In questa pagina sono disponibili un fac simile di contratto di vendita di erba in piedi in formato Word e un modello PDF editabile. Il documento serve a disciplinare la cessione dell’erba prodotta su un fondo quando l’acquirente accede al terreno per raccoglierla o utilizzarla nei limiti concordati, senza assumere la gestione produttiva del fondo.
Prima di utilizzare il modello è importante verificare che il rapporto sia realmente una vendita di erba e non un affitto agrario, soprattutto quando l’acquirente dispone del terreno per un periodo prolungato o svolge attività di coltivazione.
Fac Simile Contratto Vendita Erba in Piedi Word
Il modello Word è indicato quando occorre modificare le clausole, precisare il fondo interessato, stabilire durata e modalità di accesso, definire il prezzo e disciplinare raccolta, pascolamento e ripristino di eventuali danni.
Modello Contratto Vendita Erba in Piedi PDF Editabile
Il fac simile PDF editabile può essere utilizzato quando le condizioni già previste nel modello corrispondono all’accordo raggiunto e occorre principalmente completare i campi predisposti.

Quando utilizzare il contratto di vendita di erba in piedi
La vendita di erba in piedi, spesso collegata nella pratica al cosiddetto pascipascolo, ha per oggetto l’erba prodotta sul fondo. L’utilizzazione del terreno da parte dell’acquirente deve rimanere funzionale all’apprensione del prodotto e non trasformarsi nella gestione produttiva del fondo.
La distinzione rispetto all’affitto di terreno agricolo è sostanziale. Nell’affitto l’affittuario ottiene il godimento del fondo per esercitarvi un’attività produttiva; nella vendita delle erbe il terreno costituisce invece il mezzo attraverso il quale l’acquirente può ottenere il prodotto acquistato.
L’articolo 56 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 esclude dall’applicazione della disciplina prevista dalla stessa legge le vendite di erbe di durata inferiore a un anno quando riguardano terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria. Non è quindi sufficiente chiamare l’accordo “vendita di erba” per escludere in ogni caso la disciplina dell’affitto.
Anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9725 del 10 aprile 2024, ha ribadito la necessità di valutare il contenuto effettivo dell’accordo, distinguendo la semplice raccolta delle erbe dalla gestione produttiva del fondo. La durata ultrannuale e l’uso del terreno oltre la mera raccolta assumono rilievo quando derivano dall’accordo tra le parti.
Il fac simile di questa pagina non è quindi adatto quando l’acquirente deve coltivare il terreno, effettuare stabilmente lavorazioni destinate ad aumentarne la produttività o utilizzare il fondo secondo modalità proprie di un affittuario. Se invece un’impresa deve soltanto eseguire per il proprietario operazioni come sfalcio, raccolta o altre lavorazioni e il prodotto rimane al proprietario, può essere più appropriato un contratto di lavorazione conto terzi in agricoltura.
Come compilare il contratto
Il contratto deve identificare con precisione venditore e acquirente e permettere di individuare senza ambiguità il terreno sul quale si trova l’erba. A questo scopo possono essere indicati Comune, località, superficie interessata, dati catastali o altri riferimenti sufficienti a delimitare la zona oggetto dell’accordo.
È particolarmente importante descrivere il prodotto ceduto e specificare se l’acquirente deve procedere allo sfalcio e alla raccolta oppure se l’utilizzazione dell’erba avviene mediante pascolamento degli animali. Devono inoltre risultare il periodo nel quale è consentito entrare nel fondo, l’eventuale termine entro cui completare le operazioni e le condizioni di accesso con persone, animali, mezzi e macchinari.
Il prezzo può essere determinato secondo il criterio concordato dalle parti, per esempio con un importo complessivo oppure in funzione della quantità effettivamente raccolta. Se il corrispettivo dipende da peso, superficie, quantità o altro parametro, il contratto dovrebbe precisare anche come avviene la misurazione e quando diventa esigibile il pagamento.
È utile disciplinare inoltre chi sostiene le spese delle operazioni, quali accessi possono essere utilizzati, come devono essere gestiti recinzioni e cancelli, chi provvede al ripristino di eventuali danni provocati durante la raccolta e quali obblighi assumono le parti in relazione alle attività concretamente svolte. Le clausole devono essere adattate al fondo e alle modalità operative effettive, senza attribuire automaticamente a una parte responsabilità che dipendono invece dalla situazione concreta e dalla normativa applicabile.
Vendita a corpo, a misura e rischio sulla produzione
La vendita dell’erba ancora unita al fondo può richiamare la disciplina della vendita di cose future e dei frutti prevista dall’articolo 1472 del Codice civile. Per i frutti del fondo, il trasferimento della proprietà si verifica con la separazione.
Occorre però evitare di considerare automaticamente ogni vendita “a corpo” come un contratto aleatorio. L’assunzione da parte dell’acquirente del rischio che il prodotto non venga a esistenza deve risultare dalla volontà delle parti. L’articolo 1472 stabilisce infatti che, se le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla quando la cosa futura non viene a esistenza.
Per questo motivo il modello deve indicare chiaramente come vengono gestiti eventi che incidono sulla produzione prima dello sfalcio o della raccolta, come siccità, grandine, incendi o altre circostanze che possono ridurre o distruggere l’erba. Non è opportuno presumere che un prezzo complessivo trasferisca da solo all’acquirente ogni rischio relativo all’esistenza o alla quantità del prodotto.
Firma, consegna e registrazione
Dopo la compilazione il contratto deve essere sottoscritto dalle parti. Nella forma cartacea è opportuno predisporre almeno un esemplare per ciascuna parte, completo degli eventuali allegati richiamati nel testo. Non esiste, in via generale, un ente al quale il contratto di vendita delle erbe debba essere inviato semplicemente per rendere efficace l’accordo tra venditore e acquirente.
Non è invece corretto affermare in modo generale che una vendita di erba in piedi non sia mai soggetta a registrazione. Gli eventuali adempimenti relativi all’imposta di registro dipendono dalla natura effettiva del rapporto, dalla forma dell’atto, dalle disposizioni contenute nel contratto e dal relativo trattamento ai fini IVA. Quando il contratto è stipulato nell’ambito di attività agricole o d’impresa, è quindi opportuno verificare il trattamento fiscale concretamente applicabile prima della sottoscrizione o della registrazione dell’atto. Se il prodotto è già stato tagliato e separato dal fondo e l’accordo riguarda soltanto la normale cessione del bene, può essere più coerente utilizzare un contratto di compravendita di beni mobili, senza inserire clausole relative all’accesso e all’utilizzazione temporanea del terreno.