In questa pagina è disponibile un modello PDF della dichiarazione di conformità per un impianto di condizionamento. La dichiarazione, comunemente indicata come DICO, è prevista dal D.M. 37/2008 e deve essere rilasciata dall’impresa installatrice abilitata al termine dei lavori, dopo le verifiche previste sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’impianto.

Modulo Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento PDF
Il PDF disponibile riproduce il frontespizio della dichiarazione di conformità previsto per le imprese installatrici. Per il rilascio effettivo della DICO è necessario utilizzare il modello completo e predisporre tutti gli allegati richiesti. Il testo ufficiale dell’Allegato I, comprensivo della legenda, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il D.M. 19 maggio 2010.
Modello Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento Word
Il blocco dedicato alla versione Word è presente nella pagina, ma al momento non risulta associato alcun file scaricabile. Per questo il formato Word non deve essere considerato attualmente disponibile.
Chi può rilasciare la dichiarazione
Il D.M. 37/2008 comprende, all’articolo 1, comma 2, lettera c), gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le relative opere di evacuazione delle condense, ventilazione e aerazione dei locali.
Il committente deve affidare installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a un’impresa abilitata per la specifica attività impiantistica. L’impresa deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto e risultare regolarmente abilitata attraverso il Registro delle Imprese o l’Albo delle imprese artigiane.
Al termine dei lavori, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 37/2008, l’impresa installatrice effettua le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità, e rilascia al committente la dichiarazione di conformità.
La firma di un fac simile da parte del proprietario, del committente o di un soggetto privo della necessaria abilitazione non sostituisce la dichiarazione che deve essere rilasciata dall’impresa che ha eseguito l’intervento.
Come deve essere compilata la DICO
Il modello ministeriale richiede di indicare, tra gli altri elementi:
- dati dell’impresa installatrice e relativa iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- responsabile tecnico e soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- descrizione dell’impianto e tipologia dell’intervento effettuato;
- committente e proprietario dell’immobile;
- ubicazione dell’impianto e destinazione dell’edificio;
- progetto e relativo progettista, quando previsto;
- norme tecniche applicate alla progettazione, realizzazione e verifica;
- controlli effettuati ai fini della sicurezza e della funzionalità;
- data e firme previste dal modello.
Non è necessario inserire nel frontespizio valori di prova standardizzati uguali per tutti gli impianti, come una determinata pressione di prova o uno specifico valore di vuoto. Le verifiche da effettuare e documentare dipendono dalla tipologia dell’impianto, dalle apparecchiature installate, dalle norme tecniche applicabili e dalle istruzioni dei produttori.
Allegati obbligatori alla dichiarazione
La DICO non coincide con il solo foglio principale. Il modello ministeriale prevede allegati che costituiscono parte integrante della documentazione. In particolare devono essere predisposti, quando applicabili:
- progetto redatto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 37/2008;
- relazione contenente le tipologie dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- riferimenti a precedenti dichiarazioni di conformità o dichiarazioni parziali già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
- attestazione prevista per l’impiego di materiali o sistemi non normalizzati, quando ricorrono le condizioni indicate dal modello.
Se l’impianto eseguito differisce dal progetto iniziale, la documentazione finale deve rappresentare anche le varianti realizzate in corso d’opera.
Quando serve il progetto di un professionista
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti disciplinati dal D.M. 37/2008 deve essere predisposto un progetto. Nei casi che non superano le soglie indicate dall’articolo 5, comma 2, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo le modalità previste dal decreto.
Per gli impianti di climatizzazione il progetto deve invece essere redatto da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica, tra gli altri casi, quando la potenzialità frigorifera è pari o superiore a 40.000 frigorie/ora, circa 46,5 kW, oppure quando ricorrono le altre condizioni espressamente previste dall’articolo 5.
Non è quindi corretto utilizzare come criterio generale una soglia di 10 kW o una superficie dell’edificio di 400 metri quadrati per stabilire chi debba redigere il progetto previsto dal D.M. 37/2008.
Dichiarazione di conformità e obblighi F-gas
La DICO prevista dal D.M. 37/2008 e gli adempimenti relativi ai gas fluorurati sono obblighi distinti. La mancata presenza di una ricevuta della Banca Dati F-gas non trasforma di per sé il modello DICO in un documento diverso o incompleto sotto il profilo formale del D.M. 37/2008; occorre verificare separatamente quali obblighi ambientali si applicano all’apparecchiatura e all’intervento effettuato.
Il quadro europeo F-gas è oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/573, che ha sostituito il precedente Regolamento (UE) 517/2014. Per le attività e le apparecchiature soggette alla disciplina, installazione, manutenzione, riparazione e altre operazioni devono essere eseguite dai soggetti in possesso delle certificazioni richieste.
In Italia il D.P.R. 146/2018 disciplina anche la Banca Dati F-gas. Per gli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione, le informazioni relative all’installazione e alle altre attività previste devono essere trasmesse telematicamente alla Banca Dati entro trenta giorni dall’intervento.
Questi adempimenti devono quindi essere verificati in aggiunta alla DICO e non sostituiscono la dichiarazione di conformità dell’impianto.
Deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia
La dichiarazione deve essere consegnata al committente al termine dei lavori. L’articolo 11 del D.M. 37/2008 disciplina inoltre il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi a edifici per i quali sia già stata rilasciata l’agibilità, l’impresa installatrice deposita presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità e il progetto oppure il certificato di collaudo nei casi previsti.
Quando invece l’impianto viene realizzato nell’ambito di un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo, il progetto degli impianti viene coordinato con la relativa pratica edilizia secondo le procedure applicabili. Le modalità operative di deposito possono essere telematiche e devono essere verificate presso il Comune competente.
Dichiarazione di conformità mancante
Per un impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008, la DICO deve essere rilasciata dall’impresa che ha effettuato i lavori e non può essere ricreata liberamente in seguito compilando un fac simile.
Se invece un impianto è stato eseguito prima del 27 marzo 2008 e la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, l’articolo 7, comma 6, consente, alle condizioni previste dalla norma, di ricorrere a una dichiarazione di rispondenza dell’impianto rilasciata da un soggetto avente i requisiti prescritti.
DICO, libretto di impianto e controlli di efficienza
La dichiarazione di conformità documenta la corretta esecuzione dei lavori e non sostituisce il libretto di impianto per la climatizzazione, quando previsto dalla disciplina sugli impianti termici.
Il libretto riguarda gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva indipendentemente dalla loro potenza secondo il modello nazionale, ferme le integrazioni e le procedure stabilite da Regioni e Province autonome. È diverso il regime dei rapporti di controllo di efficienza energetica, per i quali la normativa nazionale individua, tra gli altri, gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale superiore a 12 kW, oltre alle eventuali disposizioni regionali applicabili.
La frequenza della manutenzione non è invece fissata in modo generalizzato in un intervallo biennale per tutti i climatizzatori: deve essere determinata in base alle prescrizioni del produttore, dell’installatore, della normativa tecnica e delle disposizioni territoriali applicabili.
Altri modelli relativi agli impianti
Per un impianto destinato principalmente alla climatizzazione e al riscaldamento può essere utile consultare anche il modello di dichiarazione di conformità dell’impianto termico. Per i lavori sull’impianto elettrico è invece disponibile la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico da scaricare.