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Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video Word e PDF

Aggiornato il 22/09/2026

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  4. Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un modello Word e un fac simile PDF di liberatoria per autorizzare l’utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di immagini e riprese video nelle quali una persona è riconoscibile. Il documento può essere utilizzato, adattandolo al caso concreto, per servizi fotografici, eventi, siti internet, social network, materiale promozionale e altre forme di comunicazione.

L’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine e gli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali sono collegati ma non coincidono. Se l’utilizzo è circoscritto a determinati canali, finalità o periodi, è opportuno specificarli espressamente invece di ricorrere a un’autorizzazione indistinta.

Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video Word

Il formato Word è indicato quando è necessario personalizzare la liberatoria, per esempio limitando l’autorizzazione a un sito, a determinati social network, a una campagna pubblicitaria, a uno specifico evento o a un periodo definito.

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Liberatoria per utilizzo immagini e video Word
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Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video PDF

Il PDF contiene un fac simile di autorizzazione alla pubblicazione di immagini e riprese video. Prima della firma è opportuno verificare che l’ampiezza dell’autorizzazione corrisponda effettivamente all’utilizzo previsto. Per condizioni più specifiche è preferibile personalizzare il modello Word.

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Liberatoria per utilizzo immagini e video PDF
1 file(s)
Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video
Modulo Liberatoria per Utilizzo Immagini e Video

A cosa serve la liberatoria per immagini e video

La liberatoria permette alla persona ritratta di autorizzare determinati utilizzi della propria immagine. La disciplina del diritto all’immagine deriva, tra l’altro, dall’articolo 10 del Codice civile e dagli articoli 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Come regola generale, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Quando la fotografia o il video consentono di identificare una persona fisica, l’immagine costituisce anche un dato personale. Questo non significa che ogni fotografia sia automaticamente una categoria particolare di dati, comunemente definita dato sensibile. L’utilizzo deve però rispettare il Regolamento UE 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 196/2003, rimasto in vigore e adeguato al GDPR dal decreto legislativo 101/2018.

Per questo motivo è utile distinguere due aspetti. La liberatoria disciplina l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine, mentre la normativa privacy richiede che il trattamento dei dati abbia una base giuridica adeguata e che l’interessato riceva le informazioni previste dal GDPR. Quando il trattamento si fonda sul consenso, questo deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.

Quando il consenso all’immagine non è necessario

L’articolo 97 della Legge 633/1941 contempla alcune ipotesi nelle quali il consenso della persona ritratta non è richiesto, per esempio quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali oppure è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Queste eccezioni non devono però essere interpretate come un’autorizzazione generale a pubblicare qualsiasi fotografia scattata in un luogo pubblico. Devono ricorrere concretamente le condizioni previste dalla legge e rimane inoltre il divieto di utilizzare il ritratto quando la pubblicazione o commercializzazione arreca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona.

In particolare, la presenza di una persona a una manifestazione pubblica non rende automaticamente libera qualsiasi utilizzazione promozionale o commerciale della sua immagine. Se il soggetto viene isolato, messo in primo piano o utilizzato per pubblicizzare prodotti, servizi o attività, è prudente acquisire una specifica autorizzazione quando non sussiste un’altra chiara base giuridica.

Liberatoria per immagini di minorenni

La pubblicazione delle immagini dei minori richiede cautele maggiori. Quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, per la pubblicazione delle immagini del minore sui social network deve essere acquisito il consenso di entrambi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito questo principio anche nel 2026, richiamando la particolare protezione riconosciuta ai minori e i rischi derivanti dalla diffusione online.

Se la responsabilità genitoriale è esercitata da un solo soggetto oppure è presente un tutore, la sottoscrizione deve provenire dal soggetto legittimato a decidere. Prima della pubblicazione deve comunque essere valutato il superiore interesse del minore: la firma dei genitori non rende automaticamente appropriato qualsiasi tipo di diffusione.

