In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto, comunemente indicata come DiRi. Il documento previsto dall’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008 può sostituire una dichiarazione di conformità non prodotta o non più reperibile esclusivamente per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 marzo 2008.
Il fac simile non può essere compilato autonomamente dal proprietario dell’immobile. La DiRi deve essere rilasciata, sotto personale responsabilità e dopo sopralluogo e accertamenti, da uno dei soggetti qualificati previsti dalla normativa. Il D.M. 37/2008 non stabilisce un modello ministeriale unico per la DiRi, a differenza della dichiarazione di conformità.
Fac Simile Dichiarazione di Rispondenza Impianto Word
La versione Word può essere utilizzata come traccia dal professionista o dal responsabile tecnico incaricato, adattando il documento al tipo di impianto, alla qualifica del dichiarante, agli accertamenti effettuati e alla documentazione tecnica necessaria. Prima dell’utilizzo deve essere verificato che il soggetto firmatario possieda i requisiti richiesti dall’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008.
Modulo Dichiarazione di Rispondenza Impianto PDF
Il PDF disponibile è impostato sul caso in cui la dichiarazione venga rilasciata da un responsabile tecnico di un’impresa abilitata con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo. Questo schema non è quindi utilizzabile indistintamente per tutti gli impianti: nei casi ricadenti nell’articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008 la dichiarazione deve essere resa da un professionista iscritto all’albo con le specifiche competenze tecniche e con almeno cinque anni di esercizio professionale nel settore interessato.

Quando si può utilizzare la Dichiarazione di Rispondenza
La disciplina è contenuta nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. L’articolo 7, comma 6, consente di sostituire la dichiarazione di conformità con una DiRi quando la prima non sia stata prodotta oppure non sia più reperibile e l’impianto sia stato eseguito prima del 27 marzo 2008.
Non è quindi corretto limitare in modo generale la DiRi ai soli impianti realizzati tra il 1990 e il 2008. Il testo del decreto fa riferimento agli impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore. Per gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990 esiste inoltre la specifica disciplina dell’articolo 6, comma 3, relativa ai requisiti minimi di adeguatezza.
Al contrario, la DiRi non può essere utilizzata per sostituire una dichiarazione di conformità mancante relativa a lavori eseguiti dopo il 26 marzo 2008. Il Ministero ha chiarito che, in questi casi, non è possibile sanare la mancanza documentale mediante una DiRi. Quando necessario, occorre valutare con un’impresa abilitata gli interventi da eseguire e la documentazione di conformità relativa ai lavori effettivamente realizzati. I chiarimenti ministeriali sono raccolti nel Massimario del Ministero sul D.M. 37/2008.
Chi può firmare la DiRi
La qualifica del soggetto che rilascia la dichiarazione dipende dalle caratteristiche dell’impianto. Per gli impianti che rientrano nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, la DiRi deve essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la dichiarazione.
Per gli impianti che non rientrano nell’articolo 5, comma 2, la dichiarazione può essere resa anche da un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’articolo 3 e operante nello specifico settore impiantistico.
Non è quindi sufficiente che il proprietario, un installatore privo dei requisiti oppure un tecnico competente in un settore diverso compili e firmi il fac simile. Il dichiarante assume personalmente la responsabilità dell’accertamento e deve possedere i requisiti previsti dalla norma.
Sopralluogo, verifiche e allegati
La DiRi non consiste nella semplice compilazione di un modulo. L’articolo 7 richiede che venga resa in esito a sopralluogo e accertamenti. Il tecnico deve quindi esaminare concretamente l’impianto ed effettuare le verifiche necessarie in relazione alla sua tipologia, alle caratteristiche dell’edificio e alle condizioni riscontrate.
La dichiarazione deve individuare il dichiarante, l’impianto, l’immobile nel quale è installato, il proprietario o committente e, per quanto ricostruibile, il periodo di realizzazione. Deve inoltre dare conto delle verifiche effettuate e dell’esito degli accertamenti.
