In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF compilabile di contratto di appalto tra privati. Entrambi i documenti sono predisposti specificamente per lavori edili, come la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, e comprendono clausole su progetto, materiali, varianti, pagamenti, verifica finale, garanzie e tempi di esecuzione.
Si tratta di fac simile liberamente adattabili, non di moduli ufficiali. Il formato Word è preferibile quando occorre modificare le clausole in base ai lavori e agli accordi effettivi; il PDF è indicato quando l’impostazione proposta corrisponde già al caso concreto.
Fac Simile di Contratto di Appalto tra Privati Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati delle parti, la descrizione dell’opera, il prezzo, i termini, gli stati di avanzamento e le condizioni concordate. Prima della firma devono essere adattate anche le clausole relative a direzione dei lavori, assicurazione, fideiussione, recesso, verifica finale e foro competente.
Fac Simile di Contratto di Appalto tra Privati PDF Editabile
Il PDF compilabile è predisposto per un appalto di lavori edili privati con corrispettivo a corpo e pagamenti collegati all’avanzamento dell’opera. Se i lavori, le modalità di pagamento o le responsabilità sono differenti, è opportuno utilizzare il modello Word.

Quando Utilizzare il Contratto di Appalto
Il contratto di appalto è disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile. Con questo accordo l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo.
L’espressione “tra privati” distingue questo accordo dagli appalti pubblici: il committente può essere una persona fisica, anche consumatore, oppure un’impresa. Se l’attività viene svolta prevalentemente con il lavoro personale dell’esecutore e senza un’organizzazione imprenditoriale, può risultare più appropriato un contratto di prestazione d’opera. Il fac simile disponibile riguarda lavori edili. Non è quindi adatto senza modifiche all’appalto di servizi, alla sola fornitura di materiali o agli incarichi professionali affidati a progettisti e tecnici.
Come Compilare il Contratto
Prima della sottoscrizione devono essere definite in modo preciso almeno le seguenti informazioni:
- Parti: dati del committente e dell’appaltatore, codice fiscale o partita IVA, sede, recapiti e poteri del firmatario.
- Opera: immobile interessato, lavorazioni comprese ed escluse, materiali, caratteristiche tecniche e risultato richiesto.
- Prezzo: corrispettivo a corpo oppure a misura, IVA, spese comprese, acconti, stati di avanzamento, saldo ed eventuale ritenuta di garanzia.
- Tempi: data di consegna del cantiere, inizio e ultimazione, condizioni per proroghe e sospensioni ed eventuale penale proporzionata per il ritardo.
- Varianti: soggetto autorizzato ad approvarle, forma della richiesta e conseguenze su prezzo e termine di consegna.
- Subappalto: lavori subappaltabili e preventiva autorizzazione del committente, richiesta dall’articolo 1656 del codice civile.
- Controlli: modalità di verifica degli stati di avanzamento, contestazione delle lavorazioni e accettazione finale.
- Garanzie: assicurazioni, rimedi per vizi e difformità, eventuale fideiussione e documenti da consegnare al termine dei lavori.
- Recesso e risoluzione: conseguenze economiche, inadempimenti rilevanti e procedura per interrompere il rapporto.
Un preventivo dettagliato dei lavori edili può essere richiamato e allegato al contratto, purché non vi siano incongruenze tra importi, materiali, quantità e termini.
Allegati al Contratto
Gli allegati non sono identici per ogni appalto. Devono essere selezionati in base alla natura e alla complessità dell’intervento. Possono comprendere:
- preventivo accettato, capitolato e computo metrico;
- elaborati progettuali e planimetrie pertinenti;
- cronoprogramma e scadenze degli stati di avanzamento;
- elenco dei materiali, finiture e prestazioni comprese;
- titolo edilizio e documentazione tecnica, quando necessari;
- documenti sulla sicurezza previsti per il cantiere concreto;
- polizza assicurativa dell’impresa ed eventuali garanzie;
- verbale di consegna del cantiere e successiva documentazione di fine lavori.
