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Modello Verbale Rinnovo Cariche Sociali ASD e SSD Word e PDF

Aggiornato il 29/01/2025

In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile verbale rinnovo cariche sociali ASD e SSD Word e PDF editabile da compilare e stampare.

Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di verbale rinnovo cariche sociali ASD e SSD.

Verbale Rinnovo Cariche Sociali ASD e SSD

Il rinnovo delle cariche sociali nelle ASD e nelle SSD riveste un’importanza fondamentale per garantire il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione che costituiscono la base del funzionamento di ogni sodalizio sportivo, così come degli enti associativi del terzo settore. La legge prevede che lo statuto di queste realtà debba contenere norme ispirate alla democrazia interna, con la presenza di organi direttivi eletti dai soci e un’uguaglianza sostanziale dei diritti di ogni associato. Per le associazioni sportive dilettantistiche, l’articolo 90 della legge 289/02, allineato con quanto stabilito dal decreto legislativo 36/21 che ha riformato il settore sportivo, stabilisce espressamente l’elettività delle cariche sociali come requisito imprescindibile. In modo analogo, l’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi subordina la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici all’inserimento in statuto e all’applicazione concreta di una clausola che preveda il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi. Questi obblighi riflettono una scelta di fondo del legislatore, orientata a tutelare la partecipazione effettiva dei membri e il ricambio delle responsabilità di gestione.

Le stesse regole si ritrovano, in termini generali, nel Codice del Terzo Settore, che all’articolo 25 del decreto legislativo 117/17 attribuisce in modo inderogabile all’assemblea la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali per tutti quegli enti che possiedono la qualifica di APS o ODV. In tale quadro si inserisce il principio del voto singolo, secondo cui ogni associato conta allo stesso modo e non esistono quote più o meno rilevanti di partecipazione alle decisioni. La normativa non fissa tuttavia una durata minima o massima del mandato degli amministratori per le associazioni, lasciando che siano gli statuti a stabilire la cadenza del rinnovo, di solito compresa tra i tre e i quattro anni. Questo orizzonte temporale garantisce che i soci possano periodicamente manifestare il loro consenso, eleggendo o riconfermando i medesimi soggetti, senza che ciò pregiudichi la democraticità. È infatti considerato legittimo che le stesse persone ricoprano l’incarico per più mandati, a condizione che ogni rinnovo avvenga in maniera trasparente e tramite il voto dell’assemblea. Nel caso di società di capitali aventi finalità sportive dilettantistiche, come le SSD costituite in forma di s.r.l. o di s.p.a., si applicano invece le regole del codice civile sulle società, che talvolta prevedono termini diversi per la scadenza delle cariche. L’articolo 2383 del codice civile, che limita a tre esercizi la durata del mandato per gli amministratori di una s.p.a., offre un riferimento utile anche per i sodalizi di natura associativa, pur non essendo vincolante in contesti diversi dalla società per azioni. Ciò dimostra come il legislatore abbia previsto, perlomeno nella forma societaria più strutturata, un limite temporale massimo, a tutela del ricambio e della condivisione delle responsabilità.

L’assenza di previsioni statutarie sulla durata del mandato crea un vuoto normativo che va colmato ricorrendo ai principi di democraticità e uguaglianza, oltre che alle eventuali direttive dettate da federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva ai quali il sodalizio è affiliato. In assenza di regole precise, la soluzione più consigliabile consiste nel fissare un termine ragionevole, spesso corrispondente a tre anni o quattro, che assicuri il regolare svolgimento delle assemblee elettive e l’aggiornamento delle cariche in coerenza con le aspettative dei soci. Il mancato rinnovo periodico costituisce una violazione delle norme di legge e di quelle statutarie, ostacola il diritto di voto e la partecipazione, e può sfociare nella perdita delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui l’associazione o la società sportiva dilettantistica beneficia. Per questa ragione, se i membri del direttivo cessano il proprio mandato senza che sia stata programmata l’assemblea deputata a nominare i nuovi organi, l’intero sodalizio si espone al rischio di sanzioni e di contestazioni da parte degli enti competenti.

