In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile preliminare vendita auto tra privati editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di preliminare vendita auto tra privati .
Preliminare Vendita Auto tra Privati
Il preliminare di vendita di un’automobile tra privati, spesso chiamato compromesso, per analogia con la prassi immobiliare, è un contratto col quale il proprietario (promittente venditore) e l’acquirente (promissario compratore) si obbligano a concludere in futuro l’atto di trasferimento da trascrivere al Pubblico Registro Automobilistico. È un negozio obbligatorio, non traslativo: prima che le firme siano autenticate allo Sportello Telematico dell’Automobilista e che il Documento Unico di circolazione e proprietà venga rilasciato, la titolarità resta in capo al venditore, sicché il veicolo continua a figurare nei suoi archivi assicurativi e tributari; di qui la funzione tipica del preliminare, che non è quella di trasferire l’auto, ma di fissare irrevocabilmente prezzo, termini e condizioni, evitando che una delle parti si rimangi l’intenzione iniziale. Lo stesso Codice civile, con l’articolo 2932, consente al promissario che abbia adempiuto o sia pronto a farlo di chiedere al giudice una sentenza che tenga luogo del definitivo, rimedio di particolare utilità qualora il venditore tenti di sottrarsi all’obbligo di comparire al PRA o allo STA per autenticare la firma e perfezionare il passaggio.
Dal punto di vista formale la legge non impone la scrittura, perché la vendita di beni mobili può perfezionarsi anche verbalmente; eppure, se si vuole avere titolo a un’esecuzione in forma specifica o a fare valere la caparra, la forma scritta è inevitabile. La prassi suggerisce di indicare con precisione i dati identificativi del mezzo (targa, numero di telaio, marca, modello, cilindrata, eventuali optional rilevanti), di allegare una copia o una scansione del Documento Unico o del vecchio libretto e di inserire la clausola con cui le parti riconoscono che il veicolo viene venduto nello stato in cui si trova, cioè la clausola visto e piaciuto, fermo l’obbligo di garanzia per vizi occulti di cui all’articolo 1490 del Codice civile. Una simile clausola non esonera infatti il venditore dalle responsabilità qualora abbia taciuto difetti gravemente incidenti sull’uso o sulla sicurezza: contachilometri alterato, incidenti strutturali non dichiarati, manipolazioni dell’impianto di emissione rientrano nella categoria dei vizi che integrano dolo o colpa grave e non possono essere neutralizzati da patti di esclusione.
Elemento centrale del preliminare è il corrispettivo che il compratore versa a titolo di caparra confirmatoria o di acconto. L’obbligo di registrazione grava su entrambe le parti e deve essere adempiuto entro trenta giorni dalla firma; si può procedere di persona presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure inviare il modello RAP attraverso i servizi telematici. La ricevuta costituisce prova dell’avvenuto deposito e condizione per dedurre fiscalmente eventuali spese connesse al veicolo in caso di risoluzione o contenzioso. Il pagamento della caparra su conto corrente, preferibilmente tramite bonifico o assegno circolare, tutela compratore e venditore rispetto ai rischi di contante falso e risponde agli obblighi di tracciabilità dei mezzi di pagamento introdotti dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Una volta incassata la caparra, il venditore è vincolato: se si rifiuta di firmare l’atto definitivo, l’acquirente potrà pretendere il doppio di quanto versato o, in alternativa, domandare l’esecuzione in forma specifica; se invece è l’acquirente a tirarsi indietro, perderà la somma a titolo di penale. Tale meccanismo, previsto dall’articolo 1385 del Codice civile, opera automaticamente e si somma all’eventuale risarcimento per ulteriori danni provati.
Il contenuto del preliminare deve anche disciplinare la gestione del veicolo nel periodo che intercorre fino al passaggio di proprietà. La regola più consueta prevede che il venditore mantenga la copertura assicurativa, la responsabilità civile e la custodia, perché il rischio di deterioramento grava ancora su di lui; ma nulla vieta di accordarsi per fare in modo che l’acquirente ritiri il mezzo subito, assumendo ex articolo 1523 c.c. i rischi da circolazione, purché stipuli nuova polizza temporanea o faccia annotare sul contratto la clausola uso a titolo di comodato. In assenza di pattuizioni, l’orientamento giurisprudenziale tende a ritenere che il rischio rimanga al promittente venditore, essendo ancora titolare nei registri, con conseguente obbligo di restituzione della caparra qualora il veicolo perisca senza colpa dell’acquirente.
Un punto spesso trascurato riguarda le verifiche preliminari. Il compratore, prima di firmare, dovrebbe controllare se sull’auto gravano fermi amministrativi, ipoteche fiscali o procedure di pignoramento iscritte al PRA. Il certificato cronologico o una visura completa possono essere richiesti online sul portale ACI o presso qualunque STA, e la loro data andrebbe riportata nel contratto, così da consentire la risoluzione immediata qualora emergano pregiudizi non dichiarati. Allo stesso modo è buona prassi raccogliere i documenti di manutenzione e il report dei chilometri registrati in officine certificate, perché in caso di contachilometri manomesso la giurisprudenza configura un vizio redibitorio che giustifica la risoluzione e la restituzione del prezzo.
Quanto alla forma futura del contratto definitivo, la procedura telematica vigente dal 2021 prevede che l’atto di vendita possa essere redatto in modalità nativa digitale direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista, con autenticazione contestuale della firma del venditore e richiesta del Documento Unico; se si utilizza ancora il certificato di proprietà cartaceo, la firma può essere autenticata sul retro e poi trascritta al PRA entro sessanta giorni, ma la normativa più recente raccomanda di fare tutto in un’unica seduta per garantire la certezza giuridica dell’aggiornamento degli archivi. Tali tempistiche andrebbero richiamate nel preliminare, fissando la data entro cui effettuare la pratica e prevedendo spese a carico dell’acquirente salvo diverso accordo, comprensive di imposta provinciale di trascrizione, bolli, diritti ACI e diritti Motorizzazione.
Nel redigere il testo è opportuno inserire la clausola di garanzia, con la quale il venditore dichiara che il veicolo non è stato incidentato gravemente, non è oggetto di procedimenti giudiziari e non presenta vizi occulti; la sua dichiarazione, se risultasse mendace, integrerebbe responsabilità precontrattuale e contrattuale, con possibilità per l’acquirente di chiedere riduzione del prezzo o risoluzione ai sensi degli articoli 1492 e 1493 c.c. Il venditore può tentare di limitare la garanzia con la formula “visto e piaciuto nello stato in cui si trova”, ma la Corte di cassazione ha più volte precisato che tale espressione non copre la dolosa reticenza o i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa.
Sul piano fiscale il preliminare non incide sui tributi di circolazione: bollo automobilistico e tassa di proprietà restano dovuti dal venditore sino al giorno in cui il PRA registra il trasferimento. Però, la caparra o gli acconti incassati concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, salvo che il venditore possa dimostrare, mediante la registrazione del contratto, che si tratta di anticipazioni destinate a essere riversate nel prezzo di cessione; diversamente l’Agenzia delle Entrate può riqualificarle come redditi diversi. Il compratore, dal canto suo, non potrà dedurre alcun costo sinché non diventerà proprietario, ma potrà recuperare l’imposta di registro pagata sul preliminare in deduzione da quella dovuta sul definitivo.

Fac Simile Preliminare Vendita Auto tra Privati Word
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