In questa pagina mettiamo a disposizione il modello di dichiarazione di conformità per impianto idrico in formato Word e PDF compilabile, predisposto sulla base dell’Allegato I al D.M. 37/2008 nella versione aggiornata dal Decreto 19 maggio 2010.
La Dichiarazione di Conformità, comunemente indicata come Di.Co., viene rilasciata dall’impresa installatrice abilitata al termine dei lavori e attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto della regola dell’arte e della normativa applicabile. Il proprietario o il committente non può quindi compilare e firmare autonomamente il documento al posto dell’installatore.
Modello Dichiarazione di Conformità Impianto Idrico Word
Il modello Word è editabile e riprende la struttura dell’Allegato I aggiornato previsto per la dichiarazione di conformità. Può essere utilizzato dall’impresa installatrice come base per predisporre il documento relativo all’impianto effettivamente realizzato, completandolo con gli allegati richiesti.
Modulo Dichiarazione di Conformità Impianto Idrico PDF Compilabile
Il PDF compilabile permette di inserire direttamente i dati dell’impresa, del committente, dell’immobile e dell’intervento. Anche questa versione è predisposta sulla base dell’Allegato I al D.M. 37/2008 aggiornato dal Decreto 19 maggio 2010.

Quando Serve la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Idrico
Il D.M. 37/2008 disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici e comprende espressamente, all’articolo 1, comma 2, lettera d), gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori di installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto e negli altri casi nei quali l’intervento rientra nell’ambito previsto dal decreto. Il documento viene predisposto dopo avere effettuato le verifiche richieste, comprese quelle relative alla funzionalità dell’impianto.
Il riferimento normativo principale è il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Gli Allegati I e II originari del decreto sono stati successivamente sostituiti dal Decreto 19 maggio 2010. :chatgpt-content-reference{index=”0″}
Chi Può Rilasciare la Di.Co.
La dichiarazione non è un’autocertificazione del proprietario dell’immobile. Deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori.
Nel documento vengono indicati i dati dell’impresa, l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, il responsabile tecnico, il committente, l’ubicazione dell’impianto e la natura dell’intervento eseguito.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti previsti dal modello. Scaricare il fac simile è quindi utile per predisporre e gestire la documentazione, ma la validità della Di.Co. dipende dal rilascio da parte dell’impresa abilitata e dalla presenza degli allegati necessari.
Quali Informazioni Inserire nel Modello
La prima parte della dichiarazione identifica l’impresa installatrice e il responsabile tecnico. Devono quindi essere riportati correttamente denominazione, sede, partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane e relativi estremi.
Occorre poi specificare il tipo di intervento eseguito, per esempio nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, e individuare l’edificio o l’unità immobiliare interessata.
La parte centrale della dichiarazione contiene le attestazioni dell’installatore relative alla realizzazione secondo la regola dell’arte, alla conformità al progetto quando previsto, all’impiego di materiali idonei e all’esecuzione delle verifiche richieste.
Allegati Obbligatori alla Dichiarazione di Conformità
La prima pagina della Di.Co. non costituisce normalmente da sola tutta la documentazione. L’Allegato I prevede infatti una serie di allegati obbligatori che devono essere predisposti in funzione dell’intervento.
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008;
- relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- riferimento a eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
- eventuale attestazione di conformità prevista per materiali o sistemi non normalizzati.
Il Decreto 19 maggio 2010 ha sostituito integralmente gli Allegati I e II del D.M. 37/2008, introducendo nel modello aggiornato anche il riferimento all’attestazione prevista per gli impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati. :chatgpt-content-reference{index=”1″}
Quando il Progetto Deve Essere Firmato da un Professionista
Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti è prevista la redazione di un progetto. Non significa però che per qualsiasi impianto idrico domestico il progetto debba necessariamente essere firmato da un professionista iscritto a un albo.
L’articolo 5 del D.M. 37/2008 distingue infatti gli impianti per i quali è obbligatorio il progetto di un professionista abilitato dagli altri casi, nei quali il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Per questo motivo è necessario verificare le caratteristiche dell’intervento concreto prima di stabilire chi debba predisporre il progetto allegato alla dichiarazione.
Differenza tra Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza
La Dichiarazione di Conformità riguarda normalmente i lavori eseguiti da un’impresa abilitata e viene rilasciata al termine dell’intervento. La Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto idrico, o Di.Ri., ha invece una funzione diversa.
L’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 consente di utilizzare la Di.Ri. quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, ma questa possibilità riguarda gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008.
La Di.Ri. non può quindi essere utilizzata automaticamente per sanare l’assenza della dichiarazione relativa a un impianto realizzato successivamente. In questo caso è necessario verificare con un’impresa installatrice o con un professionista competente come ricostruire correttamente la documentazione.
Chi Può Redigere la Dichiarazione di Rispondenza
Per gli impianti che rientrano nei casi dell’articolo 5, comma 2, la Di.Ri. può essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato.
Per gli altri impianti la dichiarazione può essere resa anche da un soggetto che abbia ricoperto per almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nello specifico settore, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008.
Dichiarazione di Conformità in Caso di Rifacimento Parziale
Quando i lavori riguardano soltanto una parte di un impianto esistente, la dichiarazione si riferisce alla parte interessata dall’intervento. La documentazione deve però tenere conto della compatibilità tecnica con l’impianto preesistente e delle condizioni di sicurezza e funzionalità complessive interessate dai lavori.
È quindi importante descrivere correttamente nel modello l’estensione dell’intervento, evitando di far apparire come certificato l’intero impianto quando l’impresa ha operato soltanto su una sua parte.
Consegna e Conservazione della Di.Co.
L’impresa installatrice consegna la dichiarazione di conformità al committente insieme agli allegati previsti. La documentazione deve essere conservata con cura perché può essere richiesta in occasione di interventi successivi, pratiche edilizie, verifiche sugli impianti o altre operazioni riguardanti l’immobile.
Nei casi previsti dall’articolo 11 del D.M. 37/2008, per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi a edifici per i quali sia già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità e il progetto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
Dichiarazione di Conformità e Nuovo Allaccio
Il D.M. 37/2008 disciplina anche la documentazione da presentare in relazione a nuove forniture. Nei casi previsti dall’articolo 8, il committente deve consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione relativa all’impianto oppure, quando ne ricorrono i presupposti, della dichiarazione di rispondenza.
Prima di un nuovo allaccio è quindi opportuno verificare direttamente con il gestore quale documentazione debba essere trasmessa e con quali modalità, evitando di predisporre una nuova dichiarazione per lavori che non sono stati effettivamente eseguiti.
Quale Modello Utilizzare
Per una nuova dichiarazione di conformità il riferimento è l’Allegato I al D.M. 37/2008, come sostituito dal Decreto 19 maggio 2010. I modelli Word e PDF compilabile disponibili in questa pagina sono stati predisposti sulla base di questa versione aggiornata.
Prima della firma occorre comunque verificare che il documento sia stato completato dall’impresa installatrice abilitata, che il settore indicato sia quello corretto, che siano stati riportati i dati relativi all’intervento realmente eseguito e che tutti gli allegati richiamati siano effettivamente presenti.