In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto di subagente Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto di subagente.
Contratto Subagente
Il contratto di subagenzia rappresenta una figura particolare nell’ambito dei rapporti commerciali, poiché consente all’agente di avvalersi di collaboratori ulteriori, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi. La possibilità di nominare uno o più subagenti rientra nei poteri organizzativi dell’agente, che di norma può esercitarli in maniera discrezionale, a meno che non sussistano clausole contrattuali specifiche che lo vietino o lo subordinino al consenso del preponente. In questo secondo caso, l’eventuale nomina non autorizzata costituisce un inadempimento contrattuale che può legittimare il recedere della casa mandante (o preponente) per fatto imputabile all’agente, determinando l’immediata cessazione del rapporto principale.
Per comprendere la natura del contratto di subagenzia, è opportuno chiarire il suo carattere di contratto derivato e collegato funzionalmente al contratto di agenzia. Vi è infatti un vincolo di dipendenza unilaterale, perché il subagente esercita le proprie funzioni in forza di un incarico conferito dall’agente, ma tale incarico non esisterebbe senza l’originario rapporto di agenzia che lo sorregge. Questa dipendenza si traduce in una conseguenza diretta: se il contratto principale viene meno per invalidità o scioglimento, anche il subcontratto si estingue senza la necessità di un’ulteriore manifestazione di volontà da parte delle parti coinvolte. Tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza, come emerge da alcune decisioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 15190/2004 e Cass. n. 17992/2002), le quali chiariscono che il venire meno del presupposto fondamentale, cioè l’incarico di agenzia, travolge automaticamente ogni rapporto derivato.
Il subagente, a sua volta, è considerato un agente a tutti gli effetti, soggetto quindi alla disciplina generale contenuta negli articoli 1742-1753 del Codice Civile, nonché alle previsioni degli Accordi Economici Collettivi (AEC) erga omnes in vigore per il commercio e per l’industria, oltre che, se espressamente richiamati, agli AEC di diritto comune. Tuttavia, ove l’agente non risulti iscritto all’associazione imprenditoriale firmataria di tali accordi, la loro applicazione potrebbe non operare automaticamente, come ribadito dalla Cassazione (Cass. n. 5557/1999). Resta ferma, invece, l’esclusione dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti per il subagente, in quanto l’art. 9 della legge n. 316/1968 è da interpretarsi in senso restrittivo, essendo una norma che limita la libertà contrattuale e prevede sanzioni penali per l’inosservanza. A questo proposito, la Cassazione (Cass. n. 3545/1999) ha fornito chiarimenti che evidenziano come la disposizione non possa essere estesa oltre quanto stabilito dal legislatore.
Il regime giuridico applicabile al subagente segue, per quanto possibile, quello proprio dell’agente, benché con alcune rilevanti precisazioni. Gli articoli 1743 e 1748, comma 2, del Codice Civile non possono automaticamente estendersi a favore del subagente quando questi opera nella stessa zona affidata all’agente o non beneficia di un ritaglio di zona autonomo. Tali norme regolano l’esclusiva e il diritto alle provvigioni per gli affari conclusi dal preponente con terzi già acquisiti come clienti nella zona di competenza, ma non trovano applicazione se il subagente non ha una propria area distinta. Parimenti, non si estende l’art. 1745 del Codice Civile, il quale concerne l’esercizio di poteri rappresentativi con efficacia diretta nei confronti del preponente, a meno che quest’ultimo non decida di riconoscere al subagente tali facoltà. Anche in questo caso, la giurisprudenza (Cass. n. 15190/2004) ha ribadito la natura strettamente pattizia di un eventuale potere di rappresentanza conferito in via diretta.
Quanto agli obblighi di correttezza, buona fede e tutela degli interessi del preponente, essi trovano fondamento nell’art. 1746 del Codice Civile e si applicano sia all’agente sia al subagente. Tuttavia, non è inibito a quest’ultimo di cercare soluzioni professionali più vantaggiose, anche presso imprese concorrenti, purché ciò avvenga con modalità che non violino i doveri di correttezza, lealtà e buona fede. Le iniziative volte a reperire un nuovo incarico, se non disciplinate da specifiche clausole restrittive, non possono essere considerate scorrette di per sé. È stata giudicata legittima, ad esempio, la condotta di un subagente che informi il preponente della propria intenzione di recedere dal rapporto con l’agente e manifesti la disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempre che ciò non comporti un uso di mezzi illeciti o sleali (Cass. n. 10728/2006). Questa pronuncia ha precisato che l’obbligo di fedeltà, tipico di alcuni rapporti contrattuali di natura subordinata, non si applica in modo indefettibile al subagente, il quale resta libero di costruire il proprio percorso professionale, purché rispetti i canoni generali di buona fede e correttezza.
