In questa pagina è disponibile un fac simile di ricorso per decreto ingiuntivo in formato Word .doc, da scaricare e modificare. Il ricorso è l’atto con cui il creditore chiede al giudice di emettere un’ingiunzione di pagamento o di consegna quando ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.
Il ricorso introduce un procedimento giudiziario e deve essere adattato al credito, alle prove disponibili, al giudice competente e alle regole processuali vigenti. Non è quindi un documento da compilare e inviare direttamente al debitore.
Fac Simile di Ricorso per Decreto Ingiuntivo Word
Il modello può essere scaricato e modificato inserendo i dati delle parti, l’origine e l’importo del credito, le ragioni della domanda e l’elenco dei documenti prodotti.
Quando si Può Chiedere un Decreto Ingiuntivo
Il procedimento di ingiunzione è disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile. Può essere utilizzato, in presenza delle condizioni previste dalla legge, da chi è creditore di una somma liquida di denaro, di una determinata quantità di cose fungibili oppure ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
Per il caso più frequente, cioè il recupero di una somma di denaro, il credito deve essere determinato o determinabile nell’importo e deve essere dovuto. Normalmente occorre inoltre disporre di una prova scritta idonea.
Il decreto ingiuntivo non deve essere confuso con una semplice richiesta di pagamento. Prima di promuovere l’azione giudiziaria, a seconda della situazione può essere opportuno utilizzare una lettera per recupero crediti o una formale messa in mora, ma l’invio di una precedente diffida non sostituisce i requisiti necessari per ottenere l’ingiunzione.

Quali Documenti Possono Provare il Credito
L’articolo 634 c.p.c. individua alcune prove scritte specificamente idonee al procedimento monitorio. Tra queste rientrano le promesse unilaterali per scrittura privata e, per i crediti contemplati dalla norma relativi all’attività di imprenditori commerciali e lavoratori autonomi, gli estratti autentici delle scritture contabili tenute secondo legge.
La disciplina vigente riconosce inoltre espressamente, per i crediti indicati dall’articolo 634, secondo comma, l’idoneità delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Possono assumere rilievo anche contratti, ordini, documenti sottoscritti, corrispondenza e altri elementi idonei a dimostrare il rapporto e l’esistenza del credito. Non è però corretto affermare che qualsiasi fattura o documento proveniente da un terzo consenta automaticamente di ottenere un decreto ingiuntivo: l’idoneità della documentazione deve essere valutata in relazione al caso concreto e alle norme applicabili.
Un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore può costituire un elemento particolarmente rilevante nella documentazione del credito.
Cosa Deve Contenere il Ricorso
Ai sensi dell’articolo 638 c.p.c., la domanda di ingiunzione si propone con ricorso. Il documento deve contenere i requisiti processuali applicabili e l’indicazione delle prove prodotte.
In pratica, nel ricorso devono essere individuati con precisione:
- l’ufficio giudiziario competente;
- il creditore ricorrente e il debitore;
- il titolo e l’origine del credito;
- la somma richiesta o la diversa prestazione oggetto dell’ingiunzione;
- la data dalla quale il credito è esigibile;
- gli eventuali interessi richiesti e il relativo fondamento;
- i fatti e le ragioni giuridiche della domanda;
- i documenti utilizzati come prova;
- le conclusioni rivolte al giudice;
- l’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, quando ne ricorrono i presupposti.
Il ricorso deve essere depositato insieme ai documenti sui quali si fonda la domanda. Non è quindi sufficiente compilare il fac simile indicando soltanto la somma che si pretende dal debitore.
Quale Giudice è Competente
L’articolo 637 c.p.c. stabilisce che per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace oppure, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Devono quindi essere verificati sia la competenza per valore e materia sia i criteri di competenza territoriale.
Alla data di agosto 2026, per le ordinarie cause relative a beni mobili il limite generale di competenza per valore del Giudice di Pace è di 10.000 euro. La normativa già approvata prevede l’innalzamento di questa soglia a 30.000 euro dal 31 ottobre 2026. Poiché la competenza deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento in cui viene introdotta la causa, è necessario verificare il testo aggiornato dell’articolo 7 c.p.c. prima del deposito.
Per determinate categorie di crediti professionali l’articolo 637 prevede inoltre criteri di competenza ulteriori. Il quadro normativo aggiornato può essere consultato nel Codice di procedura civile pubblicato su Normattiva.
Serve un Avvocato
Per promuovere un procedimento monitorio è normalmente necessaria l’assistenza di un avvocato. Esistono tuttavia limitate ipotesi in cui è consentito stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace.
