In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile dichiarazione di conformità impianto di condizionamento Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di dichiarazione di conformità impianto di condizionamento.
Dichiarazione di Conformità per Impianto di Condizionamento
Il termine dichiarazione di conformità dell’impianto di condizionamento evoca un documento che, per gli addetti ai lavori, è quasi scontato; per il committente, invece, spesso rimane un foglio poco compreso e tuttavia decisivo ai fini della sicurezza, dell’agibilità dell’edificio e della commerciabilità dell’immobile. La sua disciplina sorge dal decreto ministeriale 37/2008, che ha riformato la vecchia legge 46/1990 trasferendo agli impianti tecnici, come quelli elettrici, idrico sanitari, termici, climatizzazione, gas, un sistema di garanzie modellato sul binomio qualificazione dell’impresa installatrice e responsabilità documentale verso il cliente, il Comune e, indirettamente, gli organi di vigilanza e gli assicuratori. Quando si parla di condizionamento occorre distinguere fra il semplice climatizzatore monosplit, tipico del piccolo appartamento, e gli impianti più complessi che comprendono canalizzazioni, unità di trattamento aria, recuperatori di calore e circuiti idronici. In tutti i casi la dichiarazione di conformità è la carta d’identità che attesta che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, in osservanza delle norme tecniche di riferimento (UNI, CEI, EN) e dei manuali di posa del costruttore.
Il primo requisito per poterla rilasciare è che l’impresa che esegue i lavori sia abilitata ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 37/2008 nella lettera C, “impianti di climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura”. L’abilitazione si ottiene iscrivendo un responsabile tecnico in possesso di diploma o esperienza quinquennale e dotandosi di attrezzature e strumentazioni idonee: pompa del vuoto, manometri, rilevatori di perdita, bilance. Senza questo presupposto la dichiarazione sarebbe nulla e l’impianto risulterebbe abusivo. Dal 2013 si aggiunge il tassello dei regolamenti F-gas. L’Unione europea, con il regolamento 517/2014, ha imposto che chi effettua l’installazione di apparecchi contenenti gas fluorurati effetto serra (come R410A, R32, R134a) sia in possesso di certificazione personale e aziendale rilasciata da organismo accreditato. In Italia ciò si traduce nel DPR 146/2018 e nella Banca dati gas fluorurati dell’ISPRA. L’installatore deve caricare, entro trenta giorni, i dati dell’intervento e il numero di matricola dell’unità; il committente riceve una ricevuta digitale che integra la documentazione da conservare: senza di essa la dichiarazione di conformità è incompleta e l’impianto non può essere considerato a norma. Inoltre, da gennaio 2020 la vendita di apparecchi precaricati con refrigeranti F-gas è subordinata all’impegno dell’acquirente a farsi installare l’unità da impresa certificata; il rivenditore carica i dati dell’acquirente e l’installatore conferma l’avvenuto montaggio. Anche in questo passaggio la dichiarazione di conformità diventa la prova di adempimento dell’obbligo ambientale: l’ISPRA può incrociare le istanze e contestare l’omessa installazione certificata.
Il contenuto della dichiarazione è dettagliato nell’allegato I del DM 37/2008: dati del committente, ubicazione dell’impianto, dati dell’impresa, indicazione della progettazione (quando necessaria), descrizione dei materiali impiegati, prove di funzionamento eseguite, dichiarazione che l’impianto è conforme alle norme. Nel caso del condizionamento, le norme di riferimento includono almeno la UNI EN 378 per la sicurezza degli impianti frigoriferi, la CEI 64-8 per la parte elettrica d’alimentazione, la UNI 10339 per la qualità dell’aria interna se vi sono unità di trattamento. Quando la potenza utile supera i 10 kW in caldo o in freddo, o quando l’impianto serve edifici con superficie superiore ai 400 metri quadrati, è obbligatorio un progetto redatto da ingegnere o perito iscritto all’albo, che allega relazione tecnica, schemi e calcoli di potenza. Il progettista firma la “dichiarazione di compatibilità” e l’installatore la recepisce nella propria dichiarazione di conformità: le responsabilità sono distinte ma coordinate; se l’impianto non corrisponde al progetto, l’installatore incorrerebbe in difformità e il professionista potrebbe vedersi contestare un’omessa vigilanza. Una sezione fondamentale del documento riguarda le verifiche e le prove. L’installatore deve annotare il vuoto del circuito, il caricamento di refrigerante, la prova di tenuta e le misure di messa a terra. Per gli split domestici, la prova può consistere in un leak test con pressione a 40 bar di azoto e in un vuoto inferiore a 200 micron; per impianti VRF o chiller i parametri sono più stringenti. Senza questi dati la conformità è contestabile, e molti comuni, nel controllare le pratiche di agibilità, respingono dichiarazioni prive di risultati numerici. Laddove l’unità interna o esterna superi le soglie di rumorosità di zona, regolamenti acustici regionali, la dichiarazione deve attestare l’adozione di antivibranti o barriere fonoisolanti, integrando i rapporti di prova del tecnico competente in acustica.
Il documento va rilasciato in originale al committente entro trenta giorni dal fine lavori; copia è trasmessa allo Sportello unico dell’edilizia se l’impianto rientra in un intervento edilizio soggetto a CILA, SCIA o permesso di costruire. Il committente conserva la dichiarazione e i relativi allegati per tutta la vita dell’impianto: se un domani vendesse l’immobile, l’acquirente la richiederebbe come condizione per la stipula del rogito. Gli istituti di credito che erogano mutui su immobili ristrutturati inseriscono nelle proprie check-list la presenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti per garantire la commerciabilità del bene.
Sul fronte sanzionatorio il decreto 37 prevede multe da 100 a 10.000 euro per l’installatore che ometta il rilascio o rilasci dichiarazione mendace, con sospensione dell’abilitazione in caso di recidiva. I comuni, attraverso i SUAP, e le ASL, attraverso i servizi di prevenzione, vigilano e possono irrogare le sanzioni. Se a seguito di un incendio o di un rilascio incontrollato di gas si accerta che l’impianto era privo di dichiarazione o che la stessa era viziata, la responsabilità penale ricade sull’installatore e, in concorso, sul committente che ne abbia favorito l’abusivismo. Le compagnie assicurative, in presenza di dolo o colpa grave, hanno diritto di rivalsa.
Un’ultima area da presidiare riguarda la manutenzione. La dichiarazione di conformità non esaurisce gli obblighi: sui climatizzatori con potenza nominale superiore a 12 kW scatta il regime di libretto di impianto termico (DPR 74/2013) e di rapporti di efficienza energetica; il manutentore, a cadenza biennale, esegue la pulizia, il controllo delle perdite e compila il rapporto. Senza questi adempimenti, la dichiarazione iniziale perde di valore ai fini dei controlli dell’ENEA e delle detrazioni fiscali.

Modello Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento Word
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Modulo Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento PDF
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