In questa pagina mettiamo a disposizione un fac simile di istanza di autotutela Agenzia delle Entrate in formato Word e PDF editabile. Il modello può essere utilizzato per chiedere all’ufficio il riesame, la rettifica o l’annullamento di un atto tributario che si ritiene illegittimo o infondato.
I documenti scaricabili sono fac simile liberi e non moduli ufficiali obbligatori. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche una propria Richiesta di esercizio dell’autotutela. Prima di procedere è importante ricordare che la presentazione dell’istanza non sospende automaticamente i termini per impugnare l’atto.
Modello Istanza Autotutela Agenzia delle Entrate Word
Il modello Word può essere modificato inserendo i dati del contribuente, gli estremi dell’atto, i motivi della richiesta e gli allegati che dimostrano l’errore contestato.
Modello Istanza in Autotutela Agenzia delle Entrate PDF Editabile
In alternativa è disponibile il modello in formato PDF editabile da compilare con le informazioni relative al contribuente e all’atto per il quale si chiede il riesame.
Quando Si Può Presentare un’Istanza di Autotutela
La disciplina dell’autotutela tributaria è stata modificata dal 2024. Gli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge 27 luglio 2000, n. 212 distinguono oggi tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa. Le regole e le indicazioni operative sono riepilogate anche nella pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’autotutela.
L’autotutela obbligatoria riguarda i casi di manifesta illegittimità espressamente individuati dalla legge:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore nell’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata entro gli eventuali termini previsti a pena di decadenza.
In questi casi l’Amministrazione procede all’annullamento totale o parziale dell’atto o alla rinuncia all’imposizione anche senza un’istanza del contribuente. L’obbligo non opera in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione e, in caso di mancata impugnazione, decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato.
Fuori da queste ipotesi, l’articolo 10-quinquies disciplina l’autotutela facoltativa: l’Amministrazione può intervenire quando ravvisa comunque un’illegittimità o l’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. L’istanza del contribuente può quindi essere utilizzata per sottoporre all’ufficio gli elementi che giustificano il riesame.

Come Compilare l’Istanza
La richiesta va indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto di cui si domanda l’annullamento o la rettifica. Se si tratta di una cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione, è necessario verificare quale soggetto sia competente rispetto all’errore contestato e seguire le indicazioni riportate nell’atto ricevuto.
Nell’istanza è opportuno indicare:
- nome, cognome o denominazione del contribuente, codice fiscale e recapiti;
- dati dell’eventuale rappresentante o intermediario e relativa delega, quando necessaria;
- ufficio destinatario;
- tipo, numero e data dell’atto oggetto della richiesta;
- data di notificazione o ricezione dell’atto, se disponibile;
- periodo d’imposta e tributo interessato;
- motivi specifici per i quali l’atto viene ritenuto illegittimo o infondato;
- richiesta di annullamento totale o parziale o di rettifica;
- elenco dei documenti allegati a sostegno della richiesta;
- data e sottoscrizione.
È importante descrivere l’errore in modo preciso e documentato. Per esempio, in caso di pagamento non considerato è opportuno allegare la ricevuta del versamento; se viene contestato un errore relativo a un’agevolazione, devono essere prodotti i documenti che ne dimostrano i presupposti.
Come Inviare l’Istanza di Autotutela
In base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza deve essere presentata con modalità che consentano di identificarne la provenienza e documentarne l’invio. Tra i canali utilizzabili rientrano i servizi telematici dell’Agenzia, la posta elettronica certificata e la consegna allo sportello.
Per le istanze per le quali non è previsto un servizio telematico specifico può essere utilizzato, quando disponibile per la pratica interessata, il servizio online Consegna documenti e istanze. Se l’atto ricevuto indica una modalità specifica di trasmissione o un ufficio preciso, è opportuno attenersi a quelle istruzioni.
È consigliabile conservare la ricevuta di presentazione, la ricevuta PEC o qualsiasi altra prova della data in cui l’istanza è stata trasmessa.
L’Autotutela Sospende i Termini per il Ricorso?
No, la semplice presentazione dell’istanza non sospende automaticamente il termine per impugnare l’atto. Se l’atto è autonomamente impugnabile, il contribuente deve quindi controllare il termine indicato nell’atto e valutare separatamente l’eventuale ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Attendere la risposta all’autotutela può comportare la scadenza del termine per contestare l’atto originario.
L’ufficio può valutare la sospensione degli effetti dell’atto nell’ambito del procedimento di autotutela, ma non si tratta di un effetto automatico derivante dalla presentazione della richiesta. Per questo motivo l’istanza non deve essere considerata un sostituto del ricorso quando è necessario preservare la tutela giudiziale.
Quando l’obiettivo non è correggere un errore ma tentare una definizione concordata di un accertamento, può essere invece pertinente il fac simile di istanza di accertamento con adesione. Se occorre impugnare un atto davanti al giudice tributario, è disponibile anche il fac simile di ricorso tributario, fermo restando che la scelta dello strumento dipende dal tipo di atto ricevuto.
Cosa Succede Se l’Istanza Viene Rigettata
Non è corretto ritenere che il diniego dell’autotutela sia sempre non impugnabile. La disciplina del processo tributario prevede oggi l’impugnabilità del rifiuto espresso o tacito relativo all’autotutela obbligatoria prevista dall’articolo 10-quater della Legge n. 212/2000. In caso di silenzio sull’istanza di autotutela obbligatoria, il ricorso può essere proposto una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione.
Per l’autotutela facoltativa prevista dall’articolo 10-quinquies è invece espressamente impugnabile il rifiuto espresso. Il silenzio sull’istanza di autotutela facoltativa non è compreso tra gli atti espressamente impugnabili. In ogni caso, la contestazione del diniego non fa rivivere automaticamente un termine già scaduto per impugnare l’atto originario: per questo è essenziale verificare tempestivamente i termini relativi all’atto ricevuto.