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Modulo Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto Word e PDF

Aggiornato il 17/09/2026

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  4. Modulo Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello Word e un PDF di scrittura privata per documentare la vendita di un’auto usata tra privati con clausola “visto e piaciuto”. Il fac simile consente di indicare venditore e acquirente, dati del veicolo, chilometraggio, prezzo, modalità di pagamento, consegna e condizioni nelle quali l’auto viene accettata.

La loro compilazione non sostituisce il passaggio di proprietà presso PRA e Archivio Nazionale Veicoli. Inoltre, il modello contiene una dichiarazione del venditore secondo cui il veicolo è regolarmente funzionante e privo di vizi che ne pregiudichino l’uso, questa formula deve essere mantenuta soltanto se corrisponde alla situazione reale.

Fac Simile Scrittura Privata Vendita Auto Visto e Piaciuto Word

La versione Word è preferibile quando occorre descrivere difetti già conosciuti, aggiungere il numero di telaio, modificare la documentazione consegnata oppure adattare le dichiarazioni sullo stato del veicolo. Se l’auto presenta difetti noti, è opportuno indicarli espressamente anziché utilizzare senza modifiche una dichiarazione secondo cui il veicolo è privo di vizi.

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Modulo scrittura privata vendita auto visto e piaciuto Word
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Modulo Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto PDF

Il PDF contiene una scrittura privata già predisposta con i dati delle parti, marca, modello, targa, immatricolazione, chilometraggio, ultima revisione, prezzo e modalità di pagamento. Prima della firma è importante verificare che tutte le dichiarazioni prestampate corrispondano effettivamente allo stato del veicolo. Per modifiche sostanziali è preferibile utilizzare la versione Word.

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Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto PDF
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Modulo Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto Word e PDF
Modulo Vendita Auto tra Privati Visto e Piaciuto Word e PDF

Cosa significa vendita visto e piaciuto

Nella vendita effettivamente conclusa tra due privati non si applica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo per i rapporti tra professionista e consumatore. Restano però applicabili le regole del Codice civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta.

L’articolo 1490 del Codice civile prevede che il venditore garantisca che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia può essere limitata o esclusa per accordo tra le parti, ma l’esclusione non produce effetto quando il venditore ha taciuto in mala fede i vizi che conosceva.

L’articolo 1491 stabilisce inoltre che la garanzia non è dovuta quando l’acquirente conosceva già i vizi o quando questi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che il bene era esente da vizi.

Per questo motivo la formula “visto e piaciuto” non deve essere interpretata come una protezione assoluta del venditore contro qualsiasi contestazione futura. I suoi effetti dipendono dal testo concordato, dai difetti effettivamente conosciuti dalle parti e dalle dichiarazioni rese sul veicolo.

Il modello scaricabile contiene sia la clausola “visto e piaciuto” sia una dichiarazione del venditore secondo cui l’auto è regolarmente funzionante e priva di vizi che ne pregiudichino l’uso. Le due formulazioni devono quindi essere valutate insieme. Se esistono difetti conosciuti, è più prudente descriverli nel documento piuttosto che sottoscrivere una dichiarazione incompatibile con lo stato reale dell’auto.

Per approfondire la funzione della clausola in una normale compravendita di beni è disponibile anche il modello di contratto di vendita visto e piaciuto.

Come compilare la scrittura privata

Oltre ai dati anagrafici e fiscali di venditore e acquirente, è opportuno identificare il veicolo senza ambiguità. Il modello contiene marca, modello, targa, data di immatricolazione e chilometraggio. Per maggiore precisione può essere aggiunto anche il numero di telaio o VIN, soprattutto nella versione Word.

È utile riportare il chilometraggio visualizzato dal contachilometri alla data della consegna e non limitarsi a una generica indicazione dei “chilometri percorsi”. Se le parti dispongono di documentazione relativa a tagliandi, sostituzioni importanti, sinistri o riparazioni, possono richiamarla nel contratto oppure allegarne copia.

Il prezzo deve essere indicato chiaramente insieme alla modalità di pagamento. È inoltre consigliabile specificare la data e, quando utile, l’ora della consegna del veicolo e delle chiavi, in modo da documentare con precisione il momento in cui l’auto passa nella disponibilità dell’acquirente.

Difetti conosciuti e dichiarazioni del venditore

La descrizione dei difetti noti è uno degli aspetti più importanti della scrittura privata. Graffi, danni alla carrozzeria, problemi meccanici, malfunzionamenti elettronici, spie accese, anomalie del climatizzatore o altri problemi già conosciuti possono essere riportati in un’apposita sezione.

Una descrizione trasparente tutela entrambe le parti meglio di formule assolute. Il venditore evita di dichiarare caratteristiche non vere e l’acquirente può valutare consapevolmente il prezzo in relazione alle condizioni del mezzo.

Se il venditore è a conoscenza di un difetto rilevante, non dovrebbe fare affidamento sulla sola clausola “visto e piaciuto” per ometterlo. L’articolo 1490 esclude espressamente l’efficacia del patto limitativo della garanzia quando il vizio è stato taciuto in mala fede.

