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Fac Simile Verbale di Presa in Consegna Anticipata e Parziale

Aggiornato il 23/04/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile verbale di presa in consegna anticipata e parziale Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di verbale di presa in consegna anticipata e parziale.

Verbale di Presa in Consegna Anticipata e Parziale

Il momento in cui il cantiere passa dalle mani del committente a quelle dell’impresa segna l’inizio di un periodo delicato dove obblighi, garanzie e responsabilità si ridefiniscono secondo coordinate nuove e precise. Questa transizione, che giuristi e tecnici denominano consegna dei lavori, non è un adempimento marginale: è un atto formale, sostanziale e temporale allo stesso tempo, perché produce effetti immediati sia sul piano contrattuale che su quello operativo e perché stabilisce, senza possibilità di equivoco, quando inizia a decorrere il termine convenuto per l’ultimazione dell’opera. Se la consegna è tradizionalmente percepita come l’avvio dell’intervento, la variante anticipata e parziale ne rappresenta l’evoluzione più complessa, dovendo coniugare la necessità di dare corso ai lavori con l’indisponibilità temporanea di talune porzioni dell’area o con l’urgenza di avviare specifiche lavorazioni prima che l’intero sedime sia completamente libero.

Per comprendere la natura di questa consegna occorre partire dalla definizione di verbale, il documento che cristallizza in forma scritta l’incontro fra il direttore dei lavori, l’impresa e, quando si tratta di opere pubbliche, il responsabile unico del procedimento. È all’interno di questo atto che si descrive lo stato dei luoghi, si dichiara la volontà del committente di trasferire il possesso materiale del cantiere, si registra l’accettazione dell’appaltatore a prendere in carico l’area e a divenire custode del bene, con tutte le responsabilità che ne derivano in termini di sicurezza, sorveglianza e corretta esecuzione. In mancanza di un verbale datato, firmato e completo di riscontri, non c’è punto di partenza formalmente opponibile al committente e all’impresa e, di conseguenza, verrebbe meno l’intero apparato di tutele che il contratto d’appalto prevede in caso di ritardi o inadempienze. La data contenuta nel verbale, infatti, non solo fa scattare il cronometro del cantiere, ma consente anche l’attivazione delle polizze CAR, il computo degli interessi per eventuali sospensioni, la possibilità di comminare penali giornaliere in caso di mancata riconsegna entro il termine pattuito.

Sul versante normativo, il perimetro di riferimento per le opere pubbliche è oggi delineato dal decreto legislativo trentasei del 2023, che all’articolo trentacinque recepisce e amplia quanto già previsto dall’articolo cinque del decreto ministeriale quarantanove del 2018. Il legislatore ha ribadito che il direttore dei lavori deve comunicare con congruo preavviso il giorno e il luogo della consegna, precisando che l’appaltatore deve presentarsi con personale, attrezzature e materiali idonei a tracciare il progetto sul terreno. Una volta concluse le operazioni di verifica, la sottoscrizione congiunta del verbale fa decorrere il termine contrattuale e il documento deve essere trasmesso al RUP per il seguito di competenza. Sul piano privato, dove la libertà di negoziazione è più ampia, il verbale assume comunque identico valore probatorio, perciò la buona prassi suggerisce di modellarlo sulle medesime maglie di controllo che la disciplina pubblicistica impone, integrandolo con le particolarità del caso concreto.

La peculiarità della consegna anticipata e parziale risiede nella circostanza che il direttore dei lavori trasferisce soltanto una porzione del cantiere, perché il capitolato prevede lavorazioni progressive per lotti o perché parte delle aree sono al momento inaccessibili per ragioni amministrative, espropri non conclusi, bonifiche ambientali in corso o, ancora, interferenze con servizi pubblici da spostare. In queste situazioni, il verbale deve evidenziare in maniera puntuale i confini fisici delle zone effettivamente consegnate, chiarire lo stato di fatto delle porzioni restanti e indicare, con linguaggio inequivocabile, che l’impresa non potrà vantare alcun diritto a iscrivere riserve per ritardi se non avrà prima presentato un nuovo programma di esecuzione calibrato sulle aree disponibili. Questa clausola trova la sua ragione proprio nell’esigenza di bilanciare gli interessi contrapposti: da un lato l’amministrazione o il committente, che per motivi esterni non può consegnare l’intero sedime ma non intende paralizzare l’avvio dei lavori, dall’altro l’esecutore, che deve essere posto in condizione di organizzare uomini e mezzi senza subire pregiudizio economico.

