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Fac Simile Contratto di Factoring Word e PDF

Aggiornato il 23/08/2026

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  4. Fac Simile Contratto di Factoring Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile di contratto di factoring in formato Word e un modello PDF editabile da compilare. Il documento disciplina un rapporto nel quale un’impresa cede crediti commerciali a un factor, stabilendo quali crediti sono compresi, le modalità di cessione e incasso, le garanzie e la ripartizione del rischio di insolvenza.

Si tratta di fac simile liberamente adattabili e non di moduli ufficiali. Il modello disponibile è impostato soprattutto su crediti derivanti da forniture di merci e prevede sia crediti accettati pro soluto sia crediti pro solvendo. Le clausole devono quindi essere verificate rispetto all’operazione effettivamente concordata con il factor.

Modello Contratto di Factoring Word

La versione Word è indicata quando occorre modificare la struttura dell’accordo, le categorie di crediti ceduti, le garanzie, le modalità di approvazione dei crediti e le cause di cessazione del rapporto.

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FAC SIMILE CONTRATTO DI FACTORING
1 file(s)

Fac Simile Contratto di Factoring PDF Editabile

Il PDF riproduce lo schema del contratto di factoring da completare con i dati mancanti. Prima della sottoscrizione è necessario verificare che le clausole corrispondano alle condizioni economiche e operative realmente pattuite.

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Contratto di Factoring PDF
1 file(s)
Fac Simile Contratto di Factoring Word e PDF
Fac Simile Contratto di Factoring Word e PDF

Come funziona il factoring

Con il factoring un’impresa, normalmente indicata come cedente o fornitore, trasferisce al factor crediti sorti nell’esercizio della propria attività. Il factor può occuparsi della gestione e dell’incasso dei crediti e, quando previsto dal contratto, anticiparne in tutto o in parte il valore prima della scadenza.

Non è quindi corretto considerare ogni factoring come un finanziamento che determina necessariamente un’immediata anticipazione dell’intero credito. Il contenuto concreto può comprendere gestione del portafoglio crediti, incasso, anticipazione finanziaria e, nel factoring pro soluto, assunzione del rischio di insolvenza entro i limiti concordati.

La disciplina italiana di riferimento è la Legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa. Essa si applica quando il cedente è un imprenditore, i crediti derivano da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa e il cessionario possiede i requisiti stabiliti dalla legge. Quando tali condizioni non ricorrono, resta applicabile la disciplina generale della cessione del credito prevista dal Codice civile.

Per una cessione occasionale che non comprende i servizi tipici di un rapporto di factoring può quindi essere più appropriato utilizzare un fac simile di cessione del credito.

Factoring pro solvendo e pro soluto

La distinzione riguarda soprattutto il rischio di insolvenza del debitore ceduto. Nel factoring pro solvendo tale rischio rimane, nei limiti previsti dal contratto, a carico del cedente. Se il debitore non paga, il factor può quindi esercitare nei confronti del cedente i diritti stabiliti nell’accordo.

Nel factoring pro soluto il factor rinuncia invece, per i crediti approvati e nei limiti concordati, alla garanzia relativa alla solvibilità del debitore. Non significa però che il cedente sia liberato da qualsiasi possibile responsabilità: restano da considerare, per esempio, le garanzie relative all’esistenza e alla validità del credito, le contestazioni derivanti dal rapporto commerciale sottostante e le eventuali esclusioni espressamente previste dal contratto.

La distinzione assume particolare rilievo perché l’articolo 4 della Legge 52/1991 stabilisce, come regola applicabile alle cessioni rientranti nella legge, che il cedente garantisce la solvibilità del debitore entro il limite del corrispettivo pattuito, salvo rinuncia totale o parziale del cessionario alla garanzia. È quindi essenziale indicare con precisione quali crediti vengono assunti pro soluto.

Crediti presenti, futuri e cessione in massa

La Legge 52/1991 permette di cedere anche crediti futuri e crediti in massa. Per la cessione in massa di crediti futuri sono però previste regole specifiche: in particolare, i crediti devono derivare da contratti da stipulare entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi e l’oggetto della cessione deve essere determinabile secondo i criteri previsti dalla legge.

Il fac simile scaricabile è più restrittivo: prevede che il fornitore sottoponga al factor i contratti di fornitura e disciplina l’approvazione dei relativi crediti. Se si vuole stipulare un accordo continuativo comprendente crediti futuri o interi portafogli, è quindi necessario adattare le clausole e definire con precisione categorie di debitori, crediti inclusi, periodo interessato e criteri di accettazione.