Cosa controllare prima dell’acquisto

Prima della firma è opportuno verificare che chi vende risulti legittimato a disporre del veicolo e che non siano presenti vincoli o gravami incompatibili con la vendita. ACI mette a disposizione un servizio per verificare vincoli e gravami, come fermi amministrativi, pignoramenti, sequestri e ipoteche.

Il Portale dell’Automobilista consente inoltre di consultare le revisioni effettuate dopo il 1° giugno 2018 inserendo targa e tipologia del veicolo. I chilometri registrati in occasione delle revisioni costituiscono un elemento utile per confrontare nel tempo le percorrenze dichiarate, ma non rappresentano da soli una garanzia assoluta sulla correttezza del contachilometri.

Per un veicolo di valore significativo o quando emergono dubbi sulle condizioni meccaniche è prudente effettuare una verifica presso un’officina o un tecnico di fiducia prima della conclusione della vendita.

La scrittura privata non sostituisce il passaggio di proprietà

La scrittura disponibile in questa pagina può documentare gli accordi tra venditore e acquirente, ma il trasferimento deve essere regolarizzato negli archivi pubblici. La procedura indicata da ACI prevede l’atto di vendita con firma del venditore autenticata e la registrazione del passaggio presso PRA e Archivio Nazionale Veicoli, con rilascio o aggiornamento del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà.

È possibile rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista presente presso uffici PRA, Motorizzazione, delegazioni Automobile Club e studi di consulenza automobilistica abilitati. ACI consiglia, quando possibile, di eseguire autentica e trascrizione contestualmente presso uno STA, così da aggiornare immediatamente gli archivi.

Quando l’autentica viene effettuata presso lo STA del PRA o della Motorizzazione, la richiesta di registrazione del passaggio deve essere presentata contestualmente. Se invece l’autentica viene effettuata presso Comune o notaio, la trascrizione deve essere richiesta entro 60 giorni dall’autentica della firma.

Non è sempre necessario presentarsi con una marca da bollo cartacea da 16 euro. Presso gli STA l’atto può essere formato digitalmente e l’imposta di bollo viene versata nell’ambito della pratica. Presso Comune o notaio l’atto cartaceo segue invece le relative modalità di assolvimento dell’imposta.

Quali documenti consegnare

La procedura attuale ruota attorno al Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Per i veicoli che conservano documentazione precedente possono ancora rilevare carta di circolazione e Certificato di Proprietà cartaceo o foglio complementare secondo la situazione del veicolo.

Il modello scaricabile utilizza l’espressione “libretto di circolazione”. Se il veicolo dispone del Documento Unico, nella versione Word è preferibile aggiornare questa parte del testo.

La scrittura prevede inoltre la consegna del libretto di manutenzione e della fotocopia dell’ultimo bollo pagato. Il libretto di manutenzione può essere consegnato se disponibile, mentre la fotocopia dell’ultimo bollo non risulta tra i documenti indicati da ACI come necessari per effettuare il passaggio di proprietà e può quindi essere eliminata dal modello se non serve alle parti.

Se il passaggio di proprietà non viene registrato

È consigliabile non consegnare definitivamente il veicolo confidando semplicemente nel fatto che l’acquirente provvederà in seguito alla trascrizione. Fino all’aggiornamento del PRA il precedente proprietario può infatti continuare a risultare intestatario e trovarsi coinvolto in problemi relativi a multe, tassa automobilistica o altri eventi riferiti al veicolo.

ACI prevede una specifica procedura di registrazione a tutela del venditore quando l’acquirente non ha provveduto. In alternativa, in presenza dei relativi presupposti, il venditore può ricorrere al giudice per ottenere un provvedimento che accerti l’avvenuta vendita.

Non è quindi corretto descrivere come rimedio ordinario una generica “perdita di possesso” davanti al Giudice di pace. La soluzione deve essere scelta in relazione alla vendita effettivamente avvenuta e alla documentazione disponibile.

Se viene scoperto un vizio dopo la vendita

Nella vendita tra privati l’articolo 1495 del Codice civile prevede, in via generale, che il compratore denunci il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo un termine diverso stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato. L’azione di garanzia è inoltre soggetta al termine di prescrizione previsto dalla stessa norma.

Per questo motivo, sia venditore sia acquirente dovrebbero conservare la scrittura privata, la documentazione sul pagamento, le fotografie, gli eventuali rapporti tecnici e le comunicazioni relative alla vendita. Questi elementi possono essere rilevanti se successivamente sorgono contestazioni sulle condizioni dell’auto o sulle dichiarazioni rese al momento dell’acquisto. Il fac simile presente in questa pagina è adatto soltanto a una vendita realmente conclusa tra privati. Se il venditore opera nell’ambito della propria attività professionale e l’acquirente è un consumatore, trovano applicazione regole differenti e la clausola “visto e piaciuto” non può essere utilizzata per eliminare i diritti inderogabili riconosciuti dalla normativa consumeristica.

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