In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF editabile per conferire all’avvocato il potere di riscuotere e quietanzare somme per conto del cliente. Si tratta di modelli liberi e non di moduli ufficiali.
I file contengono una procura alle liti con poteri processuali ampi, tra i quali è compresa la facoltà di incasso. Non sono quindi semplici deleghe limitate alla riscossione di una singola somma. Devono essere utilizzati soltanto quando il potere di incasso è collegato a un giudizio e dopo avere verificato con l’avvocato che tutte le facoltà indicate corrispondano alla volontà del cliente.

Modello Delega all’Incasso Avvocato Word
Il formato Word è indicato quando occorre adattare la procura al procedimento, identificare il credito e modificare o eliminare i poteri che il cliente non intende conferire. Il testo deve essere controllato dall’avvocato prima della sottoscrizione.
Fac Simile Procura Speciale all’Incasso Avvocato PDF Editabile
Il PDF editabile permette di compilare i campi predisposti, ma contiene un testo sostanzialmente fisso e una procura alle liti molto ampia. Deve essere utilizzato solo se tutte le dichiarazioni e le facoltà riportate sono pertinenti al caso concreto.
Che cosa autorizza il modello
La procura alle liti consente all’avvocato di rappresentare il cliente in un procedimento giudiziario. Gli articoli 83 e 84 del Codice di procedura civile disciplinano il conferimento della procura e i poteri del difensore. La normale rappresentanza processuale non attribuisce automaticamente il potere di compiere atti che comportano la disposizione del diritto controverso, se tale potere non è stato espressamente conferito.
Per evitare contestazioni, l’autorizzazione dovrebbe indicare chiaramente che l’avvocato può riscuotere la somma spettante al cliente e rilasciare quietanza al debitore. Il modello disponibile contiene questa facoltà, ma attribuisce anche poteri relativi a impugnazioni, esecuzione, chiamata di terzi, modifica delle domande, transazione e conciliazione. Tali poteri non devono essere mantenuti automaticamente se il cliente intende autorizzare esclusivamente l’incasso.
Quando non esiste un giudizio e serve soltanto autorizzare l’avvocato a ricevere uno specifico pagamento, può essere sufficiente una dichiarazione separata e circoscritta al credito. In questa situazione può essere adattato un modello di delega generica, indicando espressamente debitore, importo, causale, modalità di pagamento e facoltà di rilasciare quietanza. Per poteri più ampi e non limitati al procedimento è invece utile approfondire la differenza tra procura speciale e procura generale.
Come compilare la delega all’incasso
Il documento deve permettere al soggetto tenuto al pagamento di verificare senza incertezze chi è autorizzato a ricevere il denaro. È opportuno indicare:
- nome, cognome, codice fiscale e dati identificativi del cliente;
- denominazione, codice fiscale e dati del legale rappresentante, se il cliente è una società o un ente;
- nome, codice fiscale e recapiti professionali dell’avvocato delegato;
- parti, autorità giudiziaria, oggetto e numero del procedimento, quando disponibili;
- origine del credito e soggetto tenuto al pagamento;
- importo da riscuotere oppure criteri che ne consentano la determinazione;
- eventuali interessi, spese o altre somme comprese nell’autorizzazione;
- facoltà di ricevere pagamenti totali o parziali e di rilasciare la relativa quietanza;
- modalità con cui il denaro dovrà essere accreditato o trasferito al cliente;
- eventuali limiti, condizioni o durata della delega;
- luogo, data e sottoscrizione del cliente.
Nel modello sono presenti anche dichiarazioni relative a mediazione, negoziazione assistita, preventivo professionale, polizza assicurativa e trattamento dei dati personali. Queste parti devono essere mantenute soltanto se le informazioni sono state realmente fornite e il loro contenuto corrisponde all’incarico ricevuto. Non è opportuno sottoscrivere dichiarazioni non verificate soltanto perché comprese nel fac simile.
Pagamento effettuato all’avvocato
L’articolo 1188 del Codice civile prevede che il pagamento sia effettuato al creditore, al suo rappresentante oppure alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice. Se il pagamento viene effettuato a un soggetto privo del potere di riceverlo, il debitore è liberato soltanto quando il creditore ratifica il pagamento o ne ha approfittato.
Per questa ragione il debitore o l’ente pagatore può chiedere una copia della procura o della delega prima di versare la somma. L’autorizzazione scritta deve essere sufficientemente chiara e il pagamento dovrebbe essere accompagnato da una quietanza che identifichi il credito estinto, l’importo ricevuto e l’eventuale saldo ancora dovuto.
Firma e consegna della procura
Quando il documento viene utilizzato come procura alle liti, spetta all’avvocato verificare il testo, autenticare la firma nei casi e con le modalità consentite dall’articolo 83 del Codice di procedura civile e provvedere al deposito o alla trasmissione nel procedimento. Il cliente dovrebbe quindi consegnare il modello direttamente al proprio legale, evitando di utilizzarlo autonomamente come se fosse una delega valida per qualsiasi riscossione.
Se viene predisposta una delega separata per un pagamento stragiudiziale, il cliente deve comunicarla al debitore o al soggetto pagatore con un mezzo che permetta di conservarne prova. La copia del documento di identità può essere allegata quando richiesta per verificare la firma. Banche, assicurazioni, Pubbliche Amministrazioni, cancellerie o altri soggetti possono prevedere moduli e procedure proprie: in questi casi il fac simile in carta libera potrebbe non essere sufficiente.
Gestione delle somme riscosse dall’avvocato
Gli articoli 30 e 31 del Codice deontologico forense impongono all’avvocato di gestire con diligenza il denaro ricevuto nell’interesse della parte assistita, renderne conto sollecitamente e mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per suo conto.
L’avvocato può trattenere le somme ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, dandone avviso al cliente. Può imputarle a compenso soltanto nei casi previsti dal Codice deontologico, tra i quali il consenso del cliente e della parte assistita, le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e non già ricevute, oppure una richiesta di pagamento del compenso espressamente accettata dal cliente. La semplice emissione di una fattura non autorizza una compensazione unilaterale con il denaro spettante al cliente. È quindi opportuno definire per iscritto le modalità di rendiconto, l’IBAN sul quale trasferire le somme e gli eventuali importi che l’avvocato è autorizzato a trattenere. L’indebito trattenimento può avere conseguenze disciplinari e civili e, secondo le circostanze concrete, anche penali.