In questa pagina proponiamo un fac simile di contratto di leasing Word e PDF editabile da compilare e stampare. Il modello è uno schema libero, non un modulo ufficiale, ed è riferibile soprattutto alla locazione finanziaria, nella quale il concedente acquista il bene scelto dall’utilizzatore e glielo mette a disposizione dietro pagamento dei canoni, con diritto di acquisto finale a un prezzo prestabilito.
Il fac simile non sostituisce la documentazione contrattuale e precontrattuale predisposta dalla banca o dall’intermediario finanziario che concede effettivamente il leasing. Se l’esigenza è invece concedere semplicemente un bene in uso dietro corrispettivo, senza una vera operazione di finanziamento, può essere più appropriato un contratto di noleggio.
Modello Contratto di Leasing Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati delle parti, la descrizione del bene, il canone, la durata, le modalità di consegna e le condizioni relative all’eventuale acquisto finale. Prima della sottoscrizione deve essere adattato alle caratteristiche concrete dell’operazione e alle condizioni applicate dal concedente.
Fac Simile Contratto di Leasing PDF Editabile
Il PDF editabile consente di compilare direttamente i principali dati del rapporto. Anche questo documento costituisce un fac simile generale e non la modulistica ufficiale di una specifica banca o società finanziaria.

Come Funziona il Contratto di Leasing Finanziario
La locazione finanziaria è disciplinata espressamente dall’articolo 1, commi 136 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Nel leasing finanziario il concedente è una banca oppure un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario. Il concedente acquista o fa costruire il bene scelto dall’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un periodo determinato in cambio di un corrispettivo.
Durante il rapporto la proprietà del bene resta al concedente, mentre l’utilizzatore ne dispone secondo le condizioni contrattuali e assume i rischi previsti dalla disciplina della locazione finanziaria. Alla scadenza l’utilizzatore ha diritto di acquistare il bene pagando il prezzo prestabilito per l’opzione finale oppure, se non esercita tale diritto, deve restituirlo.
Il fornitore del bene è quindi normalmente distinto dal concedente: vende il bene alla banca o all’intermediario finanziario, mentre è quest’ultimo a concederlo in leasing all’utilizzatore. Il leasing finanziario non coincide pertanto con un normale contratto di locazione.
Il contratto può prevedere un versamento iniziale più elevato, spesso definito maxicanone, ma non si tratta di un elemento che deve necessariamente essere presente in ogni operazione. Anche la durata deve essere indicata nel singolo contratto: la disciplina generale della locazione finanziaria non stabilisce una durata standard valida indistintamente per beni mobili e immobili. Eventuali regole fiscali sulla deducibilità dei canoni devono essere valutate separatamente in relazione al soggetto e al bene interessato.
Come Compilare il Fac Simile
Prima della firma è necessario identificare con precisione il concedente e l’utilizzatore. Nel caso di leasing finanziario occorre inoltre verificare che il soggetto concedente sia legittimato a svolgere l’attività di finanziamento. La Banca d’Italia pubblica le informazioni relative agli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex articolo 106 TUB.
Il contratto dovrebbe specificare almeno:
- i dati completi del concedente e dell’utilizzatore;
- la descrizione precisa del bene, con marca, modello, matricola, targa o altri identificativi quando disponibili;
- il fornitore scelto e le condizioni relative all’acquisto del bene da parte del concedente;
- le modalità e la data di consegna, con eventuale verbale di accettazione;
- l’importo e la periodicità dei canoni e l’eventuale versamento iniziale;
- la durata del contratto e la relativa decorrenza;
- gli obblighi relativi a uso, custodia, manutenzione e assicurazione del bene;
- la ripartizione dei rischi e delle spese;
- il prezzo stabilito per l’eventuale acquisto finale del bene;
- le modalità di restituzione se l’opzione di acquisto non viene esercitata;
- le conseguenze del ritardo o del mancato pagamento e le condizioni di risoluzione;
- le eventuali condizioni per cessione o subentro nel contratto.
È importante che il prezzo per l’acquisto finale sia indicato in modo distinto dai canoni. L’esercizio dell’opzione non deve essere dato per automatico: alla scadenza l’utilizzatore deve poter scegliere secondo quanto stabilito dal contratto e dalla disciplina applicabile.
Inadempimento e Restituzione del Bene
La Legge n. 124/2017 disciplina espressamente anche il grave inadempimento dell’utilizzatore e gli effetti della risoluzione del leasing finanziario. In caso di risoluzione secondo tale disciplina, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e procede alla vendita o ad altra collocazione secondo i criteri previsti dalla legge. Il ricavato deve essere regolato nei confronti dell’utilizzatore tenendo conto dei canoni scaduti, delle quote capitale ancora dovute, del prezzo dell’opzione finale e delle spese ammesse dalla normativa.
Per questo motivo una clausola che disciplina l’inadempimento non dovrebbe limitarsi a prevedere genericamente il ritiro del bene o la perdita automatica di tutte le somme già versate. Le condizioni devono essere coordinate con la normativa applicabile e con la documentazione predisposta dal concedente.
Leasing Operativo e Lease Back
L’espressione leasing operativo viene utilizzata per operazioni che presentano caratteristiche diverse dal leasing finanziario. In genere il bene viene messo a disposizione direttamente dal produttore o da un altro operatore e il corrispettivo può comprendere servizi come assistenza e manutenzione. A seconda della struttura concreta, il rapporto può avvicinarsi maggiormente alla locazione o al noleggio e non deve essere confuso con la locazione finanziaria disciplinata dalla Legge n. 124/2017.
Nel sale and lease back, o lease back, il proprietario vende un proprio bene a un soggetto finanziatore e contestualmente lo riceve in leasing, continuando a utilizzarlo alle condizioni concordate. Si tratta di un’operazione più articolata rispetto allo schema generale disponibile in questa pagina e richiede particolare attenzione agli aspetti contrattuali, fiscali e contabili.
Subentro nel Contratto di Leasing
Il subentro di un nuovo utilizzatore non avviene automaticamente. La possibilità di cedere il contratto e le relative condizioni devono essere verificate nel contratto sottoscritto e con il concedente. Il nuovo utilizzatore, quando la cessione viene autorizzata e perfezionata, assume i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto secondo quanto concordato, compresa l’eventuale possibilità di esercitare l’opzione di acquisto alla scadenza.
Firma e Consegna del Contratto
Per il leasing finanziario non è normalmente l’utilizzatore a predisporre autonomamente un contratto generico e a inviarlo alla società finanziaria. Banche e intermediari seguono le proprie procedure e forniscono la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalle regole di trasparenza applicabili ai servizi bancari e finanziari.
Il fac simile disponibile in questa pagina può quindi essere utile soprattutto per comprendere e predisporre gli elementi essenziali dell’accordo o come base di lavoro da adattare. Le modalità di firma, trasmissione dei documenti, identificazione, consegna del bene ed eventuale subentro devono seguire le indicazioni del concedente e le formalità richieste dalla specifica operazione.