L’esperienza dimostra che la fase di consegna diventa fondamentale anche per la definizione degli assetti di sicurezza. Nel momento in cui l’impresa assume la custodia del sito, il piano operativo di sicurezza deve essere già stato redatto, condiviso e depositato in cantiere. Il direttore dei lavori, oltre a verificare che le recinzioni siano installate e che l’accesso sia controllato, controlla la coerenza fra POS e piano di sicurezza e coordinamento e richiede, ove necessario, l’immediata integrazione di procedure per lavorazioni interferenti. Tutto questo trova spazio nel verbale che, se ben strutturato, menziona l’avvenuta consegna dei documenti di sicurezza, la presa d’atto dell’impresa e l’assunzione di responsabilità in ordine alla prevenzione degli infortuni. Un elemento spesso trascurato ma di grande rilevanza pratica riguarda la spendibilità del verbale ai fini assicurativi. Le compagnie, in caso di sinistro occorso nelle prime fasi dei lavori, concordano sulla necessità di individuare con precisione il momento in cui il rischio è passato dallo stipulante al contraente. Per questo motivo, la data di consegna costituisce il fulcro intorno al quale ruotano eventuali eccezioni di copertura o di rigetto. L’assenza di un verbale oppure la presenza di un documento lacunoso può tradursi nell’impossibilità di certificare il trasferimento del rischio, con conseguente esposizione del committente o dell’impresa a responsabilità illimitate.

Per quanto attiene al contenuto, un verbale completo deve descrivere lo stato dei luoghi, menzionare il cronoprogramma contrattuale, riportare l’autorizzazione alla consegna del RUP quando si tratta di lavori pubblici, fare espresso riferimento alle autorizzazioni sismiche o paesaggistiche ottenute, indicare le cave e le discariche a disposizione dell’impresa, attestare l’assenza di persone e beni che possano ostacolare l’avvio delle attività e confermare che le interferenze con reti esistenti sono state individuate. Tutte queste informazioni non possono essere raccolte in elenchi schematici, ma vanno incastonate in una narrazione tecnica che ripercorra passo dopo passo le verifiche eseguite sul posto e i chiarimenti forniti in contraddittorio con l’esecutore. In questo modo, chi dovesse leggere il verbale anche molti anni dopo sarebbe in grado di ricostruire non solo i fatti, ma anche la logica alla base delle decisioni assunte nella fase preliminare. Dal punto di vista delle firme, è imprescindibile la sottoscrizione del direttore dei lavori e del rappresentante legale dell’impresa, mentre la firma del RUP, pur non sempre obbligatoria in ambito privato, resta consigliabile perché conferisce al documento maggiore forza probatoria, soprattutto quando si tratti di appalti complessi dove il committente esercita funzioni di controllo tecnico e amministrativo. L’impiego della firma digitale porta con sé il vantaggio di un’immediata collocazione temporale e di un file non alterabile, aspetto tutt’altro che secondario in procedimenti contenziosi dove la certezza della data e dell’autenticità del documento assume valore dirimente.

La consegna parziale presenta inoltre una variante di particolare urgenza, disciplinata dall’articolo trentadue, comma otto, del nuovo Codice, che consente l’avvio immediato di specifiche lavorazioni quando l’inerzia comporterebbe pericolo per la pubblica incolumità, danni al patrimonio culturale o perdita di finanziamenti. In tali frangenti, il verbale deve descrivere le circostanze di fatto che giustificano l’urgenza, riportare i riferimenti dell’evento imprevedibile o del rischio paventato, individuare puntualmente le opere provvisionali da eseguire in via prioritaria e chiarire le modalità di computazione dei costi, che saranno poi riconosciuti all’impresa secondo i prezzi contrattuali o, in mancanza, secondo le previsioni di legge in materia di nuovi prezzi.

Quando il verbale è firmato e scatta il cronometro, l’impresa non può più invocare l’assenza di condizioni favorevoli per giustificare ritardi se il documento attesta la piena accessibilità dell’area. Nel contempo, il committente non potrà pretendere penalità se la consegna globale avverrà solo in un secondo tempo, perché il computo dei giorni avrà inizio dalla data dell’ultimo verbale parziale. Questa scansione temporale gioca un ruolo decisivo nelle controversie: nei contenziosi sugli extracosti o sulle proroghe, molti giudizi ruotano sulla dimostrazione di quando il cantiere sia stato effettivamente messo a disposizione dell’appaltatore. Una cronologia lineare e documentata offre maggiore probabilità di risolvere le dispute in sede bonaria, evitando contenziosi dall’esito incerto. Non va poi dimenticata la funzione di garanzia per i terzi. L’apertura di un cantiere comporta modifiche alla viabilità, emissioni sonore, polveri e potenziali interferenze con la vita quotidiana di residenti e attività economiche limitrofe. Il verbale, indicando l’ubicazione degli accessi, la collocazione dei materiali e l’orario di lavoro autorizzato, diventa lo strumento attraverso cui l’impresa si impegna a rispettare le prescrizioni di carattere ambientale e urbanistico e attraverso cui il committente, se proprietario di immobili confinanti, potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti da deviazioni non previste.

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