In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF di contratto di compravendita di beni mobili. Il documento può essere utilizzato per mettere per iscritto la vendita di beni come attrezzature, macchinari, arredamento e altri beni mobili non soggetti a particolari formalità di trasferimento, indicando con precisione oggetto, prezzo, pagamento, consegna e garanzie.
Si tratta di fac simile liberi e non di moduli ufficiali. Il PDF disponibile è strutturato in particolare per la vendita di una macchina o di un bene che può richiedere montaggio, collaudo e garanzia di buon funzionamento. Per auto, moto e altri beni mobili registrati sono necessarie specifiche formalità, mentre nelle vendite da professionista a consumatore devono essere rispettate le norme inderogabili del Codice del Consumo.
Fac Simile Contratto di Compravendita di Beni Mobili Word
Il modello Word può essere scaricato e modificato inserendo i dati delle parti, la descrizione del bene, il prezzo, le modalità di pagamento e di consegna e le altre condizioni concordate. Le clausole devono essere adattate alla natura del bene e al tipo di rapporto tra venditore e acquirente.
Modello Contratto di Compravendita di Beni Mobili PDF
Il PDF contiene uno schema più articolato che disciplina prezzo, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia di buon funzionamento, garanzia del venditore, spese, risoluzione per mancato pagamento e foro competente. Alcune clausole sono pensate per situazioni specifiche e non devono essere mantenute automaticamente quando non corrispondono alla vendita concreta.

Come funziona la compravendita di beni mobili
L’articolo 1470 del Codice Civile definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Per un bene determinato, in base al principio consensualistico previsto dall’articolo 1376 del Codice Civile, la proprietà si trasferisce normalmente per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti, salvo che la legge, la natura del bene o il contratto prevedano diversamente. Il trasferimento della proprietà non coincide necessariamente con il pagamento o con la consegna materiale del bene.
Di conseguenza, il mancato pagamento del prezzo non rende automaticamente nullo il contratto. Costituisce un inadempimento dell’acquirente e può consentire al venditore di chiedere l’adempimento, la risoluzione del contratto e, quando ne ricorrono i presupposti, il risarcimento del danno. Nel PDF disponibile è presente una clausola risolutiva espressa riferita all’obbligo di pagamento, che deve essere valutata insieme alle altre condizioni dell’accordo.
Quando invece le parti si scambiano reciprocamente beni o diritti e il denaro non rappresenta il corrispettivo principale, può essere più appropriato utilizzare un contratto di permuta.
Quali dati inserire nel contratto
Una scrittura relativa alla vendita di un bene mobile dovrebbe permettere di identificare senza ambiguità le parti, il bene ceduto e le condizioni economiche concordate. In particolare è opportuno indicare:
- nome, cognome, indirizzo e codice fiscale delle parti oppure i dati delle persone giuridiche coinvolte;
- descrizione dettagliata del bene, con marca, modello, matricola, numero di serie, quantità e altre caratteristiche identificative quando disponibili;
- eventuali accessori, documenti o dotazioni compresi nella vendita;
- prezzo concordato e modalità e termine di pagamento;
- data, luogo e modalità di consegna;
- ripartizione delle eventuali spese di trasporto, montaggio o collaudo;
- condizioni e difetti del bene già conosciuti dalle parti;
- eventuali garanzie convenzionali aggiuntive;
- luogo, data e firme.
Per un bene usato è particolarmente utile descrivere lo stato di conservazione e riportare nel contratto eventuali difetti già conosciuti e accettati dall’acquirente. Fotografie, inventari, numeri di serie o altri documenti possono essere allegati quando aiutano a identificare con precisione ciò che viene consegnato.
Vendita tra privati e garanzia per i vizi
Nella compravendita tra privati trovano applicazione, tra le altre, le regole del Codice Civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta. L’articolo 1490 stabilisce che il venditore deve garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Le parti possono, entro i limiti previsti dalla legge, disciplinare o limitare la garanzia. Tuttavia, il patto che la esclude o la limita non produce effetto quando il venditore ha taciuto in mala fede i vizi del bene. La semplice espressione “visto e piaciuto” non deve quindi essere considerata una protezione assoluta rispetto a qualsiasi difetto.
Per la garanzia ordinaria del Codice Civile, l’articolo 1495 prevede in generale la denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge e salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo. L’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna. Se la vendita riguarda esclusivamente due persone che agiscono come privati, può essere utile anche il modulo di vendita tra privati.
Vendita da professionista a consumatore
Quando il venditore agisce nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale e l’acquirente è un consumatore, si applica la disciplina della garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo. Queste tutele non possono essere eliminate o ridotte mediante una clausola del contratto.
Per i beni nuovi la responsabilità del venditore per i difetti di conformità dura due anni dalla consegna. Per i beni usati venditore e consumatore possono concordare una durata inferiore, ma non inferiore a un anno. Le regole aggiornate e i rimedi disponibili sono riepilogati nella pagina ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla garanzia legale.
Il PDF scaricabile contiene clausole sulla garanzia, sull’esonero di responsabilità e sul foro competente. Non deve quindi essere utilizzato senza adattamenti come contratto standard per vendite ai consumatori, perché tali clausole non possono derogare alle protezioni inderogabili riconosciute dalla normativa consumeristica.
Quando il fac simile non è sufficiente
La forma della vendita dei normali beni mobili non registrati è generalmente libera e, in molti casi, un accordo scritto non è requisito di validità. La scrittura privata rimane però utile per provare il contenuto dell’accordo e documentare prezzo, condizioni del bene, pagamento e consegna.
Regole diverse valgono per i beni mobili registrati. Per la vendita di un’automobile o di una motocicletta non è sufficiente utilizzare questo fac simile come unico documento: è necessario formalizzare l’atto di vendita e procedere al passaggio di proprietà secondo la procedura prevista per PRA e Archivio Nazionale Veicoli. L’ACI indica, tra l’altro, la necessità dell’autentica della firma del venditore e della successiva trascrizione. Per questo caso è disponibile il modulo per la vendita di auto tra privati, mentre la procedura amministrativa deve essere effettuata secondo le indicazioni ufficiali dell’ACI sul passaggio di proprietà.
Anche per imbarcazioni, navi e altri beni soggetti a registri pubblici o a formalità speciali è necessario verificare la disciplina applicabile prima di utilizzare un contratto generico.
Firma, pagamento e consegna del bene
Dopo avere completato tutte le clausole, è opportuno predisporre una copia del contratto per ciascuna parte e farle sottoscrivere entrambe. Se sono presenti allegati che descrivono il bene o ne documentano lo stato, è utile identificarli nel contratto e conservarli insieme alla scrittura.
Pagamento e consegna dovrebbero essere documentati in modo coerente con quanto indicato nel contratto. Per importi rilevanti è preferibile utilizzare un mezzo di pagamento che consenta di ricostruire la transazione e riportare una causale che identifichi il bene e la vendita. Se il pagamento avviene in un momento diverso dalla firma, è opportuno conservare anche la relativa prova.
Quando la consegna avviene successivamente, è utile documentarne la data effettiva, gli accessori consegnati, lo stato del bene e l’eventuale esito del collaudo. Se il modello viene scambiato a distanza, ciascuna parte deve conservare una copia completa e sottoscritta dell’accordo e degli eventuali allegati.