In questa pagina sono disponibili il modulo TFR2 in formato Word e PDF per comunicare la scelta relativa alla destinazione del trattamento di fine rapporto. Il TFR2 riguarda il regime applicabile ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 e con decorrenza del rapporto non successiva al 30 giugno 2026.
Per le nuove assunzioni da luglio 2026 il documento da utilizzare è invece il nuovo modulo TFR3, introdotto dal decreto interministeriale del 4 settembre 2026. Il TFR3 ufficiale è disponibile nella sezione Modulistica e adempimenti del Ministero del Lavoro. I file TFR2 scaricabili di seguito non devono quindi essere utilizzati per una nuova assunzione iniziata da luglio 2026.
Modulo TFR2 Word da Scaricare
Il file Word è una versione modificabile del modulo TFR2 e può essere compilato al computer inserendo i dati del lavoratore, del datore di lavoro e la scelta relativa alla destinazione del TFR. Non si tratta di un nuovo modulo TFR3.
Modulo TFR2 PDF Editabile
Il PDF riproduce il modulo TFR2 previsto per il precedente regime di scelta della destinazione del TFR. Prima della compilazione è necessario verificare la data di assunzione per accertare che sia questo il documento corretto.

Quando utilizzare il TFR2 e quando il TFR3
| Data di assunzione | Modulo di riferimento | Termine per la scelta |
|---|---|---|
| Da gennaio 2007 al 30 giugno 2026 | TFR2, nei casi ai quali si applica il precedente regime | 6 mesi dalla data di assunzione |
| Da luglio 2026 | TFR3 | 60 giorni dalla data di assunzione |
La distinzione è importante perché dal 1° luglio 2026 sono cambiate sia le modalità di scelta sia il meccanismo applicabile in assenza di una dichiarazione del lavoratore. Il nuovo TFR3 è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, con esclusione dei lavoratori domestici.
Il lavoratore assunto prima del 1° luglio 2026 che si trovi ancora entro il proprio termine di sei mesi resta invece soggetto al precedente meccanismo e può utilizzare il TFR2 pertinente alla propria situazione.
Come compilare il modulo TFR2
Il TFR2 non prevede soltanto due categorie di lavoratori. È articolato in tre sezioni e deve essere compilata esclusivamente quella corrispondente alla posizione del dipendente.
- Sezione 1: lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993.
- Sezione 2: lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ai quali si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono il conferimento del TFR a una forma pensionistica complementare.
- Sezione 3: lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ai quali non si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono tale conferimento.
Nella sezione pertinente il lavoratore indica se intende mantenere il TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 del Codice civile oppure destinarlo, integralmente o nella misura ammessa, a una forma pensionistica complementare. Quando viene scelta una forma di previdenza complementare, il TFR2 prevede anche l’indicazione del fondo e l’allegazione della copia del modulo di adesione.
Il modulo deve essere datato e firmato. Il TFR2 prevede inoltre che una copia venga controfirmata dal datore di lavoro e restituita al lavoratore per ricevuta, così da documentare la consegna e la scelta effettuata.
Cosa succede se il lavoratore non effettua la scelta
Per i lavoratori ai quali continua ad applicarsi il TFR2, il termine previsto dal precedente regime è di sei mesi dall’assunzione. In mancanza di una scelta esplicita opera il meccanismo del silenzio-assenso e il TFR maturando viene destinato alla forma pensionistica complementare individuata secondo le regole applicabili.
Il Fondo di Tesoreria INPS non deve essere confuso con il fondo pensione residuale. Il Fondo di Tesoreria gestisce, nei casi previsti dalla legge, il TFR che continua a essere regolato dall’articolo 2120 del Codice civile. La forma pensionistica complementare residuale utilizzata quando mancano forme collettive di riferimento è invece oggi individuata nel Fondo Cometa.
Nuove regole per chi è assunto dal 1° luglio 2026
Per le assunzioni con decorrenza da luglio 2026 il TFR2 è stato sostituito dal TFR3. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le informazioni sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica interessata dall’adesione automatica e sulle possibilità di scelta. Il lavoratore utilizza il TFR3 anche per dichiarare se si tratta della prima assunzione nel settore privato e, in caso contrario, la propria situazione rispetto a un’eventuale posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR.
Nel caso di prima assunzione il lavoratore dispone di 60 giorni per esercitare una scelta diversa dall’adesione automatica. Può, nei casi previsti, indicare una diversa forma pensionistica oppure scegliere di mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del Codice civile. Se non esercita una diversa opzione entro il termine, l’adesione automatica produce gli effetti previsti dalla nuova disciplina con decorrenza dalla data di assunzione.
Per i lavoratori che non sono alla prima assunzione la disciplina varia anche in base all’esistenza di una precedente posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR. Per questo motivo, in caso di assunzione dal 1° luglio 2026, è preferibile utilizzare direttamente il TFR3 pubblicato dal Ministero del Lavoro e seguire la sezione corrispondente alla propria situazione.
TFR lasciato al datore di lavoro e Fondo di Tesoreria INPS
La scelta di non destinare il TFR alla previdenza complementare non significa necessariamente che le somme rimangano materialmente presso l’azienda. Quando il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dalla legge, il TFR non destinato alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.
Su questo punto è necessario prestare attenzione alle indicazioni contenute nei modelli TFR2 predisposti negli anni precedenti. Dal 2026 la disciplina del Fondo di Tesoreria è cambiata. Per gli anni 2026 e 2027 l’INPS indica come soglia, in via generale, una media annuale di almeno 60 addetti. Le regole aggiornate possono essere verificate nella pagina INPS dedicata al Fondo di Tesoreria e alle nuove soglie dimensionali.
Scelta della destinazione e anticipo del TFR
La scelta effettuata tramite TFR2 o TFR3 riguarda la destinazione del TFR che matura durante il rapporto di lavoro e non deve essere confusa con la richiesta di ottenere anticipatamente somme già accantonate. Per quest’ultima esigenza è disponibile il modulo di richiesta anticipo TFR, che risponde a presupposti e condizioni differenti.