Il Ministero ha chiarito che, dovendo sostituire la dichiarazione di conformità e i relativi allegati mancanti, la DiRi deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria a rappresentare l’impianto verificato. A seconda del caso possono quindi essere necessari uno schema dell’impianto, disegni planimetrici, una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione e gli esiti delle prove effettuate. La sola pagina del fac simile non è necessariamente sufficiente.
Impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990
Per gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990, l’articolo 6, comma 3, del D.M. 37/2008 stabilisce una regola specifica. Tali impianti sono considerati adeguati quando dispongono di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all’origine, protezione contro i contatti diretti e protezione contro i contatti indiretti oppure di un interruttore differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Questi criteri non devono però essere estesi indistintamente a tutti gli impianti elettrici costruiti prima del 2008. Si tratta della specifica previsione normativa per le unità immobiliari ad uso abitativo realizzate prima del 13 marzo 1990. La possibilità di rilasciare la DiRi deve comunque essere valutata dal professionista o dal responsabile tecnico incaricato dopo gli accertamenti necessari.
Differenza tra DiRi e Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Rispondenza riguarda la particolare situazione degli impianti anteriori al 27 marzo 2008 privi della documentazione di conformità prevista. Non sostituisce normalmente la documentazione relativa a un nuovo impianto, a una trasformazione, a un ampliamento o a una manutenzione straordinaria eseguiti oggi.
Per i lavori soggetti al D.M. 37/2008 eseguiti attualmente, al termine dell’intervento è l’impresa installatrice abilitata a rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7. Per esempio, per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione è disponibile anche il modello di dichiarazione di conformità dell’impianto termico.
Nuova fornitura e aumento di potenza
L’articolo 8, comma 3, del D.M. 37/2008 prevede un adempimento specifico in caso di nuova fornitura. Entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, il committente deve consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità oppure, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 7, comma 6, copia della Dichiarazione di Rispondenza.
La documentazione è richiesta anche nei casi di aumento della potenza impegnata individuati dallo stesso articolo 8. Per gli impianti elettrici assume rilievo, tra gli altri casi previsti dalla norma, il raggiungimento della potenza di 6 kW. Per il gas sono inoltre previste specifiche disposizioni in caso di nuova fornitura e variazione della portata termica.
Non è quindi esatto considerare la DiRi come un documento da presentare necessariamente prima di qualsiasi attivazione. La norma stabilisce, nei casi indicati, la consegna della documentazione entro 30 giorni dall’allacciamento. In mancanza della documentazione prevista, il fornitore o distributore può, previo congruo avviso e salvi i provvedimenti delle autorità competenti, sospendere la fornitura secondo quanto stabilito dall’articolo 8.
Dichiarazione di Rispondenza e compravendita immobiliare
La disponibilità della documentazione degli impianti è molto utile durante una compravendita e l’acquirente può richiedere informazioni e garanzie sul loro stato. Tuttavia, non esiste oggi nel D.M. 37/2008 un obbligo generale di allegare la DiRi a ogni rogito. L’articolo 13 del decreto, che originariamente disciplinava specifici obblighi in occasione del trasferimento dell’immobile, è stato abrogato nel 2008.
Come chiarito anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, la presenza delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza non costituisce di per sé una condizione per la validità dell’atto di compravendita. Le parti possono comunque disciplinare nel contratto lo stato degli impianti e la consegna della relativa documentazione.
Tempi per ottenere la dichiarazione
La normativa non stabilisce un termine standard di due settimane per ottenere una DiRi. I tempi dipendono dalle dimensioni e dalla complessità dell’impianto, dalla documentazione già disponibile, dalle verifiche e prove necessarie e dall’eventuale presenza di anomalie che richiedano interventi prima che il tecnico possa assumersi la responsabilità della dichiarazione.
Se durante il sopralluogo emergono difetti o modifiche realizzate successivamente, il professionista deve valutarne gli effetti e non può limitarsi a compilare il modulo. Gli eventuali lavori di adeguamento, trasformazione o rifacimento eseguiti oggi devono essere affidati a imprese abilitate e documentati secondo la disciplina applicabile agli interventi effettivamente eseguiti.