In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile lettera di recesso socio BCC editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di lettera di recesso socio BCC.
Lettera di Recesso Socio BCC
Recedere dalla compagine sociale di una Banca di Credito Cooperativo significa esercitare un diritto che ha la propria base normativa in più disposizioni del codice civile. Punto di partenza è l’articolo 2532, che sancisce la facoltà del socio cooperatore di abbandonare la società “nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo”. Questa clausola generale però non esaurisce il perimetro delle cause legittimanti l’uscita, perché il legislatore, fin dalla riforma del 2003, ha voluto rendere applicabile alla cooperativa il regime di recesso dettato in materia di società per azioni. La porta d’ingresso è l’articolo 2519, che rinvia, quando non altrimenti disciplinato, alle regole delle spa. Di conseguenza l’articolo 2437, anche se ideato per la società capitalistica classica, integra a tutti gli effetti il sistema delle cooperative, comprese le BCC, e consente al socio di far valere il proprio diritto di exit ogniqualvolta ricorra una delle ipotesi tassative che vi sono elencate.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nell’ambito di operazioni straordinarie, non occorre fermarsi all’etichetta formale dell’atto deliberato. In apparenza la fusione tra BCC non rientra tra i casi di recesso automatico elencati lettera per lettera nell’articolo 2437. Però, là dove la fusione si inserisce nel contesto più ampio della costituzione di un gruppo bancario cooperativo retto dall’attività di direzione e coordinamento di una spa, modello introdotto dalla riforma del Gruppo Bancario Cooperativo, la dottrina e talune pronunce di merito hanno riconosciuto che si realizza una trasformazione in senso sostanziale, perché le banche locali vengono ad assoggettarsi a un potere di controllo esercitato da un soggetto di tipo societario eterogeneo. Il passaggio dall’autonomia cooperativa al vincolo di direzione di una capogruppo spa muta l’essenza del rapporto sociale e può essere sussunto nell’alveo dell’articolo 2437, lettera b), che tutela il socio quando la società “modifica l’oggetto sociale o trasforma la società”. L’argomento è rafforzato dalla considerazione che il recesso serve a proteggere l’investimento di chi ha aderito a un’entità ispirata a principi mutualistici e si ritrova, a seguito di interventi calati dall’alto, in un perimetro imprenditoriale diverso, gerarchizzato e sottoposto a logiche di gruppo che non coincidevano con l’assetto originario votato in assemblea.
Un secondo ambito che frequentemente innesca il recesso riguarda i diritti di partecipazione, concetto che la lettera g) dell’articolo 2437 individua come presupposto per l’uscita qualora lo statuto sia modificato in senso peggiorativo per il socio. Il legislatore non ha definito in via esaustiva che cosa debba intendersi per “diritti di partecipazione”, ma la Suprema Corte ha chiarito che, in un’ottica restrittiva che eviti derive dilatatorie della norma, rientrano comunque i diritti patrimoniali legati alla partecipazione, primi fra tutti quelli relativi alla quota di utili distribuibili. Accade così che, se l’assemblea di una BCC delibera di abbattere la percentuale di utile destinata ai soci, incrementando la parte da accantonare a riserva obbligatoria o statutaria, i soci di minoranza che si vedono ridurre il dividendo potenziale possano esercitare il recesso perché l’intervento statutario incide direttamente, e non meramente in via indiretta, sulla loro posizione patrimoniale. La pronuncia che ha fissato il principio è netta nel tracciare il confine: soltanto le modifiche che toccano in modo immediato e diretto quel diritto, senza ulteriori passaggi intermedi, integrano la causa di recesso; in caso contrario si correrebbe il rischio di trasformare l’istituto in una valvola di fuga generalizzata, incompatibile con la logica del principio maggioritario che governa la vita societaria.
Una volta stabilito che la causa di recesso è presente, il socio interessato deve esercitare il diritto con una dichiarazione unilaterale rivolta alla BCC, di solito per iscritto, nei termini perentori fissati dallo statuto o, in assenza di disciplina, entro novanta giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. La comunicazione, da inoltrare con raccomandata o PEC, dovrebbe contenere la richiesta di rimborso delle azioni, il riferimento alla delibera che ha fatto scattare il diritto di recesso e la dichiarazione di non avere pendenze aperte verso la banca. In caso contrario la cooperativa ha titolo per compensare i crediti vantati nei confronti del socio con quanto dovuto a titolo di liquidazione della partecipazione. La banca, ricevuta la dichiarazione, procede alla liquidazione del valore delle azioni nel rispetto dell’articolo 2473 per le srl e 2437-ter per le spa, norme richiamate in via analogica. Il criterio è quello del valore di patrimonio netto, calcolato sull’ultimo bilancio approvato o su quello infrannuale predisposto dal consiglio di amministrazione: nel mondo BCC ciò significa che il rimborso avverrà, nella maggior parte dei casi, al valore nominale delle quote più eventuali sovrapprezzi iscritti a capitale, poiché la legislazione speciale impone la restituzione al prezzo “di libro” e non a valori di mercato che potrebbero risultare gonfiati.
Fino alla data di liquidazione il socio recedente conserva tutti i diritti patrimoniali, compreso quello agli utili eventualmente deliberati prima del perfezionamento della sua uscita. Non può però partecipare alle deliberazioni relative alla determinazione del proprio rimborso; ciò evita conflitti di interesse e possibili condizionamenti: decide il consiglio di amministrazione, coadiuvato dall’organo di controllo e da un esperto indipendente se lo statuto lo prevede. Se la banca non provvede entro centottanta giorni il socio può ricorrere al tribunale per far nominare un perito che determini il valore delle quote.
Un profilo peculiare delle cooperative di credito è il vincolo di non restituzione immediata qualora la riduzione di patrimonio derivante dal recesso metta in pericolo il rispetto dei requisiti prudenziali imposti da Banca d’Italia. In tale eventualità, la liquidazione può essere sospesa finché non intervenga l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza o non vengano ripristinati i coefficienti patrimoniali. La giurisprudenza ha riconosciuto che tale sospensione costituisce una giustificazione legittima dell’inadempimento e congela il diritto del socio al pagamento fino al venir meno dell’impedimento regolamentare.

Fac Simile Lettera di Recesso Socio BCC Word
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