In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in formato Word e PDF editabile. Il documento può essere utilizzato come base per rappresentare un caso tributario concreto e personale e chiedere preventivamente all’Amministrazione finanziaria quale trattamento ritiene corretto.
Si tratta di un fac simile libero e non di un modulo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il modello è particolarmente adatto come traccia per un interpello relativo all’interpretazione o alla qualificazione fiscale di una fattispecie; per tipologie di interpello soggette a regole specifiche è necessario adattare contenuto e destinatario.
Modello Istanza di Interpello Agenzia delle Entrate Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del contribuente, la disposizione tributaria interessata, la descrizione del caso concreto e la soluzione interpretativa proposta.
Fac Simile Interpello Agenzia delle Entrate PDF Editabile
In questa sezione è disponibile il fac simile in formato PDF editabile da compilare con i dati relativi alla propria situazione.

Quando si Può Presentare un Interpello
L’interpello disciplinato dall’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 riguarda fattispecie tributarie concrete e personali. Non serve quindi per ottenere una consulenza fiscale generica o chiarimenti astratti, né per contestare un atto che l’Agenzia delle Entrate ha già emesso.
Tra i casi previsti dalla disciplina vigente rientrano i dubbi sull’applicazione di disposizioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza, la corretta qualificazione fiscale di una fattispecie, le questioni relative all’abuso del diritto e la richiesta di disapplicazione di determinate disposizioni antielusive. Sono inoltre previste forme di interpello per specifici regimi fiscali e situazioni particolari, per le quali possono applicarsi condizioni ulteriori.
Se l’Amministrazione finanziaria ha già fornito, tramite documenti di prassi o risoluzioni, una soluzione riferibile alla stessa fattispecie, non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza richieste per l’interpello interpretativo.
L’interpello ha carattere preventivo. La sua presentazione non sospende le scadenze fiscali, i termini di decadenza o quelli di prescrizione. Se invece l’obiettivo è chiedere la correzione o l’annullamento di un atto tributario già emesso, può essere più appropriata un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate.
Come Compilare l’Istanza di Interpello
L’istanza deve consentire all’Agenzia delle Entrate di identificare senza ambiguità il contribuente, comprendere il caso e valutare la soluzione proposta. In particolare, è opportuno indicare:
- i dati identificativi del contribuente e, quando necessario, del legale rappresentante;
- il codice fiscale e gli eventuali ulteriori dati fiscali pertinenti;
- la disposizione o le disposizioni tributarie sulle quali viene richiesto il parere;
- una descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale;
- la tipologia di interpello che si intende attivare, quando rilevante;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente, esposta in modo chiaro e univoco;
- il domicilio e i recapiti ai quali devono essere inviate le comunicazioni;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
Devono inoltre essere allegati i documenti necessari per ricostruire correttamente la fattispecie. Se l’istanza viene presentata tramite un rappresentante, occorre verificare anche la documentazione relativa ai suoi poteri. Può essere utile, a seconda del caso, il fac simile di procura speciale o generale.
Il modello disponibile in questa pagina contiene gli elementi essenziali per impostare l’istanza, ma deve essere completato con una descrizione sufficientemente dettagliata del caso e con l’indicazione della soluzione fiscale che il contribuente ritiene applicabile. Una richiesta formulata in termini generici può non essere idonea a ottenere una risposta nel merito.
Dove e Come Presentare l’Interpello
Per gli interpelli relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la competenza dipende dal tipo di istanza e dal soggetto che la presenta. In via generale, le istanze relative ai tributi erariali sono indirizzate alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente; per determinate categorie di contribuenti o particolari tipologie di interpello la competenza può invece spettare a strutture centrali dell’Agenzia.
Prima dell’invio è quindi necessario individuare la struttura competente per il proprio caso. Le modalità previste comprendono, secondo la procedura applicabile, la consegna diretta, la spedizione tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento e la trasmissione tramite PEC.
In caso di trasmissione telematica, l’istanza deve rispettare anche le regole sulla sottoscrizione. Quando non è utilizzata una firma digitale, può essere richiesta la copia del documento di identità unitamente all’istanza sottoscritta con firma autografa. È opportuno verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’indirizzo PEC e la struttura competente prima di effettuare l’invio, poiché dipendono dalla tipologia di interpello e dalla competenza territoriale o centrale.
Termine di Risposta ed Effetti dell’Interpello
In base alla disciplina vigente, l’Amministrazione finanziaria risponde all’istanza di interpello entro 90 giorni. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e può essere interessato dalle ulteriori sospensioni previste dalla legge, per esempio quando è obbligatorio acquisire preventivamente il parere di un’altra amministrazione.
Se la risposta non viene comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. La risposta, espressa o tacita, vincola l’Amministrazione finanziaria con riferimento alla questione oggetto dell’istanza e nei confronti del contribuente che l’ha presentata. Gli atti dell’Amministrazione difformi dalla risposta possono essere annullabili secondo quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Questo non significa che il contribuente sia obbligato ad adeguarsi al parere ricevuto. Può adottare un comportamento differente, assumendosi però le conseguenze dell’eventuale diverso trattamento fiscale contestato dall’Amministrazione.
La disciplina dell’interpello è stata modificata anche dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192. Per le fattispecie particolarmente complesse l’articolo 11 prevede inoltre un contributo, la cui misura e le cui modalità di corresponsione devono essere stabilite dalla relativa disciplina attuativa. Prima della presentazione è quindi opportuno controllare le istruzioni vigenti per verificare se tale previsione riguarda l’istanza che si intende proporre.