Come compilare la liberatoria

Una liberatoria utilizzabile dovrebbe individuare con precisione chi concede l’autorizzazione, chi utilizzerà le immagini e per quali finalità. È opportuno indicare:

  • dati della persona ritratta: nome, cognome e informazioni necessarie alla sua identificazione;
  • minori: dati del minore e dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o del tutore;
  • soggetto autorizzato: fotografo, professionista, società, associazione, ente o altra organizzazione che utilizzerà il materiale;
  • riprese interessate: evento, servizio fotografico, progetto, data e luogo oppure altri elementi che permettano di individuare immagini e video autorizzati;
  • finalità: informativa, editoriale, istituzionale, promozionale, pubblicitaria o altra finalità concretamente prevista;
  • canali di utilizzo: sito internet, social network, stampa, brochure, video, piattaforme online o altri mezzi;
  • durata: periodo dell’autorizzazione o criteri utilizzati per determinarlo;
  • corrispettivo: indicazione se l’autorizzazione è concessa gratuitamente oppure a fronte di un compenso;
  • eventuali limiti: restrizioni sulla modifica delle immagini, sul loro trasferimento a terzi o su particolari utilizzi;
  • luogo, data e firma: elementi utili a provare il rilascio dell’autorizzazione.

Una formula estremamente ampia, come un’autorizzazione senza limiti di tempo, luogo o mezzo, deve essere valutata con attenzione. Se l’utilizzo effettivo è noto e circoscritto, indicare finalità e canali specifici rende più chiaro ciò che la persona sta autorizzando e riduce il rischio di contestazioni successive.

Quando servono soltanto fotografie, senza riprese video, è disponibile anche il modello di liberatoria fotografica.

Informativa privacy e consenso

La semplice firma della liberatoria non sostituisce automaticamente l’informativa sul trattamento dei dati personali. Se un’impresa, un’associazione, un professionista o un’altra organizzazione raccoglie immagini riconducibili a persone identificabili, deve individuare la base giuridica del trattamento e fornire, quando previsto, l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.

L’informativa deve chiarire almeno chi è il titolare del trattamento, le finalità, la base giuridica, i destinatari o le categorie di destinatari, il periodo o i criteri di conservazione, gli eventuali trasferimenti di dati e i diritti dell’interessato. Il testo ufficiale del Regolamento UE 2016/679 disciplina contenuto dell’informativa e condizioni del consenso.

Se la pubblicazione delle immagini è basata sul consenso privacy, l’interessato deve poter comprendere separatamente quali utilizzi sta accettando. In particolare, quando sono previste finalità o canali differenti, una sola autorizzazione generica può non essere sufficiente: è preferibile rendere distinguibili le diverse scelte, soprattutto quando le immagini possono essere diffuse su siti web, social network o comunicate a soggetti terzi.

Per situazioni nelle quali è necessario raccogliere un consenso privacy separato è disponibile anche il modulo di consenso al trattamento dei dati personali. Anche questo documento non sostituisce l’informativa che il titolare deve rendere quando prevista dalla normativa.

Revoca del consenso

Quando il trattamento dei dati personali si fonda sul consenso, l’articolo 7 del GDPR riconosce all’interessato il diritto di revocarlo in qualsiasi momento e stabilisce che la revoca deve essere facile quanto il suo rilascio. La revoca non rende illeciti i trattamenti effettuati legittimamente prima della sua comunicazione, ma incide sulle attività future che si basano esclusivamente su quel consenso.

È quindi utile che l’informativa indichi un recapito o una procedura chiara attraverso cui chiedere la revoca. Gli eventuali effetti della revoca sull’autorizzazione all’immagine, sui materiali già pubblicati, sui rapporti contrattuali e sugli obblighi di conservazione devono essere valutati in relazione allo specifico utilizzo e alle altre basi giuridiche eventualmente applicabili.

Firma e conservazione della liberatoria

La liberatoria deve essere sottoscritta dal soggetto che concede l’autorizzazione o, nei casi previsti, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La controfirma del soggetto autorizzato può essere utile quando il documento contiene anche accordi reciproci, un compenso o altre condizioni contrattuali.

Non è prevista, in via generale, una registrazione della liberatoria presso un ente pubblico. È però opportuno conservarne una copia insieme alla versione dell’informativa privacy consegnata all’interessato e agli elementi che permettono di dimostrare quando e per quali finalità il consenso è stato acquisito. La consegna può avvenire in formato cartaceo o elettronico, purché sia possibile documentarne adeguatamente la provenienza e il contenuto.

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