In questa pagina sono disponibili un fac simile Word di ricevuta per prestazione occasionale destinato al caso tipico di un committente che opera come sostituto d’imposta e un modello PDF editabile. I file sono fac simile liberi da adattare alla situazione concreta e non moduli ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS.
Entrambi i modelli prevedono la ritenuta d’acconto del 20%: possono quindi essere utilizzati senza modifiche solo quando il committente è effettivamente tenuto a operarla. Se il pagamento proviene da un privato o da un altro soggetto che non agisce come sostituto d’imposta, la ricevuta deve essere predisposta senza ritenuta.
Fac Simile Ricevuta Prestazione Occasionale Word
Il modello Word è modificabile e può essere completato con i dati del prestatore, del committente, la descrizione dell’attività, il compenso lordo, la ritenuta d’acconto quando dovuta e l’importo netto corrisposto.
Fac Simile Ricevuta Prestazione Occasionale PDF Editabile
Il PDF editabile contiene i campi relativi al prestatore, all’incarico, al compenso, alla ritenuta del 20% e alla modalità di pagamento. Poiché il modello prevede espressamente la ritenuta e una dichiarazione relativa alla soglia annuale di 5.000 euro, prima di utilizzarlo occorre verificare che queste condizioni corrispondano alla propria situazione. È inoltre opportuno integrare nel documento i dati identificativi del committente.
Attenzione al testo del PDF: nel modello scaricabile il riferimento all’art. 67, comma 1, lettera “I” del DPR 917/1986 deve essere inteso come lettera l (elle), relativa ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Se nell’anno è stata superata la franchigia contributiva di 5.000 euro, il modello deve inoltre essere adattato per tenere conto degli eventuali adempimenti previdenziali.
Quando utilizzare la ricevuta per lavoro autonomo occasionale
Questi modelli riguardano il lavoro autonomo occasionale, cioè un’attività svolta autonomamente e senza carattere di abitualità. Se la stessa attività viene esercitata con regolarità, stabilità e continuità, non diventa occasionale semplicemente perché il singolo incarico è saltuario: può invece essere necessario operare nell’ambito di un’attività professionale abituale e utilizzare la relativa documentazione fiscale.
Il lavoro autonomo occasionale non deve inoltre essere confuso con il Libretto Famiglia e con il Contratto di prestazione occasionale disciplinati dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017. Questi ultimi sono strumenti diversi, gestiti attraverso la piattaforma INPS, e non vengono documentati con il fac simile di ricevuta disponibile in questa pagina.
Quando è utile definire per iscritto l’incarico prima di iniziare il lavoro, è possibile predisporre anche un contratto di prestazione d’opera, specificando attività richiesta, compenso, tempi e condizioni concordate.

Quando applicare la ritenuta d’acconto del 20%
L’art. 25 del DPR 600/1973 prevede una ritenuta del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche quando non esercitate abitualmente, quando il pagamento è effettuato da un soggetto tenuto ad agire come sostituto d’imposta.
In questo caso il committente trattiene il 20% del compenso imponibile e lo versa all’Erario. La somma trattenuta costituisce un acconto sulle imposte del prestatore e non coincide necessariamente con l’imposta definitiva dovuta sul reddito.
Se, per esempio, il compenso lordo è di 1.000 euro e l’intera somma è soggetta a ritenuta, nella ricevuta saranno indicati:
- compenso lordo: 1.000 euro;
- ritenuta d’acconto 20%: 200 euro;
- netto corrisposto: 800 euro.
Quando il committente è un privato che non opera come sostituto d’imposta, la ritenuta non viene applicata e, a parità di compenso lordo, l’importo viene corrisposto integralmente. La sola presenza di una Partita IVA del committente non è sempre sufficiente per stabilire se debba essere applicata la ritenuta: occorre verificare il regime del soggetto che effettua il pagamento.
Come compilare la ricevuta
La ricevuta deve permettere di identificare con chiarezza chi ha svolto la prestazione, chi ha effettuato il pagamento e a quale attività si riferisce il compenso. È quindi opportuno inserire:
- nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del prestatore;
- nome e cognome oppure denominazione del committente, indirizzo, codice fiscale ed eventuale Partita IVA;
- data della ricevuta ed eventualmente un numero progressivo, utile per ordinare e rintracciare i documenti;
- descrizione sufficientemente precisa dell’attività svolta e, quando utile, periodo di esecuzione;
- compenso lordo concordato;
- ritenuta d’acconto del 20%, se dovuta;
- eventuali altre trattenute o contributi applicabili;
- importo netto pagato;
- modalità di pagamento;
- firma del prestatore.
Per le attività realmente occasionali l’operazione resta fuori dal campo IVA per mancanza del requisito dell’abitualità previsto dall’art. 5 del DPR 633/1972. La ricevuta non deve quindi esporre l’IVA.
Se la ricevuta viene utilizzata anche come quietanza di pagamento, è preferibile datarla al momento dell’effettivo incasso. Prima del pagamento può essere trasmesso al committente un prospetto con gli importi dovuti, evitando però di dichiarare come già ricevuta una somma non ancora incassata.
Marca da bollo e soglia di 5.000 euro
Marca da bollo
Per una ricevuta relativa a un’operazione non soggetta a IVA, quando la somma indicata supera 77,47 euro è normalmente dovuta una marca da bollo da 2 euro sull’originale. La soglia corretta è quindi 77,47 euro, non 77,46 euro.
Soglia INPS di 5.000 euro
I 5.000 euro annui non rappresentano un limite generale oltre il quale una prestazione cessa automaticamente di essere occasionale e non costituiscono una soglia che determina l’obbligo di apertura della Partita IVA.
Si tratta invece di una franchigia contributiva. L’INPS specifica che, per i lavoratori autonomi occasionali, i primi 5.000 euro annui sono esclusi dall’obbligo contributivo; superata la franchigia, il lavoratore è tenuto agli adempimenti previsti per la Gestione Separata e deve comunicare tempestivamente il superamento ai committenti. Le indicazioni aggiornate sono disponibili nella pagina INPS dedicata ai contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
Il PDF disponibile in questa pagina contiene una dichiarazione secondo cui non sono stati superati 5.000 euro di compensi occasionali nell’anno: non deve quindi essere sottoscritta se tale dichiarazione non corrisponde alla situazione reale.
Rimborsi spese e consegna della ricevuta
Se oltre al compenso devono essere rimborsate spese sostenute per l’incarico, è opportuno indicarle separatamente e conservare i relativi giustificativi. Non è corretto presumere che qualsiasi rimborso documentato sia automaticamente escluso dal reddito o dalla ritenuta: il trattamento può dipendere dalla natura del rimborso e dalle modalità con cui la spesa è stata sostenuta e riaddebitata. Per riepilogare i costi è possibile utilizzare anche un fac simile di nota spese.
Dopo la compilazione, la ricevuta può essere consegnata al committente in formato cartaceo oppure trasmessa elettronicamente, secondo quanto concordato. È consigliabile conservarne una copia insieme alla prova del pagamento e agli eventuali giustificativi delle spese. Quando è dovuta l’imposta di bollo, deve essere assolto anche il relativo adempimento sull’originale del documento.