In questa pagina mettiamo a disposizione il modello della Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico in formato Word e PDF compilabile, predisposto sulla base dell’Allegato I al D.M. 37/2008, come sostituito dal D.M. 19 maggio 2010.
La Dichiarazione di Conformità, generalmente indicata come DiCo, viene rilasciata dall’impresa installatrice abilitata al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa. Il proprietario o il committente non può quindi compilare autonomamente il modulo per certificare un impianto: il documento deve essere predisposto e sottoscritto dai soggetti competenti dell’impresa che ha eseguito l’intervento.
Modello Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico Word
Il modello Word può essere compilato dall’impresa installatrice con i dati del dichiarante, dell’impresa, del committente, dell’immobile e dell’intervento effettuato. La struttura riprende il modello ministeriale previsto dall’Allegato I.
Modulo Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico PDF Compilabile
Il PDF compilabile permette di inserire direttamente i dati nei campi del modulo e selezionare le caselle previste dalla dichiarazione. Anche questa versione è predisposta sulla base dell’Allegato I aggiornato dal D.M. 19 maggio 2010.

A Cosa Serve la Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità attesta che l’impianto realizzato dall’impresa installatrice rispetta la regola dell’arte e le disposizioni applicabili. La disciplina di riferimento è contenuta nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore il 27 marzo 2008.
Per gli impianti elettrici la dichiarazione viene rilasciata al termine di interventi quali nuova installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Prima del rilascio l’impresa deve effettuare le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle relative alla funzionalità dell’impianto.
In caso di rifacimento parziale, la dichiarazione riguarda la parte interessata dai lavori, ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto. Nel documento deve inoltre essere indicata la compatibilità tecnica dell’intervento con le condizioni preesistenti.
Chi Può Rilasciare la DiCo
La dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata per la tipologia di impianto interessata. Il committente è tenuto ad affidare gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese in possesso dell’abilitazione prevista dal D.M. 37/2008.
Nel modulo vengono indicati il titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede, la partita IVA, l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane e gli estremi dell’abilitazione pertinente.
Il modulo contiene inoltre gli spazi destinati al responsabile tecnico e al dichiarante. Il semplice possesso di un modello Word o PDF non permette quindi al proprietario, al committente o a un tecnico estraneo all’impresa esecutrice di rilasciare autonomamente una DiCo relativa a lavori effettuati da altri.
Come Compilare la Dichiarazione di Conformità
La prima parte del modulo serve a identificare l’impresa installatrice. Devono essere riportati il nominativo del titolare o legale rappresentante, la ragione sociale, il settore nel quale opera l’impresa, la sede, i recapiti, la partita IVA e gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane.
Occorre quindi indicare il tipo di intervento effettuato, scegliendo la voce corrispondente tra nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria o altra fattispecie pertinente. Per l’impianto elettrico deve essere riportata anche la potenza massima impegnabile quando richiesta dal modello.
Devono poi essere inseriti i dati del committente e del proprietario, specificando l’immobile presso il quale sono stati eseguiti i lavori. Il modello richiede l’indirizzo, il Comune, la provincia e gli eventuali riferimenti a scala, piano e interno, oltre alla destinazione dell’edificio.
Con la dichiarazione l’impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere rispettato il progetto applicabile, seguito le norme tecniche pertinenti, installato componenti e materiali idonei, controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità ed eseguito il lavoro a regola d’arte.
Quali Allegati Devono Accompagnare la DiCo
La sola pagina principale della dichiarazione non costituisce tutta la documentazione prevista. L’articolo 7 del D.M. 37/2008 stabilisce che la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati e il progetto fanno parte integrante della dichiarazione.
Il modello ministeriale individua inoltre gli allegati obbligatori da verificare in relazione all’intervento eseguito:
- progetto previsto dagli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008;
- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- quando ricorre il relativo caso, attestazione di conformità per impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati.
Il progetto non coincide necessariamente con una semplice planimetria. Nei casi previsti dall’articolo 5 deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta; negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo quanto stabilito dal decreto.
Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza
La DiCo non deve essere confusa con la Dichiarazione di Rispondenza, o DiRi.
La DiRi può sostituire la dichiarazione di conformità quando questa non sia stata prodotta oppure non sia più reperibile, ma soltanto per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, quindi prima del 27 marzo 2008, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 7, comma 6.
Non è pertanto corretto ritenere che tutti gli impianti realizzati tra il 1990 e il 2008 necessitino automaticamente di una nuova DiRi. Se la dichiarazione originaria esiste, resta quella il documento di riferimento. La dichiarazione di rispondenza interviene nei casi in cui la precedente certificazione manchi o non sia più reperibile.
Per un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008 la DiRi non può essere utilizzata semplicemente per rimediare alla mancata emissione della DiCo da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Nuovo Allacciamento e Aumento di Potenza
In caso di nuova fornitura di energia elettrica, il committente deve consegnare al distributore o al venditore, entro 30 giorni dall’allacciamento, una copia della dichiarazione di conformità, senza gli allegati obbligatori, oppure, quando ne ricorrono i presupposti, una copia della dichiarazione di rispondenza.
La documentazione è richiesta anche quando viene domandato un aumento della potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto oppure quando l’aumento, pur senza interventi, determina il raggiungimento delle soglie previste dalla normativa e, per gli impianti elettrici, della potenza di 6 kW.
Questo adempimento non significa che l’allacciamento generi automaticamente una nuova DiCo. La dichiarazione deve riferirsi ai lavori sull’impianto che ne hanno richiesto il rilascio.
Deposito della Dichiarazione al Comune
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti negli edifici per i quali sia già stata rilasciata l’agibilità, l’articolo 11 del D.M. 37/2008 prevede che l’impresa installatrice depositi la dichiarazione di conformità e il progetto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
È quindi l’impresa installatrice, nei casi previsti dalla norma, a occuparsi del deposito della documentazione. Lo Sportello Unico trasmette poi copia della dichiarazione alla Camera di Commercio competente per i controlli relativi all’impresa esecutrice.
Il committente deve comunque conservare la propria copia della dichiarazione insieme al progetto e agli allegati tecnici. Questa documentazione è importante anche in occasione di successivi interventi sull’impianto, perché permette all’impresa che eseguirà trasformazioni o ampliamenti di ricostruire le caratteristiche delle parti preesistenti.
DiCo e Vendita o Affitto Immobile
La compravendita, il rogito, la locazione o il semplice cambio di proprietario non determinano automaticamente l’obbligo di far rilasciare una nuova dichiarazione di conformità. La DiCo nasce dall’esecuzione degli interventi sull’impianto disciplinati dal D.M. 37/2008 e documenta i lavori concretamente svolti dall’impresa abilitata.
Questo non significa che la documentazione degli impianti sia irrilevante in una compravendita o in una locazione. Le parti possono verificarne l’esistenza, disciplinarne la consegna e valutare lo stato dell’impianto, ma non è possibile ottenere una nuova DiCo compilando autonomamente il modulo in assenza di un intervento eseguito da un’impresa abilitata. Quando sono previsti lavori sull’impianto elettrico può essere utile richiedere preventivamente un preventivo per impianto elettrico, specificando anche che al termine degli interventi dovranno essere consegnati la Dichiarazione di Conformità e i relativi allegati obbligatori.