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Fac Simile Contratto Preliminare di Compravendita Auto Word e PDF

Aggiornato il 08/10/2026

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  4. Fac Simile Contratto Preliminare di Compravendita Auto Word e PDF

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile di contratto preliminare di compravendita auto. Il documento serve quando venditore e acquirente vogliono impegnarsi alla futura vendita del veicolo, fissando in anticipo prezzo, termine per il passaggio di proprietà, eventuale caparra o acconto e condizioni da rispettare prima della vendita definitiva.

Il preliminare non trasferisce la proprietà dell’auto e non sostituisce l’atto di vendita con firma autenticata né la successiva pratica di passaggio di proprietà.

Fac Simile Contratto Preliminare di Compravendita Auto Word

Il formato Word è indicato quando occorre modificare liberamente le clausole, per esempio per subordinare l’acquisto all’ottenimento di un finanziamento, descrivere difetti conosciuti del veicolo, stabilire condizioni per la consegna oppure disciplinare in modo specifico caparra e pagamenti.

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Fac Simile Contratto Preliminare di Compravendita Auto Word
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Modello Contratto Preliminare di Compravendita Auto PDF Editabile

Il PDF editabile può essere compilato inserendo i dati delle parti, le informazioni identificative dell’automobile, il prezzo e gli altri elementi dell’accordo. Prima della firma è opportuno verificare che le clausole già presenti corrispondano effettivamente alle condizioni concordate.

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Modello Contratto Preliminare di Compravendita Auto PDF Editabile
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Contratto Preliminare di Compravendita Auto
Contratto Preliminare di Compravendita Auto

Quando utilizzare il preliminare di vendita dell’auto

Il contratto preliminare è utile quando le parti hanno già raggiunto un accordo sulla futura compravendita ma non intendono effettuare immediatamente il trasferimento definitivo. Può accadere, per esempio, quando l’acquirente attende l’erogazione di un finanziamento, il venditore deve completare alcuni interventi sul veicolo oppure le parti stabiliscono una data successiva per pagamento, consegna e passaggio di proprietà.

Con il preliminare venditore e acquirente assumono un obbligo contrattuale, ma la proprietà non viene trasferita per effetto della sola firma del modello. Il contratto definitivo e gli adempimenti relativi al Pubblico Registro Automobilistico restano quindi distinti.

Se invece prezzo, consegna e passaggio vengono effettuati contestualmente e non è necessario assumere un impegno preliminare, può essere più appropriato predisporre direttamente la vendita definitiva. Per le cessioni di beni usati tra privati è disponibile anche il fac simile di vendita tra privati con clausola visto e piaciuto, da adattare comunque alle specificità di un veicolo.

Come compilare il contratto

Il preliminare deve identificare con precisione venditore e acquirente e descrivere l’automobile in modo da evitare dubbi sul bene oggetto della futura vendita. È opportuno indicare almeno marca, modello, targa, numero di telaio, data o anno di prima immatricolazione e chilometraggio rilevato alla firma. I dati devono essere confrontati con il Documento Unico di circolazione e di proprietà e con gli altri documenti disponibili.

Il prezzo deve essere espresso chiaramente, specificando quanto eventualmente viene versato al momento del preliminare e quale importo resterà da pagare alla vendita definitiva. È utile indicare anche modalità di pagamento, termine entro il quale effettuare il passaggio di proprietà, soggetto che sosterrà i relativi costi e momento previsto per la consegna di veicolo, chiavi e documenti.

Se l’impegno dipende da una condizione precisa, questa deve essere descritta senza formule generiche. Nel caso di acquisto subordinato all’ottenimento di un finanziamento, per esempio, è opportuno stabilire entro quale data deve essere comunicato l’esito e che cosa accade alle somme già versate se il finanziamento non viene concesso.

Caparra confirmatoria o acconto

La somma consegnata alla firma deve essere qualificata correttamente. Un acconto rappresenta un’anticipazione del prezzo, mentre la caparra confirmatoria prevista dall’articolo 1385 del Codice civile svolge anche una funzione di garanzia dell’adempimento.

Se è inadempiente la parte che ha versato la caparra, l’altra può, quando ne ricorrono i presupposti, recedere dal contratto trattenendola. Se è inadempiente la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere e chiedere il doppio della caparra. Restano possibili, nei casi previsti dalla legge, gli altri rimedi per l’inadempimento. Per documentare separatamente il pagamento è disponibile il fac simile di ricevuta per caparra confirmatoria.

La caparra confirmatoria non deve essere confusa con la caparra penitenziale prevista dall’articolo 1386 del Codice civile, che presuppone l’attribuzione di un diritto di recesso e svolge la funzione di corrispettivo per il suo esercizio. Se le parti vogliono consentire il ripensamento senza configurare un inadempimento, questa scelta deve risultare chiaramente dall’accordo.

