In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile ipoteca volontaria Word e PDF editabile da compilare e stampare.
Si tratta di un fac simile che può essere utilizzato come esempio di ipoteca volontaria.
Ipoteca Volontaria
L’ipoteca volontaria costituisce uno strumento di garanzia reale con cui si offre al creditore la possibilità di soddisfarsi con precedenza su un determinato bene immobile nel caso in cui il debitore non adempia la propria obbligazione. La sua funzione risiede quindi nel tutelare il creditore, attribuendogli un diritto di prelazione sul bene ipotecato e rendendo più agevole il soddisfacimento della sua pretesa nel caso in cui si dovesse avviare un’esecuzione forzata. A differenza di altre forme di ipoteca previste dalla legge (legale o giudiziale), l’ipoteca volontaria nasce dalla volontà delle parti o, meglio, dalla volontà del concedente espressa in un atto giuridico che può essere concluso in forma bilaterale o unilaterale.
La volontarietà di tale ipoteca si manifesta, innanzitutto, nella scelta del soggetto debitore (o di un terzo) di garantire un debito, proprio o altrui, mediante l’iscrizione ipotecaria su un bene immobile di sua titolarità. È possibile che il debitore conceda ipoteca su un proprio immobile, allo scopo di assicurare il creditore circa l’adempimento dell’obbligazione; in alternativa, un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può offrire volontariamente un proprio immobile a garanzia di un debito di terzi: in questo secondo caso, se il creditore verrà soddisfatto escutendo l’immobile in questione, il terzo che ha concesso la garanzia avrà un diritto di regresso nei confronti del debitore principale.
L’ipoteca volontaria si costituisce mediante un atto di autonomia negoziale che, secondo la normativa civilistica, può rivestire la forma di un contratto bilaterale oppure di un atto unilaterale. Quando ci si trova davanti a un accordo bilaterale, si è in presenza di un vero e proprio contratto tra il concedente e il beneficiario dell’ipoteca; al contrario, se a concedere l’ipoteca è un unico soggetto, attraverso una dichiarazione sottoscritta solo dal concedente e senza la necessità di una formale accettazione del beneficiario, si configura un atto unilaterale. In entrambi i casi, la volontà del concedente costituisce l’elemento essenziale, poiché è dal suo consenso a vincolare il proprio immobile che sorge il vincolo ipotecario a vantaggio del creditore.
La legge esige che la manifestazione di volontà, sia nell’ipotesi contrattuale che in quella unilaterale, sia contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, a pena di nullità. La forma scritta solenne, dunque, riveste un ruolo fondamentale e risponde all’esigenza di certezza dei traffici giuridici e di tutela dell’affidamento dei terzi che, consultando i registri immobiliari, devono poter comprendere con precisione la natura e la portata del vincolo. L’ordinamento, invece, esclude che possa essere valida la concessione di un’ipoteca volontaria mediante testamento. Però, una parte della dottrina e della giurisprudenza ammette che il testatore possa imporre ai propri eredi o legatari l’onere di concedere essi stessi un’ipoteca (con un successivo atto tra vivi) in favore di un creditore, una volta acquisita la titolarità del bene. Si tratterebbe di un obbligo che, derivando dal testamento, verrebbe “attuato” successivamente tramite un contratto o un atto unilaterale da parte dell’erede o del legatario. Un ulteriore requisito centrale nella costituzione di un’ipoteca volontaria è la necessità di indicare specificamente l’immobile oggetto di garanzia. Nell’atto di concessione vanno riportati, infatti, il Comune in cui si trova, la natura e i dati catastali di identificazione, allo scopo di individuare con certezza il bene sottoposto a vincolo. Solo una descrizione completa e priva di equivoci consente di offrire la dovuta trasparenza a chiunque voglia verificare la situazione giuridica dell’immobile.
