In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF editabile della dichiarazione di rispondenza, DiRi, relativa a un impianto idrico o idrico-sanitario. Il documento previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 può sostituire una dichiarazione di conformità non prodotta o non più reperibile quando l’impianto è stato eseguito prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008.
Il D.M. 37/2008 non stabilisce un modello unico per la DiRi. La dichiarazione deve essere rilasciata sotto la responsabilità di uno dei soggetti qualificati previsti dalla legge, dopo sopralluogo e accertamenti sull’impianto.
Fac Simile Dichiarazione di Rispondenza Impianto Idrico Word
Il modello Word può essere utilizzato come traccia dal professionista o dal responsabile tecnico incaricato. Deve essere adattato alle caratteristiche dell’impianto, agli accertamenti realmente eseguiti e alla documentazione tecnica disponibile.
Modulo Dichiarazione di Rispondenza Impianto Idrico PDF Editabile
Il PDF editabile comprende gli spazi per identificare il soggetto che rilascia la dichiarazione, l’immobile e l’impianto, oltre a una relazione di verifica dell’impianto idrico-sanitario e alla descrizione schematica dell’installazione. Anche questo documento costituisce un fac simile e deve essere utilizzato dal soggetto abilitato dopo le necessarie verifiche.

Quando si può utilizzare la dichiarazione di rispondenza
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 7, comma 6, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La DiRi è prevista quando la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta oppure non sia più reperibile e l’impianto sia stato eseguito prima del 27 marzo 2008.
La data di realizzazione dell’impianto è quindi determinante. Non è corretto utilizzare una DiRi per sostituire una dichiarazione di conformità mancante relativa a un impianto nuovo o a lavori eseguiti dopo il 26 marzo 2008. In questo caso occorre verificare con un’impresa abilitata o con un professionista competente quale documentazione possa essere ricostruita e quali eventuali interventi siano necessari. La semplice compilazione del fac simile non regolarizza un impianto realizzato successivamente all’entrata in vigore del D.M. 37/2008.
Se invece la dichiarazione di conformità originaria esiste, deve essere utilizzata quella. Per gli interventi di installazione, trasformazione o ampliamento eseguiti secondo la disciplina attuale, il documento da rilasciare al termine dei lavori è la dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico, DiCo.
Chi può firmare la DiRi dell’impianto idrico
La dichiarazione non è un’autocertificazione del proprietario. L’articolo 7, comma 6, prevede che possa essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la dichiarazione. Il rilascio avviene sotto personale responsabilità e deve essere preceduto da sopralluogo e accertamenti.
Per gli impianti che non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, la norma ammette anche il rilascio da parte di un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore interessato.
Il fac simile disponibile in questa pagina contempla entrambe le qualifiche. Prima della firma deve quindi essere verificato che il dichiarante possieda effettivamente i requisiti previsti dalla norma. Per un inquadramento generale del documento è disponibile anche la pagina dedicata alla dichiarazione di rispondenza degli impianti.
Cosa deve verificare il tecnico
La DiRi non nasce dalla sola compilazione di dati anagrafici. Il soggetto che la rilascia deve eseguire un sopralluogo e gli accertamenti necessari per poter assumere personalmente la responsabilità di quanto dichiarato. Per un impianto idrico possono essere rilevanti, in funzione delle caratteristiche concrete dell’installazione, la verifica dello stato delle tubazioni e dei collegamenti, la tenuta dell’impianto, il funzionamento degli scarichi, le condizioni di esercizio e la ricostruzione della configurazione dell’impianto.
Devono inoltre essere considerate l’epoca di realizzazione e le regole tecniche applicabili. La DiRi non dichiara automaticamente che un vecchio impianto è stato adeguato a tutte le norme tecniche oggi vigenti. Per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge 46/1990 e prima del D.M. 37/2008, il riferimento è normalmente la regola dell’arte vigente al momento dell’installazione. Per impianti più risalenti spetta al tecnico individuare correttamente il quadro normativo e tecnico applicabile al caso concreto.
Il Ministero ha inoltre chiarito che, poiché la dichiarazione di rispondenza sostituisce la documentazione di conformità mancante, gli accertamenti devono essere adeguatamente documentati. Possono quindi rendersi necessari uno schema dell’impianto, disegni, una relazione tecnica e altri elaborati utili a descrivere l’installazione verificata. I chiarimenti applicativi sono raccolti anche nel Massimario del Ministero sul D.M. 37/2008.
Come compilare il fac simile
Il documento deve identificare con precisione chi rilascia la dichiarazione e il titolo in base al quale è legittimato a farlo. Nel caso del professionista devono essere indicati l’albo di appartenenza e gli estremi di iscrizione. Quando firma il responsabile tecnico di un’impresa abilitata devono essere riportati i dati dell’impresa e devono sussistere i requisiti temporali previsti dall’articolo 7, comma 6.
Devono poi essere indicati l’ubicazione dell’immobile, il proprietario, la destinazione dell’edificio, l’anno o il periodo nel quale l’impianto risulta essere stato realizzato e una descrizione sufficiente dell’impianto oggetto della verifica. Il modello PDF comprende anche una relazione nella quale annotare le verifiche effettuate e una parte dedicata alla descrizione schematica dell’impianto e dei relativi componenti.
Il contenuto non deve essere compilato in modo automatico. Se durante il sopralluogo emergono carenze, impossibilità di effettuare determinate verifiche o difformità che impediscono di attestare la rispondenza, il tecnico deve valutarne le conseguenze e gli eventuali interventi necessari prima di poter rilasciare una dichiarazione positiva.
Come consegnare la dichiarazione
Non esiste un unico canale nazionale attraverso il quale ogni DiRi debba essere trasmessa. La modalità dipende dalla ragione per cui il documento viene richiesto. Se serve nell’ambito di una pratica edilizia o amministrativa, occorre seguire le istruzioni dello Sportello Unico o dell’amministrazione competente. Alcuni Comuni prevedono specifiche procedure telematiche per il deposito della documentazione impiantistica.
Un caso espressamente disciplinato dal D.M. 37/2008 riguarda l’allacciamento di una nuova fornitura di acqua. L’articolo 8, comma 3, prevede che il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento, consegni al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità oppure, quando ne ricorrono i presupposti, copia della dichiarazione di rispondenza. La norma individua il documento e il destinatario, mentre per il canale concreto di trasmissione è opportuno seguire le indicazioni del gestore interessato.
Dichiarazione di rispondenza e vendita dell’immobile
La mancanza della documentazione impiantistica può assumere rilievo durante una compravendita e può essere oggetto di verifiche, dichiarazioni o accordi tra venditore e acquirente. Non è però corretto affermare in termini generali che il D.M. 37/2008 imponga oggi di allegare sempre la DiRi al rogito. L’articolo 13 del decreto, che conteneva specifiche disposizioni sulla documentazione nei trasferimenti immobiliari, è stato abrogato nel 2008.
Quando la documentazione dell’impianto manca, è comunque opportuno chiarire la situazione prima della vendita e verificare, con il tecnico incaricato e con il notaio quando necessario, quali documenti siano disponibili e quali dichiarazioni debbano essere inserite nell’atto in relazione al caso concreto.