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Modello Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge Word e PDF

Aggiornato il 07/10/2026

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  4. Modello Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile di verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, destinati agli appalti pubblici nei quali l’esecuzione viene avviata prima della stipula del contratto ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Il Codice disciplina l’esecuzione anticipata e quella d’urgenza e l’Allegato II.14 stabilisce le modalità della consegna dei lavori, ma non impone un unico modello nazionale. Prima dell’utilizzo il verbale deve essere coordinato con gli atti dell’affidamento e con il motivo concreto che consente l’avvio prima della stipula.

Fac Simile Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge Word

La versione Word è consigliata perché consente di adattare il verbale alla procedura, correggere i riferimenti normativi non pertinenti e descrivere con precisione le lavorazioni da iniziare, le aree consegnate, le garanzie e gli adempimenti ancora necessari.

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Fac Simile Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge PDF Editabile

Il PDF editabile può essere utilizzato quando la struttura predisposta corrisponde al caso concreto.

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Fac Simile Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge PDF Editabile
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Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge
Verbale Consegna Lavori Sotto Riserva di Legge

Quando si Può Consegnare il Cantiere Prima della Stipula

L’articolo 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 consente di iniziare l’esecuzione anche prima della stipula del contratto quando esistono motivate ragioni. Il successivo comma 9 disciplina invece l’esecuzione d’urgenza, che deve essere avviata prima della stipula quando ricorrono le circostanze indicate dalla legge, tra cui eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo o il rischio di grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

La distinzione è importante perché la consegna effettuata per motivate ragioni ai sensi del comma 8 e quella determinata dalle specifiche ragioni d’urgenza del comma 9 non devono essere confuse. Il testo vigente del D.Lgs. 36/2023 è consultabile su Normattiva.

Per i contratti sotto soglia assume inoltre rilievo l’articolo 50, comma 6, che, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, consente alla stazione appaltante di procedere all’esecuzione anticipata.

Consegna Sotto Riserva e Consegna in Via d’Urgenza

Non è corretto distinguere la consegna “sotto riserva” dalla consegna “in via d’urgenza” affermando che soltanto la prima avviene prima della stipula. Anche l’esecuzione d’urgenza prevista dall’articolo 17, comma 9, riguarda espressamente l’avvio prima della stipulazione del contratto.

L’espressione “sotto riserva di legge” è utilizzata nella prassi per evidenziare che i lavori vengono consegnati prima della formalizzazione contrattuale. La disciplina normativa fa però riferimento all’esecuzione anticipata e all’esecuzione d’urgenza. Nel verbale devono quindi essere indicati il provvedimento della stazione appaltante, la disposizione del RUP e il corretto presupposto normativo.

Non deve inoltre essere confusa questa fattispecie con la consegna parziale dei lavori, che riguarda l’estensione delle aree messe a disposizione dell’esecutore, né con la presa in consegna anticipata dell’opera da parte della stazione appaltante prima del collaudo.

Cosa Deve Contenere il Verbale

L’articolo 3 dell’Allegato II.14 stabilisce che il direttore dei lavori provvede alla consegna previa disposizione del RUP. Il processo verbale deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi.

Devono risultare, in particolare:

  • gli estremi dell’affidamento, CUP e CIG quando previsti, impresa esecutrice e oggetto dei lavori;
  • il provvedimento e le motivate ragioni che giustificano l’esecuzione prima della stipula;
  • le condizioni e le circostanze locali riscontrate e le operazioni eseguite durante la consegna;
  • le aree e i locali messi a disposizione dell’esecutore e gli altri elementi indicati dall’articolo 3 dell’Allegato II.14 quando pertinenti;
  • la dichiarazione relativa alla disponibilità delle aree e alla possibilità di iniziare e proseguire i lavori;
  • la data dalla quale decorre il termine per l’esecuzione;
  • le lavorazioni che devono essere immediatamente eseguite, comprese le opere provvisionali, quando si tratta di consegna d’urgenza;
  • eventuali allegati, planimetrie, tracciamenti e documenti richiamati nel verbale.

Se durante le operazioni emergono differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo tali da impedire la regolare consegna, l’articolo 3 dell’Allegato II.14 prevede che il direttore dei lavori non proceda alla consegna e riferisca immediatamente al RUP.

Chi Firma il Verbale

In base all’articolo 3, comma 2, dell’Allegato II.14, il verbale di consegna viene sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’esecutore. Il direttore dei lavori trasmette quindi al RUP il verbale sottoscritto.

La disposizione del RUP costituisce il presupposto per procedere alla consegna, ma il Codice non stabilisce in via generale che la firma del RUP debba necessariamente essere apposta sul verbale insieme a quelle del direttore dei lavori e dell’esecutore. Il modello può prevedere uno spazio per il visto o la sottoscrizione del RUP se ciò corrisponde alla procedura adottata dalla stazione appaltante. Lo stesso vale per la firma del coordinatore per la sicurezza, la cui presenza sul verbale non è imposta dall’articolo 3 come requisito generale di validità.

Non esiste neppure una formula conclusiva che debba essere riprodotta testualmente in ogni verbale. È invece essenziale indicare chiaramente la base normativa e il provvedimento che autorizza l’avvio anticipato.

Termine per la Stipula del Contratto

Il termine di sessanta giorni non è applicabile indistintamente a tutti gli affidamenti. L’articolo 18, comma 2, prevede in via generale che, divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula avvenga entro i successivi sessanta giorni, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione, tra cui un diverso termine stabilito nel bando o nell’invito o un differimento concordato e motivato.

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, invece, l’articolo 55 stabilisce che la stipulazione avvenga entro trenta giorni dall’aggiudicazione. Un verbale che riporti automaticamente sessanta giorni deve quindi essere modificato quando l’affidamento ricade nella disciplina sotto soglia.

Il decorso del termine di stipula non comporta inoltre, come effetto automatico previsto dalla legge, l’obbligo dell’impresa di interrompere immediatamente i lavori e ripristinare a proprie spese il cantiere. Le conseguenze devono essere valutate alla luce dell’articolo 18, della causa della mancata stipulazione e degli atti adottati dalla stazione appaltante.

Garanzie, Polizza CAR e Sicurezza

Prima dell’effettivo avvio devono essere verificati gli adempimenti in materia di garanzie e assicurazioni applicabili alla procedura. Per i lavori, l’articolo 117, comma 10, prevede una polizza che copra i danni alle opere e la responsabilità civile verso terzi, da costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna. La copertura decorre dalla data della consegna dei lavori. Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha fornito specifiche indicazioni applicative su questa polizza.

Devono inoltre essere rispettati gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, non è corretto prevedere come regola generale che il Piano Operativo di Sicurezza possa essere trasmesso dieci giorni dopo la consegna mentre le lavorazioni iniziano immediatamente. L’articolo 101 stabilisce che il POS dell’impresa esecutrice sia trasmesso secondo la procedura prevista prima dell’inizio dei rispettivi lavori e che questi inizino dopo l’esito positivo delle verifiche richieste, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa per situazioni di emergenza. Prima della firma il fac simile deve quindi essere adeguato non soltanto ai dati dell’appalto, ma anche alla fase concreta dell’affidamento, alla disciplina sopra o sotto soglia, alle ragioni dell’esecuzione anticipata e alla documentazione di sicurezza e assicurativa effettivamente disponibile.

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