Quando il bene appartiene al concedente, non sorgono problemi particolari, se non quelli connessi all’effettiva titolarità e alla corretta identificazione del diritto di proprietà. Al contrario, qualora un soggetto offra in ipoteca un bene di cui non è proprietario, l’iscrizione ipotecaria potrà essere validamente eseguita solo al momento in cui la proprietà entri nel patrimonio del concedente. Questo è ciò che prevede l’articolo 2822 del codice civile, il quale disciplina il caso in cui si pretenda di iscrivere un’ipoteca su un bene non ancora acquisito: l’effetto reale dell’iscrizione sorge soltanto dopo che il concedente è divenuto proprietario del bene. Inoltre, nell’ipotesi in cui la concessione di ipoteca avvenga per opera di un falsus procurator, ossia un soggetto che agisce senza poteri di rappresentanza, l’efficacia dell’atto rimane sospesa sino all’eventuale ratifica da parte del proprietario.
La costituzione effettiva dell’ipoteca volontaria, così come quella di ogni tipologia di ipoteca, si realizza solo con l’iscrizione nei registri immobiliari. È il meccanismo tipico di pubblicità costitutiva, per cui non è sufficiente la stipula di un contratto o l’atto di concessione per produrre il vincolo ipotecario: l’iscrizione assume quindi importanza fondamentale. Per presentare la domanda di iscrizione occorre produrre il titolo (il contratto o l’atto unilaterale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) e redigere la nota di iscrizione in doppio originale, in cui si devono riportare le generalità del beneficiario e del concedente, nonché l’esatta descrizione del bene ipotecato e l’importo garantito. L’indicazione della somma è importante perché, in linea di principio, l’ipoteca non può eccedere tale valore: si tratta del limite quantitativo entro cui il creditore può vantare il proprio diritto di prelazione. Una volta iscritta, l’ipoteca conserva la propria efficacia per vent’anni a partire dalla data di iscrizione. Se il creditore desidera mantenere la prelazione oltre questo termine, deve procedere alla rinnovazione dell’iscrizione prima della scadenza del ventennio. In mancanza di tale rinnovo, l’efficacia dell’ipoteca si estingue e, di conseguenza, il creditore perde la garanzia reale costituita sul bene. La facoltà di rinnovo è uno strumento prezioso per il creditore, specialmente quando il debito garantito abbia una durata molto lunga o qualora non risulti ancora soddisfatto.
Dal punto di vista degli effetti, l’iscrizione dell’ipoteca conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con precedenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene ipotecato, o comunque di sottrarlo all’esecuzione degli altri creditori non titolari di garanzie reali aventi priorità. L’ipoteca, inoltre, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà: anche se il debitore aliena l’immobile, il creditore conserva il diritto di espropriarlo per soddisfare il proprio credito. L’acquirente, nel caso decidesse di liberare l’immobile dal gravame, dovrebbe estinguere il debito o giungere ad altro accordo con il creditore.
Le ipotesi di estinzione dell’ipoteca sono diverse e si ricollegano, in primo luogo, all’estinzione del debito garantito: una volta adempiuto l’obbligo, la garanzia non ha più ragione di esistere. Si può avere estinzione anche in caso di mancata rinnovazione entro il termine ventennale, di perimento del bene ipotecato, di rinuncia espressa del creditore, di scadenza del termine o di avveramento di una condizione che fosse stata posta alla base del vincolo. Vi è poi la possibilità della cancellazione dell’iscrizione, che richiede il consenso del creditore oppure una sentenza che accerti l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. L’ipoteca si estingue anche quando, nonostante non sia soddisfatto il creditore, venga esercitata l’azione ipotecaria in modi e tempi tali che conducano alla perdita della garanzia. In ogni caso, l’estinzione effettiva della garanzia produce la possibilità di cancellare l’ipoteca dai registri immobiliari, con un’annotazione a margine che ne dichiara la cessazione: la conseguenza diretta è la piena liberazione dell’immobile, che torna privo di gravami.

Fac Simile Ipoteca Volontaria Word
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