In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile disconoscimento proprietà del veicolo Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di disconoscimento proprietà del veicolo.
Disconoscimento Proprietà del Veicolo
Nel sistema italiano dei registri automobilistici la perdita di possesso, spesso indicata, nel linguaggio corrente, come disconoscimento della proprietà, è un adempimento che mette per iscritto la cesura fra il proprietario formale di un veicolo e la disponibilità materiale dello stesso. La sua funzione è duplice: da un lato certifica che l’intestatario non è più in grado di usare il mezzo, dall’altro produce effetti verso terzi attraverso l’annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico. In pratica, dal giorno in cui quella annotazione compare, l’interessato cessa di essere soggetto passivo del bollo regionale e non può più subire l’addebito di contravvenzioni o pedaggi riferiti a un’auto che non controlla più. L’Automobile Club d’Italia, gestore del PRA, tratta l’evento come un fatto modificativo del diritto di proprietà e, per questo, lo equipara alle trascrizioni che documentano passaggi di titolarità: ne richiede la prova documentale, l’applicazione di un’imposta di bollo e il rispetto di modelli standardizzati.
Può servire dopo un’appropriazione indebita da parte di un parente o di un dipendente, la consegna del mezzo a un rivenditore poi fallito o irreperibile, il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, il pignoramento, la confisca penale, il fermo amministrativo tributario, la rottamazione avvenuta senza più poter reperire i documenti. È sufficiente, dunque, qualsiasi circostanza in cui il proprietario non abbia scelto di alienare il bene, ma ne sia rimasto spossessato o giuridicamente impossibilitato all’uso. L’ACI ha formalizzato queste ipotesi in un ventaglio di causali, codificate nei modelli di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il modulo DS prevede opzioni che vanno dalla “vendita a soggetto irreperibile” alla “consegna a rivenditore fallito”, passando per la semplice sottrazione del veicolo.
La legittimazione a presentare l’istanza spetta, in prima battuta, all’intestatario del veicolo. Se l’intestatario è una società, l’azione è esercitata dal suo legale rappresentante; se l’auto fa parte di un compendio fallimentare, la domanda è firmata dal curatore. La pratica può essere curata da un terzo, purché munito di delega e fotocopia del documento d’identità del proprietario: nella prassi lo fanno spesso le agenzie di pratiche auto o le delegazioni territoriali dell’ACI, che incardinano la pratica telematicamente nel sistema informatico del PRA. Qualora il veicolo sia cointestato, la domanda può provenire anche da uno solo dei comproprietari, ma la dichiarazione sostitutiva, se utilizzata anziché la denuncia, va sottoscritta da tutti: è una cautela che evita contestazioni fra gli stessi contitolari.
Il fascicolo che accompagna la dichiarazione varia secondo la causa invocata. Dopo una sottrazione occorre allegare la denuncia o la querela sporta ai Carabinieri o alla Polizia; se l’auto è finita in sequestro penale, basta il provvedimento del pubblico ministero; se il motivo è la consegna a un rivenditore poi volatilizzatosi, si produce appunto la dichiarazione sostitutiva DS con cui si spiega l’accaduto. In tutti i casi, salvo smarrimento, si deposita il Certificato di Proprietà che funziona da nota di presentazione e, in sua assenza, si ricorre al modello NP3C, una sorta di istanza unificata che riporta i dati identificativi del veicolo e della parte. Una fotocopia del documento di identità del richiedente è sempre necessaria, così come la fotocopia di eventuale delegato con relativa procura se chi firma non si presenta di persona allo sportello. L’ACI, attraverso la rete regionale, accetta ormai anche pratiche inviate via PEC in formato .pdf firmato digitalmente; resta però necessario versare preventivamente i tributi erariali e allegare la ricevuta di PagoPA o di pagamento fisico, perché la registrazione non può procedere in assenza del bollo.
Sul versante economico la tariffa dipende dal tipo di nota. Se si utilizza il Certificato di Proprietà cartaceo oppure il Certificato Digitale, il documento che, dal 2016, ha sostituito la versione analogica, l’imposta di bollo dovuta al PRA è pari a 32 euro; laddove, invece, si presenti il modello NP3C perché il CDP manca o si è deteriorato, l’imposta sale a 48 euro. Le cifre sono state ribadite nella circolare ACI del gennaio 2024, senza modifiche per il 2025, e coprono l’intero iter di registrazione; non è previsto alcun emolumento PRA aggiuntivo, ma resta facoltativo il costo del servizio di intermediazione se ci si affida a un’agenzia. Quando la parte sia già in possesso del CDP e non desideri un nuovo certificato, può optare per la “perdita di possesso senza rilascio del CdP”: in quel caso l’imposta si dimezza, 16 euro se si usa il certificato, 32 euro con il NP3C, perché si risparmia la produzione del documento unico di circolazione. Il pagamento avviene in contanti o bancomat presso gli sportelli, oppure attraverso i canali pagoPA inseriti nel portale dell’ACI.