In merito ai diritti patrimoniali del subagente, si evidenzia che, laddove si verifichi una mancata esecuzione del rapporto per cause imputabili all’agente, il subagente conserva il diritto alla provvigione sugli affari promossi e conclusi in conformità al proprio incarico (App. Milano, 25 giugno 1954, in Foro padovano, 1954, I, 1241). Inoltre, secondo i principi di cui agli articoli 1750 e 1751 del Codice Civile, il subagente, al pari dell’agente, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso non assistito da una giusta causa, nonché all’indennità di cessazione del rapporto (o indennità di fine rapporto). Il Decreto Legislativo n. 303/1991, emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE, ha esplicitato che tale diritto viene meno esclusivamente in presenza di gravi inadempienze o di dimissioni volontarie, principio ribadito dalla Cassazione (Cass. n. 22830/2006; Cass. n. 5612/2000; Cass. n. 5577/1999). È stata inoltre affermata la natura inderogabile in peius dell’art. 1751 del Codice Civile, anche per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 303/1991 e per quelle regolate dal D.Lgs. n. 65/1999 (Cass. n. 5827/2002). In altre parole, il preponente non può eludere l’obbligo di corrispondere l’indennità per l’incremento dell’avviamento commerciale derivato dall’attività promozionale svolta dal subagente, nemmeno se la risoluzione del contratto è imputabile a colpa di quest’ultimo.
Sul piano della responsabilità, occorre distinguere tra i rapporti esterni e i rapporti interni. Il subagente risponde del proprio operato esclusivamente nei confronti dell’agente, poiché alcun vincolo contrattuale lo lega direttamente al preponente. Non può, quindi, agire nei confronti del preponente per ottenere diritti o corrispettivi, così come quest’ultimo non può avanzare pretese di natura contrattuale verso il subagente. L’unica eccezione riguarda l’azione extracontrattuale per eventuali danni, prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, che non richiede necessariamente l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. Invece, se dal comportamento del subagente derivano danni al preponente, l’agente potrebbe risponderne contrattualmente in virtù del disposto dell’art. 1228 del Codice Civile, che sancisce una responsabilità indiretta per fatto doloso o colposo dei propri ausiliari, allorché vi sia una relazione di necessaria occasionalità tra l’incarico conferito e il danno prodotto (Cass. n. 9556/2002). Ciò significa che, se il subagente agisce in modo non conforme ai propri doveri e causa un pregiudizio alla casa mandante, l’agente dovrà risarcire il danno al preponente, salvo poi esercitare eventualmente il proprio diritto di regresso nei confronti del subagente.
In conclusione, il contratto di subagente ricopre un ruolo di ausilio nell’organizzazione imprenditoriale dell’agente, offrendogli la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione senza necessariamente sostenere i costi o le limitazioni tipici di un rapporto di lavoro subordinato. La sua validità ed efficacia restano strettamente connesse al contratto di agenzia principale, con tutti gli effetti in termini di disciplina normativa, diritti e obblighi che ricadono sulle parti interessate. Il subagente gode di una serie di garanzie simili a quelle dell’agente, in particolare sul versante delle indennità di fine rapporto, ma non instaura un legame diretto con il preponente se non per ragioni extracontrattuali o, eccezionalmente, per specifico riconoscimento pattizio di poteri rappresentativi. L’assetto complessivo di tale figura si regge dunque sull’equilibrio tra il bisogno dell’agente di servirsi di collaboratori e la tutela degli interessi della casa mandante, che può opporsi o vincolare il ricorso al subagente quando ciò sia previsto dalle clausole contrattuali o quando non sussistano i requisiti di fedeltà, diligenza e correttezza prescritti dalle norme vigenti.

Modello Contratto di Subagente Word
Il fac simile contratto di subagente Word presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.
Fac Simile Contratto di Subagente PDF Editabile
Il fac simile contratto di subagente PDF editabile presente in questa pagina può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.