Render, relazioni tecniche e deposito di elaborati presso il Comune non sono richiesti in ogni intervento. La necessità di CILA, SCIA, permesso di costruire o altri adempimenti deve essere verificata da un tecnico abilitato in base alle opere e alla disciplina locale.
Varianti, Pagamenti e Direzione dei Lavori
Ogni variante dovrebbe essere autorizzata per iscritto prima dell’esecuzione, specificando nuove lavorazioni, costi, materiali e modifica dei tempi. Indicazioni verbali o descrizioni generiche possono rendere difficile stabilire se un’attività fosse compresa nel prezzo originario.
I pagamenti possono essere collegati a stati di avanzamento verificabili. Per ciascuna rata è utile indicare importo, lavorazioni da completare, documenti necessari e termine di pagamento. Il saldo può essere subordinato alla verifica finale e alla consegna delle certificazioni previste.
Il progettista, il direttore dei lavori e i coordinatori per la sicurezza non diventano automaticamente parti del contratto di appalto e non devono necessariamente controfirmarlo. Nomina, ruolo e compenso devono essere disciplinati negli incarichi pertinenti. Nel contratto possono essere riportati i loro dati e i poteri attribuiti per autorizzare lavorazioni, verificare gli stati di avanzamento o formulare contestazioni.
Sicurezza e Verifiche sull’Impresa
Il contratto non trasferisce integralmente all’appaltatore gli obblighi che la legge attribuisce al committente. Prima dell’affidamento devono essere verificati, in relazione al cantiere, l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, il DURC e gli ulteriori requisiti richiesti, compresa la patente a crediti quando applicabile.
La presenza, anche non contemporanea, di più imprese può comportare la nomina dei coordinatori per la sicurezza e ulteriori adempimenti. Condizioni, eccezioni e documenti necessari devono essere controllati secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 aggiornato. Il committente può svolgere personalmente funzioni tecniche di coordinamento soltanto se possiede i requisiti previsti.
Verifica Finale, Vizi e Recesso
Al termine dei lavori è opportuno effettuare una verifica in contraddittorio e descrivere nel verbale le opere completate, le riserve, i difetti rilevati e gli interventi ancora necessari. A seconda dell’opera può essere utilizzato anche un verbale di collaudo, distinguendo la verifica contrattuale dagli eventuali collaudi tecnici obbligatori.
In base all’articolo 1667 del codice civile, la denuncia delle difformità e dei vizi deve normalmente essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato i difetti. Per edifici e altre opere immobili destinate a lunga durata può applicarsi anche l’articolo 1669: la responsabilità riguarda rovina, pericolo di rovina o gravi difetti manifestatisi entro dieci anni dal compimento, con denuncia entro un anno dalla scoperta e azione entro un anno dalla denuncia.
Il committente può recedere dall’appalto anche dopo l’inizio dei lavori, ma l’articolo 1671 prevede l’indennizzo dell’appaltatore per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno. Il contratto deve quindi regolare con attenzione modalità di calcolo, documentazione e restituzione del cantiere.
Firma e Consegna del Contratto
Il contratto e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dalle parti, preferibilmente in ogni pagina o con un richiamo che consenta di identificarli senza ambiguità. Ciascuna parte deve conservarne una copia completa.
Varianti, contestazioni, sospensioni e richieste di pagamento devono essere comunicate con il canale previsto dal contratto, come PEC, raccomandata o altro mezzo che permetta di provare contenuto e ricezione. Non esiste un unico canale obbligatorio per ogni appalto privato. Quando il committente è un consumatore e l’appaltatore opera professionalmente, devono essere rispettate anche le norme del Codice del consumo. Clausole predisposte unilateralmente su limitazioni di responsabilità, penali, recesso o foro competente devono essere valutate alla luce della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori; la sola doppia sottoscrizione non rende automaticamente valide clausole contrarie a norme inderogabili.