Come compilare il contratto di factoring

Prima della firma devono essere definiti almeno gli elementi che incidono sull’estensione della cessione e sugli obblighi economici delle parti.

  • Parti: indicare dati completi dell’impresa cedente e del factor.
  • Crediti: specificare origine, debitori, categorie di rapporti e criteri con cui vengono individuati i crediti ceduti.
  • Approvazione: stabilire se il factor debba approvare preventivamente i singoli crediti e con quali modalità.
  • Pro soluto o pro solvendo: precisare per quali crediti il factor assume il rischio di insolvenza e per quali tale rischio rimane al cedente.
  • Corrispettivo e anticipazioni: indicare prezzo della cessione, eventuale percentuale anticipata, tempi di accredito, interessi, commissioni e altre spese.
  • Garanzie del cedente: disciplinare esistenza dei crediti, documentazione, contestazioni dei debitori e altre condizioni richieste dal factor.
  • Incasso: stabilire chi comunica la cessione al debitore e su quale conto devono essere effettuati i pagamenti.
  • Durata e cessazione: indicare durata del rapporto, recesso, risoluzione e sorte delle cessioni già perfezionate.
  • Foro competente: completare la clausola soltanto dopo avere verificato quale foro le parti intendano validamente individuare.

Comunicazione della cessione al debitore

Il debitore ceduto non è normalmente parte del contratto stipulato tra cedente e factor e il suo consenso non costituisce, in linea generale, un requisito per concludere la cessione. È però importante disciplinare correttamente la comunicazione della cessione, affinché il debitore sappia a chi deve effettuare il pagamento e per gestire gli effetti del trasferimento nei suoi confronti.

Il modello scaricabile prevede la comunicazione delle cessioni mediante raccomandata. Questa è una modalità contrattualmente utilizzabile, ma non deve essere interpretata come l’unico sistema ammesso in qualsiasi operazione di factoring. Modalità, soggetto incaricato della comunicazione e documentazione da utilizzare devono essere coordinati con il contratto e con la disciplina applicabile.

Chi può svolgere il ruolo di factor

Il campo del modello relativo al factor non dovrebbe essere compilato indicando una società qualsiasi. Per le cessioni disciplinate dalla Legge 52/1991, il cessionario deve rientrare tra i soggetti individuati dall’articolo 1 della legge, tra cui banche e intermediari finanziari abilitati all’acquisto di crediti di impresa, salve le ulteriori ipotesi previste dalla norma.

Quando l’attività finanziaria viene svolta professionalmente nei confronti del pubblico, è importante verificare l’abilitazione dell’intermediario. La Banca d’Italia mette a disposizione la consultazione degli albi e degli elenchi di vigilanza, attraverso cui è possibile controllare l’iscrizione di banche e intermediari finanziari e le attività che sono autorizzati a svolgere.

Clausole del fac simile da verificare prima della firma

Il modello disponibile prevede che alcuni crediti possano essere approvati pro soluto e altri pro solvendo, che i contratti di fornitura siano sottoposti preventivamente al factor e che i crediti vengano offerti in cessione entro trenta giorni dalla spedizione delle merci. Questi elementi appartengono allo schema contrattuale proposto e non costituiscono termini generali imposti dalla legge per ogni rapporto di factoring.

Il fac simile è inoltre costruito attorno alla vendita di merci. Se i crediti derivano dalla prestazione di servizi o da rapporti commerciali di altra natura, occorre modificare definizioni e clausole relative a contratti di fornitura, spedizione e consegna.

Tra le cause di risoluzione il modello utilizza anche il riferimento alla dichiarazione di fallimento. La disciplina italiana della crisi d’impresa utilizza oggi, nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la nozione di liquidazione giudiziale. La clausola deve quindi essere aggiornata e coordinata con le procedure concorsuali attualmente applicabili.

Firma e conservazione del contratto

Una volta definite le condizioni, il contratto deve essere completato senza lasciare spazi relativi a elementi essenziali dell’accordo e sottoscritto dai soggetti muniti dei necessari poteri. È opportuno conservare insieme al contratto anche gli allegati che identificano i crediti, le comunicazioni di approvazione del factor, le notifiche ai debitori e la documentazione relativa alle singole cessioni.

Per rapporti continuativi o di importo rilevante un fac simile generico non sostituisce le condizioni contrattuali predisposte dall’intermediario né la verifica delle conseguenze finanziarie, fiscali e contabili dell’operazione. In particolare devono essere controllati costi, interessi, garanzie, condizioni di riacquisto o rimborso dei crediti e limiti effettivi dell’eventuale copertura pro soluto.

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