Controlli da fare prima della firma

Prima di assumere un impegno definitivo è opportuno verificare che il venditore corrisponda all’intestatario risultante dai documenti e controllare la situazione giuridica del veicolo. L’ACI consente di verificare la presenza di vincoli e gravami, come fermi amministrativi, pignoramenti e ipoteche, e di richiedere una visura PRA quando occorrono informazioni più dettagliate.

Nel contratto è opportuno riportare anche le condizioni conosciute dell’auto: eventuali difetti rilevanti, danni, interventi importanti dichiarati dal venditore, dotazioni comprese nella vendita e documenti che dovranno essere consegnati. Se l’acquisto dipende dalla cancellazione di un fermo, di un’ipoteca o di un altro vincolo, questa circostanza dovrebbe essere trasformata in una condizione espressa del preliminare.

Per informazioni aggiornate su vincoli e gravami è possibile consultare il servizio ufficiale ACI di verifica di vincoli e gravami.

Registrazione del contratto preliminare

Non è corretto considerare il preliminare scritto di compravendita di un’auto automaticamente esente dalla registrazione fiscale soltanto perché riguarda un veicolo. La disciplina dell’imposta di registro comprende tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso i contratti preliminari di ogni specie.

Per un atto formato in Italia la registrazione deve essere richiesta, in via generale, entro 30 giorni dalla data dell’atto. Il contratto preliminare è soggetto all’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, mentre la tassazione delle eventuali somme indicate come caparra o acconto deve essere determinata applicando la disciplina vigente e tenendo conto anche dell’eventuale assoggettamento dell’operazione a IVA e del regime fiscale del contratto definitivo.

Dal 1° gennaio 2025 la disciplina dell’imposta di registro dei preliminari è stata modificata dal D.Lgs. 139/2024, che ha uniformato allo 0,5% il trattamento previsto per le caparre confirmatorie e per gli acconti non soggetti a IVA, entro il limite dell’eventuale minore imposta applicabile al contratto definitivo. Nella compravendita di veicoli, considerata la disciplina speciale applicabile all’atto definitivo e al PRA, è opportuno verificare la corretta liquidazione dell’imposta in sede di registrazione anziché applicare automaticamente l’aliquota a qualsiasi somma indicata nel modello.

Vendita definitiva e passaggio di proprietà

Quando arriva la data stabilita nel preliminare, le parti devono procedere alla vendita definitiva. Per trascrivere il trasferimento è necessario un atto di vendita con sottoscrizione del venditore autenticata. La pratica può essere effettuata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista, presente presso gli uffici ACI-PRA, gli uffici della Motorizzazione Civile e gli studi di consulenza automobilistica abilitati.

Quando l’autentica viene effettuata presso uno STA del PRA o della Motorizzazione, la richiesta di passaggio viene effettuata contestualmente. Negli altri casi la trascrizione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore. Non è quindi il giorno della firma del preliminare a far decorrere il termine di 60 giorni.

La trascrizione al PRA non costituisce il requisito civilistico che rende valida la vendita dell’automobile, ma è essenziale per aggiornare gli archivi pubblici e tutelare le parti. Se il passaggio non viene registrato, il venditore continua a risultare intestatario al PRA e può essere coinvolto nelle conseguenze collegate al presunto possesso e utilizzo del mezzo.

Per modalità, documenti e costi aggiornati è possibile consultare la guida ufficiale ACI al passaggio di proprietà.

Acquisto da concessionario e vendita tra privati

Le tutele cambiano a seconda di chi vende il veicolo. Se un consumatore acquista da un concessionario o da un altro professionista, trova applicazione la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo. La responsabilità del venditore dura normalmente due anni dalla consegna; per un bene usato le parti possono concordare una durata inferiore, purché non inferiore a un anno.

La garanzia legale non può essere esclusa con una clausola del preliminare. Il normale deterioramento dovuto all’uso precedente del veicolo deve però essere valutato tenendo conto dell’età, del chilometraggio e delle caratteristiche dell’auto. Le informazioni ufficiali sono disponibili nella pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla garanzia legale.

Nella vendita tra due privati non si applica la garanzia legale del Codice del consumo. Trovano invece applicazione le regole del Codice civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, salvo le pattuizioni consentite dalla legge. Una clausola che limita o esclude la garanzia non protegge comunque il venditore che abbia taciuto in mala fede vizi del veicolo.

Cosa succede se una parte non rispetta il preliminare

Il preliminare è un contratto vincolante. Se una parte non adempie, l’altra può utilizzare i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, tenendo conto anche dell’eventuale caparra. Nei casi in cui ne ricorrano i presupposti può essere domandata l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oppure possono essere esercitati i rimedi risolutori e risarcitori previsti per l’inadempimento.

Per ridurre il rischio di contestazioni è quindi importante che il modello indichi una data precisa per la vendita definitiva, descriva le condizioni ancora da soddisfare e chiarisca la natura delle somme versate. Ciascuna parte dovrebbe conservare una copia del preliminare sottoscritta e la documentazione dei pagamenti effettuati.

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