ordinaria. Nel caso il ricordo venga accolto il giudice emette il decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato nel termine di 60 giorni al debitore a cura del ricorrente.
Come dicevamo in apertura il debitore, al ricevere un decreto ingiuntivo, potrà proporre opposizione, per mezzo di un atto di citazione, che andrà presentato all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto nel termine massimo di 40 giorni dalla notifica del decreto.
I motivi di opposizione possono essere diversi, ma possono essere classificati in motivi di merito, cioè relativi ai fatti, come quando il debitore prova di avere già pagato, e in motivi procedurali, cioè relativi ad aspetti tecnici, come per esempio un difetto nella notificazione del decreto ingiuntivo.
La citazione in opposizione deve quindi essere notificata al ricorrente presso il procuratore o, nel caso in cui sia stata effettuata la costituzione di persona, nella residenza o nel luogo ove il ricorrente ha eletto domicilio, ai sensi dell’articolo 638 c.pc..
Nell’opposizione, il debitore deve indicare le ragioni per cui ritiene che il credito non sussista in tutto o in parte.
In questo modo si apre un vero e proprio giudizio, il quale si svolge secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice.
Fac Simile di Ricorso per Decreto Ingiuntivo
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