In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile contratto di vendita attrezzature e macchinari usati Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di contratto di vendita attrezzature e macchinari usati.
Contratto di Vendita Attrezzature e Macchinari Usati
La compravendita di attrezzature e macchinari usati rappresenta un tema di grande rilevanza sia dal punto di vista commerciale sia sul piano della sicurezza sul lavoro, in quanto coinvolge una molteplicità di aspetti tecnici e giuridici che devono essere adeguatamente considerati fin dalla fase di negoziazione. L’assenza di una definizione legislativa univoca di “macchina usata” non ha impedito tuttavia di individuare, in via interpretativa, alcuni criteri generali per definire come tale una macchina che, rispetto al momento della sua fabbricazione, sia stata effettivamente impiegata nell’ambito delle lavorazioni per cui è stata progettata, esaurendo (anche solo in parte) il proprio ciclo o comunque subendo un logoramento tale da differenziare in modo evidente il suo stato dal momento della prima utilizzazione. Nella legislazione italiana ed europea, l’attenzione si concentra principalmente sulle nozioni di “immissione sul mercato” e di “messa in servizio”, contenute nel Dlgs 17/2010, che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE. In base a quest’ultima, una macchina risulta “immessa sul mercato” quando viene resa disponibile per la prima volta all’interno dell’Unione Europea, mentre la “messa in servizio” coincide con il primo effettivo utilizzo della macchina stessa. Questi concetti assumono rilievo perché la direttiva macchine trova applicazione su tutte le nuove macchine immesse sul mercato o messe in servizio in ambito comunitario, a prescindere dal fatto che siano costruite nell’UE o altrove. Le macchine usate, purché già immesse sul mercato comunitario in epoca precedente, non ricadono normalmente nella disciplina della Direttiva Macchine, salvo casi di importazione dall’esterno dell’Unione, se la prima immissione avviene proprio sul territorio UE in versione usata, oppure qualora le macchine subiscano modifiche così rilevanti da essere considerate, di fatto, nuove. In tali circostanze, la Direttiva Macchine torna ad essere applicabile, imponendo di verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Quando tuttavia si parla di acquisto, vendita o utilizzo di macchine di seconda mano già presenti in Europa e prive di trasformazioni sostanziali, occorre allora fare riferimento, tra le altre norme, al D. Lgs. 81/2008, che regola l’uso delle attrezzature di lavoro in ambito professionale, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/104/CE.
La gestione dei macchinari usati interessa in primo luogo il datore di lavoro, il quale ha obblighi e responsabilità specifiche in materia di sicurezza. Egli è tenuto a valutare i rischi connessi all’impiego delle attrezzature, a mettere a disposizione dei lavoratori macchinari che siano conformi alle disposizioni legislative e adeguati alle mansioni da svolgere, a fornire istruzioni d’uso chiare, a garantire la corretta installazione e a provvedere a regolari manutenzioni. Nel caso di macchine provviste di marcatura CE, tutta la documentazione connessa (dichiarazione di conformità, manuale d’uso e manutenzione) deve accompagnare la vendita e l’impiego del macchinario. Qualora invece la macchina non rechi marcatura CE perché messa in servizio precedentemente al 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del precedente DPR 459/96), il venditore deve fornire una dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del D. Lgs. 81/2008. Questa dichiarazione riveste un valore essenziale, poiché attesta sotto la responsabilità di chi vende o concede in uso il macchinario che lo stesso sia conforme, al momento della consegna, alle norme di sicurezza applicabili. L’articolo 72 del D. Lgs. 81/2008 disciplina con chiarezza tale obbligo, specificando che chiunque venda o noleggi (o conceda in locazione finanziaria) una macchina fuori dalla disciplina CE deve garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge italiana.
Nella pratica commerciale, la stipulazione di un contratto di vendita di macchine usate richiede un’attenta valutazione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni del macchinario, ponendo particolare cura alla sua conformità legislativa. Nel testo contrattuale risulta opportuno descrivere in modo dettagliato lo stato di fatto in cui la macchina viene venduta, specificando se essa sia marcata CE o meno e allegando tutta la documentazione pertinente, comprese eventuali relazioni tecniche o dichiarazioni di conformità. È consigliabile includere le informazioni relative alle verifiche o revisioni di sicurezza già eseguite, nonché le modalità di utilizzo e manutenzione. Trattandosi di un bene potenzialmente soggetto a usura e logoramento, ogni dettaglio sulle condizioni della macchina e sul suo funzionamento diventa essenziale per evitare future contestazioni tra le parti. In questo contesto è spesso inserita la clausola visto e piaciuto, con la quale l’acquirente, in linea di principio, dichiara di aver visionato la macchina e di averla ritenuta idonea. Tale clausola, tuttavia, non può sottrarre il venditore alla responsabilità di garantire quanto meno la conformità legislativa o la presenza di vizi occulti non rilevabili con l’ordinaria diligenza.
Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, se la macchina fosse priva dei requisiti di conformità alle direttive comunitarie o all’Allegato V del D. Lgs. 81/2008, il suo impiego in azienda potrebbe comportare, in capo al datore di lavoro, delle responsabilità anche di natura penale nel caso di incidenti o infortuni. Esiste inoltre il rischio, dal punto di vista civilistico, che il contratto di vendita possa essere considerato nullo se la macchina è palesemente in contrasto con norme imperative di sicurezza, come previsto dall’articolo 1418 del codice civile. La nullità può comportare, tra gli effetti, la necessità di restituire il prezzo corrisposto e persino di risarcire eventuali danni patiti dall’acquirente che confidava nella validità giuridica del contratto. In altre ipotesi, la macchina acquistata potrebbe risultare semplicemente inidonea all’uso, suscitando pretese risarcitorie o di risoluzione contrattuale, a seconda delle circostanze e delle pattuizioni stipulate.
Per ridurre i rischi, è buona prassi per il venditore allegare al contratto una relazione tecnica che illustri lo stato della macchina, i dati relativi alle manutenzioni effettuate, eventuali interventi di adeguamento già realizzati e un’indicazione chiara di quali siano i requisiti di sicurezza soddisfatti. Quando il macchinario è dotato di marcatura CE, occorre fornire la dichiarazione di conformità e il manuale d’uso e manutenzione. Se invece si tratta di un macchinario non marcato CE, occorre presentare la dichiarazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato V del D. Lgs. 81/2008, unitamente a una documentazione che agevoli l’acquirente nella corretta installazione e gestione del mezzo di lavoro. Chi compra, dal canto suo, può avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato che controlli lo stato effettivo della macchina, verificando l’esistenza di dispositivi di sicurezza essenziali e il funzionamento degli stessi. Un esame preliminare di questo tipo, pur non costituendo una garanzia assoluta, può contribuire a evitare conflitti successivi e a rendere più sicura la circolazione di macchine usate.
Il tema delle modifiche apportate a macchine già in uso richiede ulteriori riflessioni. Qualora un macchinario venga ricondizionato o trasformato in modo sostanziale, tanto da alterarne in modo significativo la destinazione o i sistemi di sicurezza originari, può sorgere l’obbligo di procedere a una nuova valutazione di conformità, in base alle vigenti disposizioni della Direttiva Macchine. In tal caso, la macchina può divenire a tutti gli effetti “nuova”, anche sotto il profilo giuridico, con la conseguenza che dovrà essere rimessa sul mercato con marcatura CE aggiornata e corredata di tutta la documentazione e le certificazioni richieste. Questo aspetto, se non adeguatamente considerato e concordato tra le parti, può dar luogo a controversie nel momento in cui si verifichino difetti di funzionamento o situazioni di mancato rispetto delle norme di sicurezza.
Per riassumere, la contrattualizzazione dell’acquisto e della vendita di macchinari usati deve tenere conto delle norme imperative in materia di sicurezza sul lavoro e conformità alle direttive europee e alle leggi nazionali, pena la possibilità di incorrere in nullità del contratto, responsabilità penali e richieste di risarcimento danni. L’aggiunta di documenti idonei a comprovare lo stato della macchina e il rispetto dei requisiti di legge, la chiarezza delle clausole contrattuali in merito alle garanzie e alla destinazione d’uso, oltre che il ricorso a verifiche tecniche specialistiche, rappresentano gli strumenti principali per tutelare venditore e acquirente. Ogni volta che si conclude un accordo di trasferimento di proprietà o di disponibilità di un macchinario usato, è quindi determinante chiarire quali siano le sue effettive condizioni, come esso si collochi nel contesto normativo vigente, se siano necessarie integrazioni o adeguamenti prima di rimetterlo in servizio e quale sia la disciplina applicabile in caso di contestazioni.

Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature e Macchinari Usati Word
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Modello Contratto di Vendita Attrezzature e Macchinari Usati PDF Editabile
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