Il servizio ufficiale del Ministero della Giustizia dedicato al Giudice di Pace precisa, in particolare, che il ricorso per decreto ingiuntivo può essere presentato senza assistenza legale quando il valore della causa non supera 1.100 euro. Al di fuori dei casi in cui la legge permette la difesa personale, il fac simile deve essere predisposto e depositato attraverso il difensore.
Il portale Servizi online Giudice di Pace del Ministero della Giustizia consente anche di compilare un ricorso per decreto ingiuntivo e ottenere i dati di pre-iscrizione per gli uffici abilitati. La compilazione online non deve però essere confusa con il completamento di tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione a ruolo.
Deposito del Ricorso
Quando la parte è assistita da un avvocato, il deposito degli atti civili avviene secondo le regole del processo civile telematico. Al ricorso devono essere allegati i documenti probatori e devono essere assolti gli oneri relativi al contributo unificato e alle altre spese di giustizia eventualmente dovute.
Per questo motivo non è normalmente corretto compilare il modello, stamparlo e consegnarlo semplicemente alla cancelleria senza avere verificato le modalità di deposito applicabili all’ufficio e al soggetto che presenta il ricorso.
Cosa Succede Dopo il Deposito
Il giudice esamina la domanda e la documentazione. Se ritiene che non vi siano elementi sufficienti può invitare il ricorrente a integrare la prova; se la domanda non può essere accolta, la rigetta. Il rigetto del ricorso monitorio non impedisce, in linea generale, di riproporre la domanda, anche attraverso un giudizio ordinario.
Quando invece ricorrono i presupposti, il giudice emette il decreto ingiuntivo. L’articolo 641 c.p.c. prevede normalmente un termine di 40 giorni entro il quale il debitore deve pagare o consegnare quanto dovuto e può proporre opposizione. La legge contempla anche casi nei quali il termine può essere diverso.
Il semplice decorso dei 40 giorni non significa che inizi automaticamente un pignoramento. Se non viene presentata opposizione, il creditore deve ottenere l’esecutorietà del decreto nei modi previsti dall’articolo 647 c.p.c., salvo che il provvedimento sia già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Quando il Decreto Può Essere Immediatamente Esecutivo
L’articolo 642 c.p.c. prevede ipotesi nelle quali, su richiesta del creditore, il decreto può essere emesso con provvisoria esecuzione. Tra i casi espressamente previsti rientrano i crediti fondati su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa oppure atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione anche quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure quando il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il diritto fatto valere.
La presenza di un assegno o di una cambiale non significa quindi semplicemente che si possa ignorare il termine di opposizione: il termine per opporsi resta indicato nel decreto, mentre la provvisoria esecutività consente al creditore di procedere all’esecuzione senza attenderne la scadenza.
Notifica del Decreto Ingiuntivo
Dopo l’emissione, ricorso e decreto devono essere notificati al debitore a cura del creditore. L’articolo 644 c.p.c. stabilisce che il decreto diventa inefficace se la notificazione non viene eseguita entro 60 giorni dalla pronuncia quando deve avvenire nel territorio della Repubblica e entro 90 giorni negli altri casi.
Non si tratta quindi di un termine di 60 giorni entro il quale il debitore deve pagare, ma del termine entro cui il creditore deve eseguire la notificazione del provvedimento nei casi previsti dalla norma.
Opposizione al Decreto Ingiuntivo
Il debitore che contesta il credito può proporre opposizione davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Il termine ordinariamente indicato nel decreto è di 40 giorni dalla notificazione.
La forma dell’atto introduttivo dell’opposizione deve essere individuata in base al rito applicabile. L’articolo 645 c.p.c., nella formulazione vigente, non stabilisce più in modo indistinto che ogni opposizione debba essere introdotta esclusivamente con atto di citazione, ma fa riferimento all’atto introduttivo; l’opposizione può quindi svolgersi nelle forme previste dal rito ordinario o dal procedimento semplificato e, davanti al Giudice di Pace, secondo le regole applicabili a tale ufficio.
Nel giudizio di opposizione le parti possono discutere nel contraddittorio l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito e produrre le prove ammesse dal rito. Non basta quindi una semplice comunicazione al creditore per impedire che il decreto diventi esecutivo: l’opposizione deve essere proposta correttamente entro il termine applicabile.
Dopo il Decreto Ingiuntivo
Quando il decreto è esecutivo e il debitore non adempie, il creditore può passare alla fase esecutiva. Prima del pignoramento è normalmente necessario notificare un atto di precetto, salvo i casi e le particolarità previsti dalla legge.
Il fac simile disponibile in questa pagina serve quindi esclusivamente come schema iniziale del ricorso monitorio. Prima del deposito devono essere verificati il credito, la prova, la competenza, la corretta forma dell’atto, gli allegati e le regole processuali applicabili al caso concreto.