Nel momento in cui occorre procedere al rinnovo delle cariche, la prima fase fondamentale consiste nel convocare l’assemblea, rispettando le modalità indicate dallo statuto in relazione ai tempi di avviso e agli strumenti di comunicazione da utilizzare. È prassi che il presidente uscente dirami la convocazione con un anticipo di almeno quindici giorni, includendo l’ordine del giorno e specificando il luogo, la data e l’orario previsti per la riunione. Questa informativa deve essere recapitata a tutti i soci per garantire la massima partecipazione e la possibilità di presentare candidature. Se lo statuto lo consente, la diffusione dell’avviso attraverso posta elettronica certificata o pubblicazione sul sito web dell’associazione risulta spesso rapida e funzionale, ma in ogni caso occorre verificare che ciascun associato sia messo in condizione di prendere parte all’assemblea. L’assemblea rappresenta il momento in cui viene presentato il bilancio consuntivo, viene discusso l’operato degli amministratori uscenti e, soprattutto, si procede con l’elezione del nuovo organo direttivo. Il quorum costitutivo è di norma stabilito nello statuto e, se non raggiunto in prima convocazione, può essere ridotto nella successiva. Al socio va riconosciuto un voto, da esercitare con le modalità fissate dalle regole associative: può trattarsi di un voto palese, un voto segreto tramite schede cartacee, oppure di un voto telematico, purché la piattaforma sia adeguata a garantire trasparenza e tracciabilità.

Terminata la votazione, i soggetti eletti si riuniscono per la prima seduta, destinata all’assegnazione delle cariche interne. Nelle ASD ciò avviene di regola secondo la suddivisione in presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e eventuali consiglieri con incarichi specifici, mentre nelle SSD, in base alla forma giuridica adottata, si possono distinguere gli organi sociali previsti dal codice civile per la s.r.l. o la s.p.a., come l’organo amministrativo e, a seconda dei casi, anche quello di controllo. In ogni caso, il presidente ha la rappresentanza legale e il compito di presiedere le riunioni, il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, il segretario gestisce la parte amministrativa e redige i verbali, il tesoriere presidia la sfera economico-finanziaria.

Il nuovo direttivo si occupa dell’ammissione di soci, della predisposizione dei bilanci, della promozione e coordinamento delle iniziative sportive o ricreative, dell’individuazione di collaboratori o dipendenti e della gestione di eventuali rapporti con federazioni e sponsor. A prescindere dalle mansioni assegnate, gli amministratori sono tenuti ad agire nel rispetto dei principi di corretta gestione, a garantire la partecipazione attiva degli associati e a rispettare le linee stabilite dall’assemblea. Quanto alla durata, il consiglio direttivo rimane in carica fino alla scadenza indicata dallo statuto. Se uno o più componenti rassegnano le dimissioni o decadono nel corso del mandato, è possibile sostituirli con procedure di cooptazione o di elezione suppletiva, a seconda di quanto previsto dalle regole interne.

Nel contesto delle SSD, costituite sotto forma di società, l’organo di amministrazione e il collegio sindacale (laddove previsto) sono soggetti alle disposizioni del codice civile relative alla forma societaria prescelta. Può accadere che la durata del mandato degli amministratori, in caso di s.r.l. sportiva dilettantistica, sia illimitata o superiore a tre anni, se così dispone lo statuto, purché ciò non contrasti con le regole specifiche degli enti sportivi affilianti o con le eventuali prescrizioni per il riconoscimento di agevolazioni fiscali. La coerenza con i principi di democraticità e con le norme speciali in materia di sport va sempre salvaguardata, poiché una struttura societaria che operi come sportiva dilettantistica deve rispettare l’obbligo di consentire ai tesserati, nelle forme indicate dalla legge, il pieno esercizio dei diritti associativi.

Nel caso in cui il sodalizio si qualifichi anche come ente del terzo settore, i relativi obblighi si sommano a quelli dettati dalla normativa sportiva. Questo significa che l’organo direttivo deve attenersi al Codice del Terzo Settore, garantendo la competenza esclusiva dell’assemblea per le nomine e le revoche, il rispetto del voto singolo e il limite invalicabile dei principi costituitivi del non profit. Trascurare l’adempimento periodico del rinnovo delle cariche sociali, scordare la convocazione dell’assemblea o posticiparla senza giustificazione può determinare, nei casi più gravi, la perdita della qualifica di associazione sportiva dilettantistica o di ente del terzo settore, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni tributarie. È dunque essenziale curare con precisione le scadenze, accertarsi della corretta procedura di voto, assicurarsi che i verbali delle assemblee vengano redatti correttamente e custoditi, e vigilare sull’adeguamento degli statuti alle nuove normative, soprattutto dopo le recenti riforme del settore sportivo.

Verbale Rinnovo Cariche Sociali ASD e SSD
Verbale Rinnovo Cariche Sociali ASD e SSD

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