Una volta protocollata l’annotazione, i suoi effetti si riflettono immediatamente sulla posizione fiscale. L’Ufficio tributi della Regione riceve telematicamente la notizia e interrompe il calcolo del bollo a decorrere dal mese successivo; se l’imposta era già stata pagata per un periodo in cui il veicolo risultava sottratto, è possibile chiedere il rimborso in dodicesimi, presentando copia dell’annotazione e dell’attestazione di versamento al PRA, come spiegato dalle guide fiscali ACI predisposte per le amministrazioni locali. Parallelamente, gli enti accertatori della circolazione che interroghino le banche‐dati Siap o Motorizzazione troveranno memorizzata l’annotazione “PP” (perdita di possesso) accanto al nominativo, così da esonerare l’intestatario da eventuali sanzioni successive.
Non annotare la perdita di possesso espone a conseguenze pesanti. In primo luogo, il bollo continua a maturare e, dal settembre 2024, la Regione applica una sanzione che cresce progressivamente: 0,08 per cento dell’imposta per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, poi 1,25 per cento mensile, con ulteriore aggravo dell’1,39 per cento quando il tardivo superi l’anno. La posizione finisce anche nelle liste di carico di Agenzia delle Entrate – Riscossione, con le note implicazioni su fermi amministrativi e preavvisi di ipoteca. In secondo luogo, l’intestatario rischia di ricevere verbali di contravvenzione commessi da chi utilizza il veicolo: pur potendosi difendere con l’art. 198 del Codice della strada, dovrà addurre prova del furto, del sequestro o della perdita non registrata, sostenendo oneri di opposizione che l’annotazione al PRA avrebbe evitato.
Ci sono poi riflessi assicurativi. La maggior parte delle polizze RC Auto prevede, in caso di furto, la sospensione del premio dalla data della denuncia ma richiede l’annotazione di perdita di possesso per sbloccare la liquidazione del valore commerciale o il pagamento dell’indennizzo a furto totale. L’assicurazione può pretendere un estratto cronologico PRA aggiornato, il cui rilascio costa 25 euro; se la registrazione non è stata eseguita, la compagnia può ritardare o persino negare il pagamento, eccependo l’assenza di prova documentale della sottrazione.
Il rientro in possesso, in caso di ritrovamento del mezzo o rimozione delle cause ostative, richiede un’annotazione inversa: l’intestatario presenta il verbale di riconsegna o il provvedimento di dissequestro e ottiene la cancellazione del “PP”. La procedura costa 32 euro di bollo più 27 di emolumenti PRA ed è gestita con la stessa modulistica del disconoscimento, ma con causale “RP” (rientro in possesso); entro due-quattro giorni lavorativi l’aggiornamento viene registrato e l’auto torna pienamente in regola per la circolazione.
Sul piano formale la dichiarazione è un atto sostitutivo di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000: chi lo sottoscrive attesta sotto responsabilità penale la verità dei fatti e si espone al reato di falso ideologico se dichiara circostanze inesistenti. Per questo il PRA, prima di annotare, verifica la completezza dei documenti e, in caso di incongruenze, sospende la pratica chiedendo integrazioni. Dal 2021 gli operatori si appoggiano all’applicativo SISTER, che incrocia i dati dell’anagrafe nazionale veicoli e segnala automatismi di controllo, riducendo il rischio di errori.
Assolvere l’onere della perdita di possesso conviene sempre, perché blocca a monte ogni strascico fiscale o contravvenzionale. L’esperienza delle delegazioni ACI mostra che, più a lungo si procrastina, più si accumulano complicazioni: bolli non pagati, notifiche di autovelox o varchi ZTL, solleciti assicurativi. Chi non ha più l’auto e non effettua la registrazione spesso se ne accorge solo quando Agenzia delle Entrate – Riscossione iscrive fermo amministrativo su un nuovo veicolo. A quel punto, per estinguere il debito, non basta esibire la denuncia di furto ma occorre, in un secondo momento, ottenere lo sgravio dall’ente impositore, con ulteriore perdita di tempo denaro.
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Modello Disconoscimento Proprietà del Veicolo Word
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Modulo Disconoscimento Proprietà del Veicolo PDF
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