In questa pagina sono disponibili un fac simile di Comunicazione Fine Lavori in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento può essere utilizzato come traccia per comunicare al Comune la data di ultimazione di un intervento edilizio e indicare gli estremi della relativa pratica.
Per la comunicazione di fine lavori esiste una modulistica edilizia unificata, ma Regioni e Comuni possono prevedere modelli adattati e procedure telematiche proprie. Prima della presentazione è quindi necessario verificare le istruzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia competente.
Fac Simile Comunicazione Fine Lavori Word
Il formato Word è indicato quando occorre adattare il documento alla pratica concreta, modificare i campi o inserire gli allegati richiesti dal Comune. Prima dell’utilizzo è opportuno confrontarlo con la modulistica ufficiale prevista per il titolo edilizio interessato.
Fac Simile Comunicazione Fine Lavori PDF Editabile
Il PDF editabile può essere utilizzato per compilare i dati previsti dal modello senza modificare la struttura del documento. Anche in questo caso deve essere verificato che lo Sportello Unico competente accetti il modello e non richieda la compilazione di un proprio modulo o l’invio tramite portale.

Quando Utilizzare la Comunicazione di Fine Lavori
La comunicazione serve a informare l’amministrazione della data in cui sono terminati i lavori riferiti a una determinata pratica edilizia. Non deve però essere considerata un adempimento identico per qualsiasi intervento. Titolo edilizio, normativa regionale e istruzioni comunali determinano modalità di presentazione, soggetti tenuti alla firma e documenti da allegare.
La modulistica unificata nazionale comprende uno specifico modello di Comunicazione di Fine Lavori, adottato con l’Accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017. Il modello è tuttora pubblicato sul portale governativo Italia Semplice. Prima di utilizzare un fac simile generico è comunque necessario verificare la versione adottata dalla Regione e dal Comune nel quale si trova l’immobile.
Per gli interventi soggetti a CILA, l’articolo 6-bis, comma 3, del D.P.R. 380/2001 disciplina anche l’ipotesi in cui alla comunicazione di fine lavori sia allegata la documentazione prescritta per la variazione catastale. Per le procedure concrete occorre fare riferimento alla modulistica e alle istruzioni del SUE competente.
Una disciplina specifica riguarda la SCIA alternativa al permesso di costruire prevista dall’articolo 23 del D.P.R. 380/2001. In questo caso l’interessato è tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione e, una volta concluso l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato deve presentare anche il certificato di collaudo finale previsto dalla stessa disposizione. Il semplice fac simile di comunicazione disponibile in questa pagina non sostituisce tale certificato.
Come Compilare il Modello
I dati richiesti devono corrispondere alla pratica edilizia effettivamente presentata. In base al modello adottato dall’amministrazione, possono essere necessari:
- dati del titolare della pratica e, quando applicabile, della società o del procuratore;
- Comune e Sportello Unico destinatario;
- indirizzo e dati identificativi dell’immobile;
- numero, protocollo e data della CILA, SCIA, permesso di costruire o altro titolo interessato;
- data effettiva di ultimazione dei lavori;
- indicazione dell’eventuale fine lavori parziale, quando ammessa e prevista dal modulo utilizzato;
- dati e firma dei soggetti richiesti dalla specifica procedura;
- elenco degli allegati effettivamente dovuti.
Non devono essere inserite dichiarazioni generiche di conformità urbanistica, strutturale o impiantistica se non sono previste dal procedimento e non possono essere effettivamente rese dal soggetto che firma. Se lo stato realizzato differisce dal progetto depositato, è necessario far verificare al tecnico il procedimento corretto prima di presentare la chiusura della pratica. Può inoltre essere utile verificare la documentazione relativa allo stato legittimo dell’immobile quando emergono difformità o precedenti edilizi da ricostruire.
Allegati e Modalità di Presentazione
Non esiste un elenco di allegati valido indistintamente per ogni comunicazione. A seconda dell’intervento possono essere richiesti documenti catastali, dichiarazioni o certificazioni relative agli impianti, documentazione energetica, atti relativi alle strutture, certificati di collaudo o altri elaborati previsti dalla disciplina applicabile. Anche gli eventuali diritti di segreteria dipendono dall’amministrazione competente e non devono essere considerati automaticamente dovuti.
La presentazione avviene normalmente allo Sportello Unico competente con il canale stabilito dal Comune, spesso attraverso un portale telematico. PEC, posta elettronica o consegna diretta devono essere utilizzate soltanto quando ammesse dalle istruzioni dell’ente. È opportuno conservare la ricevuta telematica o il protocollo della comunicazione insieme alla pratica edilizia.
Termini, Permesso di Costruire e Agibilità
Non esiste un unico termine nazionale di presentazione della comunicazione di fine lavori applicabile allo stesso modo a ogni titolo edilizio. Per il permesso di costruire, l’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che nel titolo siano indicati i termini di inizio e ultimazione: salvo le ipotesi di proroga previste dalla legge, il termine per iniziare non può essere superiore a un anno dal rilascio e quello per ultimare non può superare tre anni dall’inizio. La decadenza riguarda la parte dell’intervento non eseguita entro il termine e non significa che le opere regolarmente realizzate diventino automaticamente abusive.
La mancata o tardiva comunicazione di fine lavori non comporta inoltre, di per sé, che un’opera regolarmente autorizzata diventi abusiva o che debba essere demolita. Le conseguenze devono essere valutate in base al titolo, alla normativa regionale, alle regole comunali e all’eventuale presenza di effettive difformità edilizie. Il riferimento generale è il D.P.R. 380/2001. La comunicazione di fine lavori non coincide infine con la segnalazione certificata di agibilità. Quando ricorrono i casi indicati dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, la segnalazione di agibilità costituisce un distinto adempimento e deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, con la documentazione richiesta dalla norma. Il fac simile disponibile in questa pagina non sostituisce la segnalazione certificata di agibilità.