In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF della comunicazione di inizio lavori relativa a un permesso di costruire. Il documento serve a indicare la data di avvio dei lavori autorizzati e, normalmente, i dati del titolare, del permesso, dell’immobile, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
I file disponibili sono fac simile di riferimento e non moduli ufficiali validi indistintamente per tutti i Comuni. Regioni e Comuni possono prevedere modulistica propria e procedure telematiche specifiche. Prima della presentazione è quindi necessario controllare le istruzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’immobile. Se il SUE mette a disposizione un modulo ufficiale o impone la compilazione tramite portale, deve essere utilizzata quella procedura.
Modello Word per la Comunicazione di Inizio Lavori
La versione Word è utile come base modificabile per predisporre la comunicazione e adattarla ai dati dell’intervento e alle richieste del Comune competente.
Fac Simile Comunicazione Inizio Lavori PDF
La versione PDF può essere utilizzata come riferimento per verificare i dati normalmente richiesti nella comunicazione e predisporre il documento da presentare secondo le modalità previste dal SUE.

A cosa serve la Comunicazione di Inizio Lavori
La comunicazione consente di formalizzare nei confronti dell’amministrazione la data di avvio dell’intervento assentito con permesso di costruire. Non deve essere confusa con la CILA o con la SCIA, che sono autonomi titoli o regimi amministrativi utilizzati per diverse categorie di interventi edilizi.
Le modalità della comunicazione successiva al rilascio del permesso dipendono anche dalla normativa regionale, dal regolamento edilizio e dalle procedure adottate dal Comune. È frequente che il SUE richieda, oltre alla data di inizio, l’indicazione del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e di altri soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’intervento.
Termini per l’Inizio e l’Ultimazione dei Lavori
L’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che nel permesso di costruire siano indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori. In via generale, il termine per iniziare non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo e quello per ultimare l’opera non può superare tre anni dall’inizio. Per la parte non eseguita il permesso decade decorso il termine applicabile, salvo proroghe previste dalla legge o richieste e ottenute nei casi consentiti.
Per i titoli interessati occorre però verificare anche le proroghe straordinarie vigenti. L’articolo 10-septies del D.L. 21/2022, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte nel 2026, prevede una proroga di quarantotto mesi dei termini di inizio e ultimazione per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, a condizione che i termini non siano già scaduti quando l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga e che ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma. Il testo coordinato è consultabile nella Gazzetta Ufficiale.
La comunicazione con cui ci si avvale di una proroga non deve essere confusa con la comunicazione della data effettiva di inizio lavori. Prima di utilizzare il fac simile è quindi opportuno controllare la data di rilascio del permesso, i termini riportati nel titolo ed eventuali proroghe già comunicate o concesse.
Come Compilare il Modulo
Il contenuto concreto varia in base al Comune, ma per identificare correttamente la pratica è normalmente necessario riportare almeno:
- i dati del titolare del permesso di costruire;
- gli estremi del permesso e della pratica edilizia;
- l’indirizzo dell’immobile interessato;
- la data prevista o effettiva di inizio dei lavori;
- i dati del direttore dei lavori, quando previsto;
- i dati dell’impresa esecutrice e del relativo legale rappresentante;
- le firme richieste dal modulo o dalla procedura telematica.
I dati devono corrispondere al titolo edilizio e agli incarichi effettivamente conferiti. Se intervengono più imprese, una sostituzione dell’impresa o una variazione dei professionisti, possono essere necessarie comunicazioni ulteriori secondo la disciplina applicabile e le istruzioni del SUE.
Invio al SUE e Documenti da Allegare
Non esiste una modalità di presentazione identica per tutti i Comuni. In alcuni territori la comunicazione viene trasmessa esclusivamente attraverso il portale telematico del SUE, mentre altri enti prevedono modalità differenti, compresa la PEC. Per questo motivo non è corretto presumere che sia sempre possibile consegnare il documento cartaceo o inviarlo liberamente per posta elettronica. Occorre verificare preventivamente il canale indicato dal Comune competente.
Anche gli allegati possono cambiare in funzione dell’intervento, della normativa regionale e delle caratteristiche del cantiere. Gli obblighi in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 devono essere valutati separatamente dalle semplici istruzioni di compilazione del fac simile. Il committente o il responsabile dei lavori deve, nei casi previsti, effettuare le verifiche sull’idoneità tecnico professionale delle imprese e rispettare gli ulteriori adempimenti applicabili. Può essere utile consultare il modello relativo alla dichiarazione di organico medio annuo e le indicazioni sull’idoneità tecnico professionale delle imprese.
La presenza nel fac simile di riferimenti a DURC, organico dell’impresa o altra documentazione non significa quindi che gli stessi allegati debbano essere presentati nello stesso modo in ogni pratica. Prima dell’invio devono essere confrontati con l’elenco documentale richiesto dal SUE e con gli obblighi di sicurezza effettivamente applicabili al cantiere.
Al termine dell’intervento può essere inoltre necessario presentare la relativa comunicazione di fine lavori, utilizzando anche in questo caso la modulistica e il canale previsti dall’amministrazione competente.